Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SCILLA il 14/10/1955
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 31 ottobre 2024, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 14 novembre 2019, con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 e 4 sentenza ricorsa), con cui il ricorrente omette ogni confronto; la Corte territoriale, infatti, indicato sia gli elementi concreti da cui desumere la prova del dolo, sia le ragioni per le quali doveva ritenersi anche in fatto non provata la tesi dell’errore (il reddito f indicato per l’anno 2015);
considerato che il ricorrente non può nemmeno invocare l’applicazione dell’art. 47 cod. pen., essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l’errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell’applicazione dell disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e, dunque, non costituisce una legge extrapenale (così Sez. 4, n. 37590 del 7/7/2010, Rv. 248404).
ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale: p. 5 sentenza ricorsa), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01);
rilevato, infine, quanto al dedotto vizio di motivazione per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, che è manifestamente infondato, in quanto
la sentenza impugnata (p. 5) ha posto a base del rigetto argomentazioni logic ovvero l’esistenza di un mero refuso nella sentenza appellata, nel cui corpo si da della impossibilità di concedere alcun beneficio; né il ricorrente, pur a fronte pessima biografia penale (, ha indicato le ragioni che dovrebbero condurre ad u diversa decisione sul punto, non potendo certo farsi leva semplicement sull’avvenuta mitigazione del trattamento sanzionatorio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Consigliele estensore
Il Presidente