Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37621 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lungro il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 24 marzo 2025 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 24 marzo 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, ha condannato NOME COGNOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
1.1. Più in particolare, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in quanto, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 4 “-:– »(-t GLYPH ft -, e in –eff7solo in parte i redditi percepiti dalla madre NOME COGNOME, che nella stessa istanza aveva invece indicato come con lui convivente.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale processuale, in quanto nel corso del giudizio di appello, celebrato in forma cartolare, non aveva ricevuto “nei termini di legge” le conclusioni scritte della parte pubblica; a fronte della tempestiva eccezione, si osserva, la Corte nulla ha argomentato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale, poiché la Corte di appello, al di là del mero dato formale, avrebbe dovuto verificare l’effettiva composizione del nucleo familiare, essendo la convivenza rilevante quella fondata su una comunanza di vita ed interessi, secondo il pacifico insegnamento della Corte di cassazione.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’inosservanza, da parte dei giudici di appello, della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta di non aver ricevuto le conclusioni della parte pubblica “nei termini di legge” (p. 2 ricorso), è aspecifico.
Va intanto rilevato che, trattandosi di impugnazione proposta il 14 ottobre 2022, il giudizio cartolare di appello è stato celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19.
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Ciò posto, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale venga comunque eseguita prima della scadenza del termine assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni, l’intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, e non determina dunque alcuna nullità, spettando alla parte l’onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 4, n. 31141 del 23/05/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 – 01; Sez. 4, n. 31521 del 01/06/2023, COGNOME, non mass.).
Vi sono state pronunce che, invece, hanno ritenuto in tali ipotesi integrata una nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. non riguardante l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e dunque non rientrante tra le nullità assolute ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13218 del 24/03/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175 – 01).
Una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione, si determina anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale, al difensore dell’imputato (Sez. 5, n. 11582 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 287745 – 01; Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286087 – 01); in tali situazioni, si è osservato, sussiste una nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. riguardante l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, ma non la citazione a giudizio, né l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, quindi – ancora una volta – una nullità non qualificabile come assoluta ai sensi del citato art. 179 (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 – 01; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 282905 – 01).
Trattandosi, in questi casi, di una nullità a regime intermedio, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie; ancora, la tardività del deposito potrà rilevare ove risulti che le conclusioni non siano consistite in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto un contenuto ulteriore e tale da condizionare l’esito del giudizio di appello.
Il ricorrente non può quindi limitarsi (come invece fatto in ricorso), senza venir meno all’onere di specificità del motivo, a lamentare un generico pregiudizio, derivante dal tardivo deposito o dalla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, dovendo in ogni caso dedursi la sussistenza di un’effettiva incidenza di tali conclusioni – nella specie consistenti nella mera richiesta di conferma della decisione impugnata – rispetto all’esito del giudizio.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché aspecifico e manifestamente infondato.
Va innanzitutto ribadito il principio per cui la convivenza, rilevante ex art. 76, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, integra una situazione di fatto e non di diritto, che può essere dimostrata non solo dalle risultanze anagrafiche, ma i ttiò,, esST4:à da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza o insussistenza del rapporto (Sez. 4, n. 15223 del 28/03/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 11902 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 266408 – 01; Sez. 4, n. 11629 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262959 – 01; Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, COGNOME, Rv. 253643 – 01).
Nella specie i giudici di merito hanno valorizzato il dato documentale, corroborandolo con il contenuto stesso dell’istanza di ammissione, in cui la madre è stata indicata come “unico familiare percettore di un reddito” (p. 1 sentenza del Tribunale); reddito riportato, però, in misura nettamente inferiore a quella effettiva.
A fronte di un simile accertamento, motivato in maniera non manifestamente illogica, il ricorrente si limita ad affermare, in maniera del tutto generica (p. 4, con riferimento al “nucleo familiare reale”), che non vi sarebbe stata, di fatto, la convivenza, senza fornire alcun elemento dal quale trarre tale circostanza, né indicare da quali elementi i giudici di merito avrebbero dovuto desumere un diverso stato di fatto rispetto a quello risultante dalle certificazioni.
Non giova al ricorrente il richiamo di un precedente di questa stessa Sezione (p. 4 ricorso), poiché relativo ad un caso del tutto diverso in cui il richiedente si era visto revocare l’ammissione al beneficio nonostante sin dalla richiesta di ammissione avesse precisato di essere soggetto senza fissa dimora (cfr., Sez. 4, n. 45511 del 6/10/2016, Sicolo, non mass.).
1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Il motivo, infatti, oltre ad essere intrinsecamente aspecifico, non si traduce í f2 nella puntuale prospettazione di uno dei Avizi di motivazione consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen., delineando una effettiva censura agli argomenti contenuti nella decisione.
E’ stato osservato che il canone dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell’analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25272 del 19/4/2021, COGNOME, Rv. 281468 – 01).
Tuttavia, l’introduzione di tale regola di valutazione non ha determinato il superamento dei tradizionali limiti del giudizio di legittimità.
Non è mutata, infatti, la natura del sindacato della Corte di cassazione sull i GLYPH GLYPH 2 GLYPH t. motivazione della sentenza, NOME,é quindi;n -on puo ssere utilizzata per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatt eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tal duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello Corte, infatti, è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di un motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli at e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazio sconfinare nel merito (sui rapporti tra la regola del ragionevole dubbio ed i limiti sindacato di legittimità, Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801 – 01; Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519 – 01). i (7 t
Sicché, la regola di giudizio che si assume violata rileva in sede di legittimi nella misura in cui si è tradotta in un vizio di motivazione della sentenza, potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108 01), essendo il proprio sindacato limitato, per espressa volontà del legislatore riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2025
Il Prriclnte