Falsa dichiarazione gratuito patrocinio: quando la bugia è reato a prescindere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di accesso alla giustizia per i non abbienti: la falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio costituisce reato anche se l’istanza presentata è incompleta o formalmente inammissibile. Questa decisione chiarisce che la semplice menzogna in un’autocertificazione destinata a un’autorità pubblica è sufficiente a integrare la fattispecie penale, a prescindere dal risultato ottenuto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’imputato aveva presentato un’istanza per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rendendo dichiarazioni non veritiere sulla propria situazione reddituale. La sua difesa, davanti alla Suprema Corte, ha tentato una strada argomentativa audace: sostenere l’impossibilità del reato.
La Tesi Difensiva: Domanda Incompleta e Reato Impossibile
Secondo il ricorrente, la sua domanda per il gratuito patrocinio era carente di un requisito essenziale, ovvero la specifica indicazione del reddito, rendendola di per sé inammissibile. Di conseguenza, la condotta di dichiarare il falso sarebbe stata inidonea a trarre in inganno lo Stato e a ottenere l’indebito beneficio. In pratica, la difesa ha invocato l’applicazione dell’istituto del “reato impossibile” (art. 49 c.p.), sostenendo che un’azione inefficace non può produrre l’evento dannoso e, pertanto, non dovrebbe essere punita.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Falsa Dichiarazione Gratuito Patrocinio
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa linea difensiva, definendola “in palese contrasto con la previsione normativa”. I giudici hanno chiarito che il bene giuridico tutelato dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002 non è solo il corretto utilizzo delle finanze pubbliche, ma anche e soprattutto la trasparenza e la lealtà del cittadino nei rapporti con l’amministrazione della giustizia.
La norma incriminatrice, infatti, punisce “le falsità o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione”. Questo significa che il reato si consuma nel momento stesso in cui la dichiarazione mendace viene presentata. Non è necessario che l’istanza venga accolta o che sia formalmente perfetta. La riscontrata falsità è, da sola, sufficiente a integrare la fattispecie di reato contestata.
La Corte ha inoltre qualificato come “eccentrico” il richiamo al reato impossibile. L’azione di presentare un’autocertificazione falsa non è affatto inidonea a ledere l’interesse protetto dalla norma; al contrario, è l’esatta condotta che il legislatore ha inteso sanzionare per garantire l’affidabilità delle dichiarazioni rese dai privati alla pubblica amministrazione.
Le Conclusioni: Ricorso Inammissibile e Principio di Diritto
Sulla base di queste motivazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La decisione riafferma un principio cruciale: la responsabilità penale per false dichiarazioni non dipende dall’esito finale della pratica amministrativa. L’obbligo di verità che incombe su chi richiede un beneficio pubblico è assoluto. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della massima accuratezza e onestà nella compilazione di qualsiasi autocertificazione, specialmente quando si chiede un aiuto economico allo Stato per l’esercizio di un diritto fondamentale come quello alla difesa.
Commetto reato se dichiaro il falso in una domanda per il gratuito patrocinio, anche se la domanda è incompleta o ha altri difetti?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di falsa dichiarazione si perfeziona con la semplice presentazione della dichiarazione non veritiera, a prescindere dal fatto che la domanda venga accolta o che sia inammissibile per altri motivi.
Perché la tesi del “reato impossibile” non è stata accettata in questo caso?
La tesi non è stata accettata perché l’azione di presentare una dichiarazione falsa è di per sé idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero la corretta e trasparente amministrazione della giustizia e l’affidamento dello Stato nelle autodichiarazioni dei cittadini. Non è un’azione inidonea.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in un caso come questo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4501 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il 17/07/1983
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 79 d.P.R. 115/2002 ed in relazione all’art. 49 cod. pen. Sostiene la difesa che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente risultava essere mancante del requisito essenziale della specifica determinazione del reddito valutabile ai fini dell’ammissione, sicchè la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata ab origine inammissibile. Alla luce di tanto non potrebbero addebitarsi all’imputato le conseguenze dell’errato accoglimento dell’istanza. Si verterebbe in una ipotesi di reato impossibile, essendo la condotta serbata dal ricorrente inidonea a determinare l’evento e ad offendere il bene protetto dalla norma in ragione del fatto che la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio era stata erroneamente accolta.
Considerato che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la previsione normativa: invero, come ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, la riscontrata falsità della dichiarazione resa dall’imputato nella istanza di ammissione al beneficio è da sola sufficiente ad integrare, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di reato in contestazione, punendo la norma incriminatrice le falsità o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Considerato, alla luce di quanto precede, che risulta del tutto eccentrico il richiamo all’istituto del reato impossibile per inidoneità dell’azione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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