Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33665 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33665 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 COGNOMEa CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di falso ideologico commesso da privato ex art. 483 cod. per avere, nella dichiarazione di residenza presentata al Comune di Mercato Saraceno in data 13 settembre 2017, falsamente dichiarato di avere trasferito la propria dimora abituale in Merc Saraceno alla INDIRIZZO.
Il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME consta di tre motivi, quivi enunc nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia l’inosservanza degli artt. 420-bis, 420 -quater, 178, 179, 604, commi 4 e 5, cod. proc. pen. che affliggerebbe l’ordinanza in data 19 ottobre 2023, con la qua la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo, avan nell’interesse COGNOME‘imputato del quale non si sarebbe potuta dichiarare l’assenza, ai sensi del 420-bis cod. proc. pen., per non avere avuto egli conoscenza del giudizio di appello. E’ dedot a sostegno, che l’avvenuta notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di presso il difensore, ai sensi COGNOME‘art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo andata a bu fine la notifica presso il domicilio dichiarato (per irreperibilità del destinatario COGNOME‘atto sintomatico COGNOMEa mancata conoscenza del giudizio di appello da parte COGNOME‘appellante, ch pertanto, si era vista preclusa la possibilità di parteciparvi.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano la violazione degli artt. 483 e 42 pen., 5, comma 4, dl. 5 del 2012 e 76 d.P.R. 445 del 2000 e il vizio di motivazione in punto elemento soggettivo del reato. Elemento, questo, che la Corte territoriale, senza neppu esaminare la specifica questione al riguardo sollevata con i motivi di appello, avre genericamente affrontato, limitandosi ad evocare la sicura consapevolezza COGNOME‘imputato d rendere una dichiarazione falsa per come evincibile dalla testimonianza del titolare (COGNOME COGNOME‘abitazione in cui egli aveva dichiarato di dimorare abitualmente; tanto, ancorché si trat di circostanza per nulla decisiva, ben essendo possibile che il ricorrente, certo al momento d dichiarazione di volere dimorare nel luogo indicato, non avesse potuto trasferirvisi ovvero avesse equivocato, in ragione COGNOMEe proprie limitate capacità culturali e linguistiche l’effettivo significato COGNOMEa dichiarazione che andava a rendere.
Con requisitoria in data 24 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso sia dichiarat inammissibile.
Con memoria depositata in data 8 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha replicat alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Va premesso che, giusta il tenore COGNOME‘art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 (Disposizioni transitorie in materia di assenza), il caso all’esame soggiace alle disposizioni in tema di giudizio in absentia anteriormente vigenti: ciò perché, prima COGNOME‘entrata in vigore (il 30 dicembre 20 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha innovato la disciplina de qua, la sospensione del processo, disposta nel giudizio di primo grado (in data 6 maggio 2019) ai sensi COGNOME‘articolo 420-quater cod. proc. pen. (nel testo ratione temporis vigente), è stata revocata (in data 12 luglio 2019) a causa COGNOME‘intervenuto rintraccio COGNOME‘imputato e COGNOMEa successiva comparizione personale questi al processo (in effetti presente alle udienze del 3 e 17 febbraio 2020).
1.2. Ciò posto, nella motivazione COGNOME‘impugnata ordinanza (in data 19 ottobre 2023) Corte territoriale ha rilevato come vi fossero obiettive ed incontestate ragioni per ritene l’imputato fosse a conoscenza COGNOMEa pendenza del processo a suo carico celebrato, sia per avere presenziato al giudizio di primo grado sia per la riscontrata effettiva istau razione del rapport professionale con il difensore d’ufficio (l’Avvocato che lo aveva assistito nel giudizio di grado), presso il quale aveva avuto luogo la notifica del decreto di citazione per il giud appello, ai sensi COGNOME‘art. 161, comma 4, cod. proc. pen., incontestata quanto a regolarità.
Si tratta di argomentazioni pienamente in linea con le indicazioni, in materia di ver COGNOME‘effettiva conoscenza del processo da parte COGNOME‘imputato, impartite dal diritto vivente sentenze Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716: effettiva conoscenza del processo che va riferita all vocatio in judicium e deve essere accertata sulla base di indicatori fattuali esplicativi d rapporto informativo, il più diretto possibile, tra l’imputato e la regiudicanda.
1.3. Nel caso al vaglio il predetto rapporto informativo diretto tra l’imputato e il p è certamente esistente, poiché COGNOME non poteva non essere a conoscenza di quello celebrato a suo carico avendo presenziato ad almeno due COGNOMEe udienze del giudizio di primo grado.
Tale decisiva presa d’atto esclude il rilievo COGNOME‘eccezione difensiva in ordine alla manc di certezza circa la conoscenza effettiva da parte COGNOME‘imputato, resosi irreperibile, COGNOMEa pen del giudizio in appello, promosso dal difensore d’ufficio: l’istaurazione con questi di un effett e non disconosciuto rapporto professionale onerava, infatti, NOME COGNOME di informarsi circa prosecuzione e le sorti del processo istaurato a suo carico, di cui aveva avuto certamen conoscenza.
Il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti questa sede.
2.1. È principio consolidato COGNOMEa giurisprudenza di legittimità quello secondo il q integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di col dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva COGNOME‘atto di notorietà, resa ai sensi d d.P.R. n. 445 del 2000 (Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Rv. 272277); in particolare è stato costantemente affermato che integra il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. l falsa dichiarazione di trasferimento COGNOMEa propria dimora abituale resa ai fini COGNOMEa iscrizione anag per mutamento COGNOMEa residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai COGNOME‘art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023, Rv. 284662; Sez. 5, n. 31833 del 14/10/2020, Rv. 279834; Sez. 5, n. 29469 del 07/05/2018, Rv. 273331).
Tanto rammentato e pacificamente condiviso l’approdo interpretativo secondo cui il delitt di falsità ideologica di cui all’art. 483 cod. pen. sussiste qualora l’atto pubblico, nel dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti att cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando spe effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico uf ricevente (Sez. U, n. 6, del 17/2/1999, Rv. 212782; Sez. U, n. 1 del 15/12/1999, COGNOME, 215413; Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 4/6/2015, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Rv. 259883), non è possibile dubitare che la fattispecie concre posta all’esame del Collegio, rientri nei parametri ermeneutici appena descritti attesa l’evi e specifica funzione probatoria COGNOMEa dichiarazione resa ai sensi COGNOME‘art. 47 d.P.R. n. 4 2000, dimostrativa di «stati, qualità personali o fatti che siano nella diretta conoscenza COGNOME‘interessato», che solo quest’ultimo può documentare, COGNOMEa quale il pubblico ufficiale pr semplicemente cognizione attraverso l’attestazione del privato, tenuto all’obbligo di verità U, n. 28 del 15/12/1999, dep. 2000, Rv. 215413; Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Rv. 251815; Sez. 6, n. 23587 del 28/02/2013, Rv. 256259; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Rv. 272110).
2.2. Alla stregua dei riportati criteri, circa l’obbligo del privato di dichiarare ordine ad una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona, e, in particolare, circa la propria residenza, ossia la propria dimora abituale come esistente nell’attualità 1, n. 22888 del 09/05/2006, Rv. 234879), le deduzioni difensive attinenti al profilo colpo non doloso COGNOMEa condotta mendace posta in essere nella dichiarazione sostitutiva di atto notorietà sono destituite di giuridico pregio, avuto riguardo al peculiare impegno richie dichiarante nel documentarsi adeguatamente e responsabilmente in ordine al contenuto COGNOME‘attestazione da rendere, e non consentite in questa sede, risolvendosi, le argomentazio circa l’incapacità COGNOME‘imputato di comprendere il contenuto COGNOME‘attestazione stessa in rag dei suoi limitati strumenti culturali, in esplorative incursioni nel fatto.
Donde, va ribadito il principio di diritto secondo cui il dolo del reato previsto cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 5, 15/02/2021, Rv. 281041).
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del r pagamento COGNOMEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali
Così deciso il 17/05/2024.