Falsa Dichiarazione Gratuito Patrocinio: La Cassazione Conferma la Condanna
L’accesso al patrocinio a spese dello Stato, o gratuito patrocinio, è un diritto fondamentale che garantisce a tutti la possibilità di difendersi in giudizio. Tuttavia, questo diritto è subordinato alla veridicità delle informazioni fornite dal richiedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio, chiarendo quando l’omissione di informazioni rilevanti integra il reato e quali argomenti difensivi non possono essere accolti.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato sia in primo grado sia in appello per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’imputato aveva presentato un’istanza per essere ammesso al gratuito patrocinio, omettendo di dichiarare i redditi percepiti dalla moglie e dal figlio, componenti del suo nucleo familiare. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Falsa Dichiarazione Gratuito Patrocinio
La difesa ha contestato la decisione dei giudici di merito sotto due profili:
1. Mancanza di motivazione: Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello non avrebbe motivato adeguatamente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità (dolo) della falsa dichiarazione.
2. Errore di diritto scusabile: Si sosteneva che l’imputato fosse incorso in un errore scusabile a causa del suo basso livello di scolarizzazione, che non gli avrebbe permesso di comprendere appieno gli obblighi dichiarativi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive. La decisione offre importanti chiarimenti sulla valutazione della falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio e sui limiti delle difese proponibili in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha ritenuto le argomentazioni della difesa “del tutto generiche”. Al contrario, ha stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, priva di vizi logici. Secondo i giudici, è logico presumere che l’imputato, avendo comunicato al proprio difensore la composizione del nucleo familiare, abbia deliberatamente taciuto sulla percezione dei redditi degli altri componenti. Questo comportamento rivela chiaramente l’intenzionalità di rendere una dichiarazione falsa, integrando così il dolo richiesto dalla norma penale.
Sul secondo punto, relativo all’errore scusabile, la Corte ha osservato che la tesi del basso livello di istruzione era una “circostanza fondata su presupposti del tutto privi di elementi a sostegno”. Ancora più importante, tale questione non era mai stata sollevata davanti alla Corte d’Appello. La Cassazione ha quindi ribadito un principio procedurale fondamentale: non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state devolute alla cognizione del giudice del grado precedente. L’omessa pronuncia della Corte d’Appello su questo punto era, pertanto, corretta, poiché la questione non le era mai stata sottoposta.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la severità dell’ordinamento nel sanzionare le dichiarazioni non veritiere finalizzate a ottenere benefici come il gratuito patrocinio. Le conclusioni che possiamo trarre sono due:
1. L’intenzionalità si presume dall’omissione: Omettere informazioni rilevanti, come i redditi di tutto il nucleo familiare, è considerato un atto volontario e intenzionale, sufficiente a configurare il dolo del reato.
2. I limiti del ricorso in Cassazione: Non è possibile utilizzare il giudizio di legittimità per introdurre nuove argomentazioni o giustificazioni (come l’errore per bassa scolarizzazione) che non sono state discusse nei gradi di merito. L’appello deve contenere tutte le contestazioni che si intendono far valere.
La decisione, infine, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare l’infondatezza del ricorso proposto.
Omettere i redditi dei familiari nella domanda per il gratuito patrocinio è reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, omettere informazioni rilevanti come i redditi dei familiari integra il reato di falsa dichiarazione previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002, in quanto si presume l’intenzionalità di rendere una dichiarazione non veritiera.
Un basso livello di istruzione può giustificare una falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio?
No, nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la scusabilità dell’errore di legge dovuta a un basso livello di scolarizzazione fosse una circostanza priva di elementi a sostegno e, pertanto, non sufficiente a escludere la colpevolezza.
È possibile presentare nuove contestazioni per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha ribadito il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni che non siano state precedentemente sottoposte al giudice d’appello, in quanto quest’ultimo ha correttamente omesso di pronunciarsi su di esse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45036 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il 12/12/1969
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, concernenti la mancanza d’idonea motivazione nella sentenza, specie in relazione all’elemento soggettivo del reato, si appalesano del tutto generiche;
considerato che la Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, in ordine alla ricorrenza della fattispecie di reato in contestazione ed alla sussistenza del dolo in capo all’imputato (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza, in cui si evidenzia come, in base alle risultanze acquisite, è logico ritenere che l’imputato, pur avendo comunicato al difensore la composizione del suo nucleo familiare abbia taciuto sull’aspetto rilevante della percezione dei redditi della moglie e del figlio, con ciò rivelando l’intenzionalità di rendere la falsa dichiarazione).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la prospettata scusabilità dell’error iuris in cui sarebbe incorso il ricorrente a causa del basso livello di scolarizzazione è circostanza fondata su presupposti del tutto privi di elementi a sostegno, neppure devoluti alla cognizione del giudice d’appello .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente