Falsa Dichiarazione Gratuito Patrocinio: Quando è Reato secondo la Cassazione
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, garantito anche a chi non dispone delle risorse economiche per sostenere le spese legali, attraverso l’istituto del gratuito patrocinio. Tuttavia, per beneficiare di questo aiuto statale è necessario attestare la propria condizione reddituale con la massima trasparenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito le gravi conseguenze di una falsa dichiarazione gratuito patrocinio, anche quando consiste in una semplice omissione, e ha chiarito importanti principi procedurali. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i rischi e come evitarli.
I Fatti del Caso: L’Omissione nella Domanda di Patrocinio
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002, che punisce, appunto, la falsità o le omissioni nelle dichiarazioni presentate per ottenere il gratuito patrocinio. Nello specifico, l’imputato aveva omesso di indicare nell’istanza il reddito complessivo percepito dal suo nucleo familiare.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la sua colpevolezza. La difesa dell’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali: la configurabilità di un “reato impossibile” e la violazione di altre norme relative alle condizioni per l’ammissione al beneficio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il difensore ha articolato il ricorso su due punti chiave:
1. Violazione di legge e reato impossibile: Secondo la difesa, la dichiarazione incompleta non era idonea a trarre in inganno lo Stato e a ottenere il beneficio, configurando quindi un reato impossibile ai sensi dell’art. 49 del codice penale. In sostanza, si sosteneva che l’azione non fosse pericolosa.
2. Violazione delle norme sul reddito: Il secondo motivo criticava l’errata applicazione degli articoli 76 e 95 del D.P.R. 115/2002, che definiscono i limiti di reddito per l’accesso al patrocinio.
L’imputato ha inoltre tentato di giustificare l’omissione adducendo circostanze nuove, come il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della moglie.
Analisi della falsa dichiarazione gratuito patrocinio secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente le decisioni dei giudici di merito. La decisione si fonda su principi consolidati sia nel diritto penale sostanziale che in quello processuale. La Corte ha sottolineato che la legge, all’art. 79 del D.P.R. 115/2002, richiede esplicitamente che l’istanza contenga, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste. L’omissione del reddito del nucleo familiare rende la dichiarazione palesemente incompleta e, pertanto, idonea a indurre in errore l’autorità, integrando così il reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
1. Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di inammissibilità è di natura prettamente processuale. I giudici hanno osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse identiche argomentazioni (le “doglianze”) già presentate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza costante della Cassazione stabilisce che un ricorso è inammissibile se non si confronta criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limita a una sterile ripetizione dei motivi precedenti. In pratica, non basta dire che non si è d’accordo, bisogna spiegare perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico.
2. Inammissibilità delle Nuove Circostanze
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le giustificazioni addotte dall’imputato (come la tardiva dichiarazione dei redditi della moglie) erano circostanze di fatto mai menzionate nel precedente grado di giudizio. Introdurre nuovi elementi di fatto per la prima volta in Cassazione è vietato, poiché la Suprema Corte è giudice di legittimità (cioè valuta la corretta applicazione della legge) e non di merito (non può riesaminare i fatti).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche per chiunque intenda richiedere il gratuito patrocinio:
* Completezza Assoluta: La domanda deve essere compilata con la massima diligenza, includendo tutti i redditi del nucleo familiare, come richiesto dalla legge. Qualsiasi omissione, anche se non dettata da un’intenzione fraudolenta, può integrare il reato.
Idoneità dell’Azione: Il reato si configura non solo se si ottiene indebitamente il beneficio, ma anche se la dichiarazione falsa o omissiva è semplicemente idonea* a ingannare lo Stato. Non è necessario che l’inganno si realizzi.
* Rigore Processuale: Nei processi di impugnazione, è fondamentale non limitarsi a ripetere le proprie ragioni, ma costruire argomentazioni giuridiche che critichino specificamente la motivazione della sentenza che si intende contestare. Introdurre nuovi fatti in Cassazione è una strategia destinata al fallimento.
Quando una dichiarazione per il gratuito patrocinio è considerata penalmente rilevante?
Secondo la Corte, una dichiarazione è penalmente rilevante quando, essendo falsa o incompleta (ad esempio, omettendo i redditi del nucleo familiare), risulta palesemente idonea a comportare l’ammissione al gratuito patrocinio, integrando così il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione semplicemente ripetendo gli stessi motivi dell’appello?
No, la Corte di Cassazione ribadisce che è inammissibile il ricorso che si limita a riprodurre e reiterare gli stessi motivi già prospettati in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata.
Possono essere introdotte nuove giustificazioni o fatti per la prima volta in Cassazione?
No, le circostanze di fatto non dedotte nel giudizio d’appello sono considerate nuove e, come tali, inammissibili nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, che non può riesaminare i fatti ma solo la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA AL MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 10.3.2023 la Corte d’appello de L’Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Chieti con sentenza in data 21 aprile 2021 aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 79 e 95 d.p.r. n. 115 del 2002 e dell’art. 49 cod. pen. in tema di reato impossibile in relazione all’art. 606 lett. cod.proc.pen.
Con il secondo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 76 e 95 d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all’art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria.
3.11 ricorso è inammissibile.
Ed invero le doglianze sono reiterative di questioni già oggetto dei motivi di appello cui la Corte territoriale ha fornito ampia ed esaustiva motivazione.
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).La sentenza impugnata ha rilevato che l’art. 79 d.p.r. n. 115 del 2002 richiede che l’istanza di ammissione debba contenere a pena di inammissibilità una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito e che l’imputato nella specie ha omesso di indicare il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare, risultando, pertanto, tale dichiarazione palesemente idonea a comportare l’ammissione al gratuito patrocinio.Quanto poi alla circostanza che la moglie avesse depositato tardivamente la propria dichiarazione dei redditi nel 2018 di talché l’unico reddito da indicare era se mai quello del figlio NOME, si tratta di circostanze non dedotte in appello e come tali inammissibili in detta sede.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024