Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9461 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 24/11/1989
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 19/01/2023 con cui il locale Tribunale ha dichiarato NOME COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione alle condot compiutamente descritte nel capo di imputazione, con particolare riferimento al reddito della sorella NOME COGNOME e al sussidio di disoccupazione.
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato.formulando un unico motivo con cui lamenta vizio motivazionale della sentenza impugnata, perché reputata carente e inficiata da vizio logico, nonché l’errata applicazione dell legge penale. Denuncia, altresì, l’eccessività della pena irrogata e chiede riconoscimento nella massima estensione delle già concesse attenuanti generiche, in modo ad una pena contenuta nei minimi edittali.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso s dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, nonché generico in quanto meramente reiterativo di analoghe censure sollevate in appello e disattese con motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificaz o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dell Stato, di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effetti sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l’ipotesi del do eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272192). Nella specie, con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimità, la Corte territoriale ha inferito il dolo dalla macroscopica divergenza tra i redditi l complessivi dichiarati nel 2017 e nel 2018 (rispettivamente, euro 11.854,396 ed euro 10.819,58) e quelli effettivi del nucleo familiare (pari ad euro 22.458,00 per 2017 ed euro 20.807,00 per il 2018), dato che ha correttamente stimato escludere
sul piano logico la invocata “buona fede”.
La sentenza impugnata ha puntualmente illustrato tutti gli elementi di fatto (p. 5) che hanno indotto i Giudici di appello ad escludere la configurabilità dell’ignoranza scusabile della legge penale ovvero dell’errore di fatto, ritenendo come la dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato si ricavi dalla stessa condotta del ricorrente , / il quale, pur non potendo ignorare (stante la macroscopica divergenza) che il reddito familiare complessivo ammontava a ben più di quanto falsamente dichiarato all’atto di presentazione dell’istanza e, p consapevole del dovere di informazione che su di lui gravava in forza dell’impegno di comunicazione assunto all’atto di ammissione al gratuito patrocinio, lo ha scientemente violato, così integrando il reato di cui all’art. 95 k d.P.R. 115/2002.
Quanto al trattamento sanzionatorio, al motivo di ricorso qui genericamente riproposto < la Corte di appello ha risposto osservando come il discostamento della pena base dai minimi edittali si imponga in considerazione delle modalità dellj& azione – atteso che, negli anni di riferimento, il nucleo familiare dell'imputa contava su un reddito che superava di quasi il doppio i limiti di reddito pe l'ammissione -, e dell'intensità del dolo dell'imputato, che si è accertata essere ass significativa, comparendo l'indicazione puntuale dei conviventi solo nella richiesta di ammissione al beneficio, laddove essa comportava il vantaggio di innalzamento del limite reddituale di accesso allo stesso, mentre scompariva nella parte in cui bisognava indicare i loro redditi. Con riguardo poi all'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, in aggiunta a quanto sin qui ricordato, con motivazione non manifestamente illogica e dunque incensurabile, ha sottolineato l'assenza di indici positivamente valorizzabili, che non siano costitui dalla mera partecipazione dell'imputato al processo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle rt 4À I L 4 spese processuali della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Oresidentg,