Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42619 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG , in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 aprile 2024, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza, pronunciata il 21 dicembre 2023 dal Tribunale della stessa città, con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (commesso in data 3 aprile 2019) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 310,00 di multa.
Per mezzo del proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente si duole che l’affermazione della penale responsabilità sia avvenuta senza neppure aver acquisito l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella quale sarebbero contenute le false attestazioni oggetto dì imputazione e senza aver esaminato la certificazione ISEE che a quella istanza era allegata. In tesi difensiva, l’esame di tale documentazione sarebbe stato indispensabile sia per accertare la effettiva sussistenza del fatto, sia per poter affermare che COGNOME era consapevole di dichiarare il falso.
Il difensore riferisce che, quando chiese di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, COGNOME era detenuto e dedusse il reddito del nucleo familiare dalla certificazione ISEE. Pertanto, l’acquisizione dell’istanza (e dell documentazione ad essa allegata) avrebbe consentito di accertare che il reddito dichiarato era quello risultante dall’ISEE e che COGNOME agì nella convinzione di rendere una dichiarazione veritiera. Il ricorrente sostiene che la necessità di acquisire tale documentazione è stata esclusa con motivazione incongrua e ciò ha comportato che all’affermazione della penale responsabilità si sia giunti sulla base di una motivazione apodittica.
Con memoria scritta, tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, in data aprile 2019, NOME COGNOME depositò un’istanza volta a ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato autocertificando che il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare nel corso dell’anno 2017 era pari ad C 11.880,40. Verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza consentirono di accertare che il nucleo
familiare del quale COGNOME faceva parte aveva percepito nel 2017 un reddito ben superiore, pari ad € 78.735,00.
La sentenza impugnata dà atto che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 3 aprile 2019 (costituente corpo del reato) non è stata inserita nel fascicolo per il dibattimento, ma rileva: da un lato, che presentazione dell’istanza non è controversa; dall’altro, che, nel corso del giudizio di primo grado, è stato sentito quale teste un Brigadiere della Guardia di Finanza il quale ha riferito di aver esaminato l’istanza, di aver preso atto de reddito complessivo ivi dichiarato e di aver svolto accertamenti sul nucleo familiare del quale NOME COGNOME aveva dichiarato di far parte verificando che, nell’anno 2017, uno dei componenti di quel nucleo (NOME COGNOME, fratello dell’imputato) aveva prodotto un reddito superiore ai 70.000 euro.
Secondo la difesa, l’esame della istanza sarebbe stato indispensabile alla decisione perché ad essa era allegata un’attestazione ISEE ed esaminandola sarebbe stato possibile verificare che il reddito dichiarato da COGNOME corrispondeva ai dati risultanti da quella dichiarazione. In tesi difensiva, c avrebbe consentito di escludere la falsità o, quanto meno, la consapevolezza della non corrispondenza al vero del reddito dichiarato. Quando chiese l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, COGNOME era detenuto e autocertificò il reddito che riteneva essere stato percepito dal proprio nucleo familiare quale risultava dalla certificazione ISEE.
Nel rispondere ad analoghe obiezioni formulate nei motivi di appello, la sentenza impugnata ha osservato: che l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato non deve essere corredata da documentazione; che l’ammissione è disposta sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge; che COGNOME autocertificò il reddito del nucleo familiare in termini molto distanti dalla rea che, pertanto, la corrispondenza tra il contenuto della dichiarazione e il reddito indicato a fini ISEE non esclude la sussistenza del reato sotto il profilo obiettivo.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico, dalle sentenze di primo e secondo grado – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale – emerge che il nucleo familiare del quale NOME COGNOME faceva parte era composto, oltre che da lui, solo dal padre e dal fratello NOME. I giudici di merito hanno ritenuto che, in un nucleo familiar siffatto, la percezione di redditi per più di 70.000 euro non poteva passare inosservata, sicché la corrispondenza tra il contenuto della dichiarazione e il reddito indicato a fini ISEE (quand’anche accertata) non sarebbe comunque idonea ad escludere la sussistenza del dolo.
Questa Corte di legittimità si è occupata della rilevanza dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha esaminato a tal fine il contenuto del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (che individua i campi di applicazione dell’ISEE) sottolineando che, ai sensi dell’art. 1 di questo decreto, per prestazioni sociali accessibili con lo strumento dell’ISEE «si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia». Ne ha dedotto che l’ISEE, «è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il d.P.R. n. 115/2002) fa riferiment non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata». Ha ritenuto dunque che, nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l’ISEE o imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite sia configurabile il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi quando ha osservato che, nel caso in esame, il reddito dichiarato era di gran lunga inferiore a quello effettivo e la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanz ammissione al patrocinio a spese dello Stato era idonea a indurre in inganno l’autorità giudiziaria. L’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, infatti, prevede un reato mera condotta che «si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, a dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni» (così, testualmente, Sez. U, n.6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152, pag. 5 della motivazione) ed è integrato da ogni falsa indicazione e da omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazi in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio» (per tutte: Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 già citata).
La motivazione con la quale è stato ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato (e superflua l’acquisizione della certificazione ISEE allegata all’istanza) non presenta incongruenze e si allinea alle indicazioni costantemente
fornite dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’errore sulla nozione di reddito valevole ai fini dell’applicazione della disciplina del patrocinio spese dello Stato è errore inescusabile perché l’art. 76 d.P.R. n. 115/2022, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 5 del medesimo decreto e, pertanto, non costituisce una legge extrapenale (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 263013; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, COGNOME, Rv. 248404). A ciò deve aggiungersi che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, è sufficiente che le fa indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati ne dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette da dolo generico, che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018; COGNOME, Rv. 272192).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 ottobre 2023
Il Consigli e estensore residen