Falsa Denuncia di Smarrimento: Quando la Bugia Diventa Reato?
Presentare una falsa denuncia di smarrimento di un documento può sembrare una scorciatoia per risolvere un problema, ma le conseguenze legali possono essere severe. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), specificando cosa conta davvero per la legge quando si dichiara il falso a un pubblico ufficiale. Il caso analizzato riguarda un uomo che aveva denunciato lo smarrimento della patente, omettendo un dettaglio cruciale: il documento gli era stato in realtà revocato.
I Fatti del Caso: Una Patente “Smarrita” ma in Realtà Revocata
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di cui all’art. 483 del codice penale. L’imputato aveva presentato una denuncia di smarrimento della propria patente di guida. Tuttavia, le indagini avevano rivelato che la patente non era stata smarrita, bensì revocata con un provvedimento ufficiale. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto l’uomo colpevole di aver attestato falsamente a un pubblico ufficiale un fatto di cui l’atto era destinato a provare la verità.
L’Appello e le Argomentazioni della Difesa
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. La sua difesa si è concentrata sull’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione colpevole. L’uomo sosteneva di non essere a conoscenza della revoca della patente, poiché la notifica del provvedimento era stata effettuata presso un indirizzo diverso dalla sua residenza. Di conseguenza, secondo la sua tesi, non poteva esserci la volontà cosciente di dichiarare il falso.
La Decisione della Cassazione sulla falsa denuncia
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi fondamentali che chiariscono la natura del reato e i limiti del giudizio di legittimità.
L’inammissibilità di nuove prove
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che il tentativo dell’imputato di introdurre nel giudizio di Cassazione un certificato di residenza per confutare la validità della notifica era inammissibile. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità, non di merito: non si possono rivalutare i fatti o presentare nuove prove, salvo casi eccezionali qui non riscontrati.
L’irrilevanza della notifica della revoca
Il punto cruciale della decisione è ancora più profondo. I giudici hanno spiegato che la questione della corretta notifica della revoca della patente, sebbene rilevante per altri fini, non è determinante per la sussistenza del reato di falsa denuncia. Il reato si consuma nel momento in cui si dichiara falsamente lo smarrimento. La notifica, secondo la Corte, attiene al movente che può aver spinto l’imputato a mentire, ma non incide né sull’elemento oggettivo (la falsa dichiarazione) né su quello soggettivo (la volontà di mentire).
Le Motivazioni Giuridiche: Il Dolo Generico nel Reato di Falso
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il reato di falsità ideologica previsto dall’art. 483 c.p. è punito a titolo di ‘dolo generico’. Ciò significa che per essere colpevoli, non è necessario avere un fine particolare (come ottenere un duplicato della patente per aggirare la revoca). È sufficiente la coscienza e la volontà di compiere l’azione, ovvero di attestare il falso a un pubblico ufficiale, con la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dire la verità. La volontà di mentire è tutto ciò che serve per integrare il reato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, stabilisce che cercare di giustificare una falsa denuncia sostenendo di non essere a conoscenza di un provvedimento (come una revoca) è una strategia difensiva debole, poiché l’elemento centrale del reato è la consapevolezza di mentire al momento della dichiarazione. In secondo luogo, il provvedimento conferma la severità con cui l’ordinamento punisce le dichiarazioni mendaci rese a pubblici ufficiali, considerate un attacco alla fede pubblica e alla fiducia che deve intercorrere tra cittadino e istituzioni. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende serve da monito: le scorciatoie basate sulla menzogna hanno un costo, sia legale che economico.
È necessario avere un fine specifico per essere condannati per falsa denuncia di smarrimento?
No, secondo la Corte non è necessario un fine specifico. Il reato previsto dall’art. 483 c.p. richiede solo il ‘dolo generico’, ovvero la volontà cosciente di dichiarare il falso a un pubblico ufficiale, sapendo di avere l’obbligo di dire la verità.
Se non ho ricevuto la notifica di un provvedimento (come la revoca della patente), posso dichiararne lo smarrimento senza commettere reato?
La Corte ha stabilito che la questione della corretta notifica della revoca non è rilevante per la sussistenza del reato di falsa dichiarazione. Il crimine consiste nel dichiarare falsamente lo smarrimento, e la consapevolezza di mentire è sufficiente per integrare il dolo, a prescindere dal motivo che spinge alla dichiarazione.
Posso presentare nuove prove, come un certificato di residenza, per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha ribadito che nel giudizio di legittimità si possono produrre solo documenti che non si è stati in grado di esibire prima, a condizione che non costituiscano ‘prova nuova’ e non richiedano una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3166 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3166 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CROTONE il 12/11/1987
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milan che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato lui ascritto (in particolare, alla s dell’elemento soggettivo, avendo la Corte errato nel ritenere che lo stesso avesse conoscenza del revoca della patente, in quanto la notifica del decreto di revoca è stata effettuata in un luogo rispetto alla residenza dell’imputato), è manifestamente infondato poiché la Corte di merito disatteso in maniera congrua e logica il gravame (che si era doluto del difetto di prova della r della patente, il cui smarrimento è stato ritenuto falsamente denunciato dall’imputato, e in te generici della prova della notifica di detta revoca allo stesso ricorrente) e ciò alla luce acquisiti proprio nel giudizio di secondo grado, non potendo in questa sede confutarsi quanto riten dal Giudice di appello per il tramite della produzione, in questa sede, di un certificato di re volto a confutare la ritualità della menzionata notifica (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, M COGNOME, Rv. 277609 – 01: «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamen documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, s che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la lo validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai g merito»; cfr. pure Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266390 – 01); inoltr notificazione all’imputato della revoca della patente oggetto della falsa denuncia in imputazione attiene, come si trae dalla sentenza impugnata, alla sussistenza dell’elemento oggettiv dell’elemento soggettivo del reato ma è stata valorizzata solo sub specie del motivo che avrebbe determinato l’imputato a presentare la falsa dichiarazione, ex se non rilevante (cfr. Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, COGNOME, Rv. 281041 – 02: «il dolo del reato previsto dall’art. 483 cod. p generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevole di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero»); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/1042024.