Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2880 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/04/1987
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
VI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha condanna NOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione mancata prova della penale responsabilità della ricorrente in riferimen ascrittogli per mancanza dell’elemento soggettivo; con il secondo motivo, I ‘e della pena e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’ cod.pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è meramente GLYPH riproduttivo di profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fol scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza imp Corte territoriale, nel respingere i motivi di appello, ha evidenziato che l’im totalmente omesso di indicare i redditi della moglie; ed aveva indicato sensibilmente inferiore i redditi da egli stesso percepiti ( così dichiarando un ad €. 7360,00 anziché ad €.17.136,00). Va allora ricordato che, in tema di pa spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. essere sorrette dal dolo generico o anche da dolo eventuale ( n. 37144 del 05/06/2019 GLYPH Rv. 277129 – 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 – 01). I giudici di merito, facendo corretta applicazione di tali principi, correttamente ritenuto che non vale ad escludere il dolo la mera deduzione incorso in errore ” scusabile. . L’errore sulla nozione di reddito ril dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predett incriminatrice (Sez. 4, Sent. n. 418 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282560).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità del esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudiz richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., del della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del pericolo (Sez. U, Sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La de impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e ha logi
congruamente motivato, con giudizio di merito insindacabile, che l’offesa no particolare tenuità, in considerazione del danno economico arrecato allo Stato, della personalità del colpevole, gravato da un precedente penale e sottoposto procedimento. Così come è analiticamente ed esaustivamente motivata la dosime della pena inflitta ( ampiamente inferiore al medio edittale), sia il diniego d attraverso la corretta esplicazione del giudizio prognostico in base agli elemen in giudizio.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabil euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.