Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indic recante l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. n. 115/2002 è inammissibile.
Il ricorrente, con un primo motivo di gravame, deduce violazione di legge vizio di motivazione in ordine agli artt. 192 cod. proc. pen. e 79 e 95 D 115/2002; inoltre, con un secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legg vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 43 cod. pen., DPR n. 115/2002.
Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legitti quanto ripropongono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appell puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immun vizi logico-giuridici.
In particolare, la Corte territoriale evidenzia che l’elemento oggettivo del re può essere escluso sostenendo la mancanza di un accertamento ulteriore da parte d giudice che ha disposto l’ammissione, essendosi egli basato sull’inequivoca contenuto della dichiarazione sostitutiva offerta dall’imputato, la cui funz proprio quella di evitare controlli aggiuntivi. Né si versa in caso di falso inno ricorre solo quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazi falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell’atto ste attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immor Rv. 248395). E certamente non vale ad escludere la responsabilità del ricorrent circostanza che egli si sia limitato a sottoscrivere quanto predisposto dal suo rappresentante in quanto con la firma egli ha assunto la piena paternità del cont dell’atto, non essendo esso oscuro o complesso, tenendo anche conto della s padronanza della lingua italiana e dei segni utilizzati
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, la Corte ha esclus rivendicata assenza di dolo del ricorrente sulla base delle dichiarazioni da egli riferite in sede di esame, in cui aveva sostanzialmente ammesso di sapere l’ammissione al gratuito patrocinio non gli spettava, tanto è vero che a provveduto a remunerare l’avvocato portandogli al somma di 500 euro.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozi
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentita in s legittimità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorr al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cass delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titol sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi e te