Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Genera NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo il 14 novembre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 27 maggio 2021, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente dichiarato, nell’istanza presenta il 14 ottobre 2017 al Tribunale di sorveglianza di Palermo, al fine di ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non avere riportato condanne penali per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, con la contestata recidiva, alla pena di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi, con i quali denunzia violazione di legge (il primo, il secondo e il quarto motivo) e vizio di motivazione (il terzo e il quarto).
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Richiamata la motivazione della sentenza impugnata, si sottolinea che la condanna per i reati indicati nell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 era passata in giudicato il 23 febbraio 2017, cioè soltanto qualche mese prima del deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio: donde, ad avviso della Difesa, «l’elevata probabilità di errore nel quale è caduto il ricorrente, non rendendosi conto che quella ipotesi contemplata dalla condanna era di per sé ostativa all’ottenimento del beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio» (così alla p. 2 del ricorso). Si sottolinea infatti la necessitò di rigorosa prova d dell’elemento soggettivo.
2.2. Con il secondo motivo censura la omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., che era stata richiesta sia nella discussione all’esito del primo grado sia nei motivi di appello, ricorrendone, ad avviso della Difesa, tutti i presupposti, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito e non essendo ostativa la recidiva, richiamandosi precedenti di legittimità in tal senso.
2.3. Tramite il terzo motivo il ricorrente si duole di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.4. Infine, con l’ultimo motivo COGNOME NOME denunzia la illegittimità e la erroneità del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche
(art. 62-bis cod. pen.), essendosi i decidenti limitati a richiamare i precedenti penali dell’imputato senza però adottare adeguata motivazione.
Si sottolinea infine che l’imputato avrebbe, al più, agito con leggerezza o negligenza e che non ha ottenuto il beneficio, essendo stata l’istanza rigettata.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella memoria del 10 marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
E’ stata tempestivamente chiesta dalla Difesa la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 14 aprile 2025 (infatti: 14 ottobre 2017 + sette anni e sei mesi), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
1.1. Quanto al primo motivo (con il quale si sostiene che si tratterebbe di errore commesso in buona fede, essendo passata in giudicato la sentenza che riconosce l’imputato responsabile di uno dei reati ostativi alla concessione del beneficio appena otto mesi prima della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), esso si risolverebbe, a ben vedere, come puntualmente argomentato dal P.G. alla p. 1 della memoria, in un errore sulla legge penale, ergo: inescusabile. Non senza considerare che si tratta della mera riproposizione di questione già affrontate e già risolta, con motivazione non illogica né incongrua, appunto nel senso della inescusabilità dell’eventuale errore che cade su legge penale, dalla sentenza impugnata (alle pp. 2-7) e, prima ancora, da quella del Tribunale (alle pp. 6-7).
1.2. Passando al secondo (con cui si lamenta violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.) ed al terzo (con oggetto la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. intesa come vizio di motivazione) dei motivi, in realtà nelle sentenze di merito (p. 8 della sentenza di appello e p. 8 di quella del Tribunale) si rinviene adeguata motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità nel caso di specie, avendo i decidenti posto in evidenza specialmente la abitualità delle condotte, alla luce di plurimi precedenti in giudicato per reati a fine di lucro.
1.3. In relazione all’ultimo motivo (con cui si denunzia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche), si rinviene sufficiente, congrua e non illogica motivazione alle pp. 8-9 della decisione di appello e alla p. 7 di quella del
Tribunale, motivazione incentrata sulla mancanza di elementi positivi per la concessione e sulla presenza di reiterati precedenti penali.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/04/2024.