Falsa Dichiarazione per Patente Nautica: Quando la Prescrizione Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14623/2024) offre un importante spunto di riflessione sul rapporto tra i reati di falsa dichiarazione e l’istituto della prescrizione. Il caso riguarda un cittadino condannato per aver attestato il falso al fine di ottenere la patente nautica. La Suprema Corte, tuttavia, ha annullato la condanna non entrando nel merito della qualificazione giuridica del fatto, ma per l’intervenuta estinzione del reato.
I Fatti del Caso: Una Dichiarazione Sotto Esame
La vicenda processuale ha origine da una dichiarazione sostitutiva presentata da un individuo alla Capitaneria di Porto. In tale documento, l’uomo attestava falsamente di possedere tutti i requisiti necessari per il conseguimento della patente nautica. A seguito di ciò, veniva condannato sia in primo grado che in appello per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su identità o qualità personali proprie o altrui, previsto dall’articolo 495 del codice penale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando un motivo principale. Si sosteneva che la condotta contestata fosse stata erroneamente inquadrata. Secondo la difesa, il fatto non costituiva il più grave reato di cui all’art. 495 c.p., ma doveva essere riqualificato nella fattispecie meno grave di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, disciplinata dall’articolo 483 del codice penale.
La Decisione della Cassazione: la Prescrizione e la falsa dichiarazione
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso non manifestamente infondato. Tuttavia, i giudici hanno rilevato, in via preliminare, una questione dirimente che ha assorbito ogni altra valutazione: l’estinzione del reato per prescrizione.
La Corte ha calcolato che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato era maturato in data 14 novembre 2019, ben prima della data dell’udienza in Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione di annullare la sentenza senza rinvio si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Quando emerge una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, il giudice è tenuto a dichiararla immediatamente, a meno che non risulti evidente dagli atti una prova di innocenza dell’imputato tale da giustificare un proscioglimento nel merito. In questo caso, non sussistendo tale evidenza, la Corte ha applicato la causa estintiva.
Questo approccio risponde a un’esigenza di economia processuale: è inutile proseguire nell’esame dei motivi di ricorso quando il procedimento deve comunque concludersi con una declaratoria di estinzione del reato. La prescrizione, dunque, ha prevalso sull’analisi di merito riguardante la corretta qualificazione della falsa dichiarazione.
Conclusioni: L’Impatto della Prescrizione sui Processi Penali
Questa sentenza ribadisce l’importanza cruciale della prescrizione nel sistema penale italiano. Dimostra come il decorso del tempo possa avere un impatto decisivo sull’esito di un processo, anche in presenza di questioni giuridiche complesse e potenzialmente fondate. Il caso evidenzia che, indipendentemente dalla gravità di una falsa dichiarazione, la ‘corsa contro il tempo’ del processo è un fattore che non può essere ignorato, potendo portare all’annullamento di una condanna e alla chiusura definitiva del caso.
Cosa succede se un reato si prescrive durante il ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione è tenuta a dichiarare l’estinzione del reato e, di conseguenza, ad annullare la sentenza di condanna senza rinvio, a meno che non emerga in modo palese dagli atti una causa di proscioglimento più favorevole all’imputato.
Una falsa dichiarazione per ottenere la patente nautica è sempre punita ai sensi dell’art. 495 c.p.?
La sentenza non fornisce una risposta definitiva, poiché non è entrata nel merito della questione. Tuttavia, ha specificato che il motivo di ricorso che chiedeva di riqualificare il fatto nel reato meno grave previsto dall’art. 483 c.p. non era manifestamente infondato, suggerendo che la questione è giuridicamente dibattuta.
Perché la Corte ha annullato la sentenza per prescrizione invece di discutere la qualificazione del reato?
In base al principio di economia processuale, le cause di estinzione del reato, come la prescrizione, devono essere dichiarate immediatamente e prevalgono sull’esame degli altri motivi di ricorso. Questo permette di concludere il procedimento nel modo più rapido possibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14623 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia che erroneamente il delitto – che si era sostanziato nell’avere egli attestato falsamente nell dichiarazione sostitutiva depositata alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della patente nautica – non è stato riqualificato in quello, meno grave, di cui all’art. 483 cod. pen.;
Ritenuto detto motivo non manifestamente infondato alla luce dei principi ribaditi da Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, COGNOME, Rv. 236866 – 01;
Considerato, dunque, in via preliminare, con assorbimento degli ulteriori motivi, compreso quello relativo all’art. 131-bis cod. pen. sul quale ha insistito la difesa nella memoria del 7 febbraio 2024, che il reato si è prescritto in data 14 novembre 2019;
Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 13/03/2024