Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23854 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04/10/1979
avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di NOME NOME NOME in odine al delitto di cui all’art. 483 cod. pen. per aver attestato falsamente ai Carabinieri della stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, con denuncia del 4 giugno 2018, di aver smarrito la propria patente di guida n.
CODICE_FISCALE, in realtà sospesa dall’autorità dell’Albania, dal 28 maggio 2018 al 27 giugno 2018, per eccesso di velocità.
Avverso la sentenza ricorre l’imputat o, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l’inosservanza della regola valutativa di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e del canone del ragionevole dubbio.
Si sostiene che l’affermazione di condanna muoverebbe da un elemento incerto: l’effettivo ritiro della patente in Albania, ad un soggetto non identificabile con certezza nell’imputato.
Mentre, in realtà, non sarebbero mai state accertate le circostanze decisive inerenti: all’identità del soggetto che, in Albania, conduceva la vettura oggetto di sanzione; alla conoscenza da parte dell’imputato della sospensione della propria patente di guida.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegno delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria di replica incentrata su: ‘ assenza di fatto noto e doppia presunzione ‘; ‘ carenza assoluta del quadro probatorio ‘; ‘ violazione del principio del ragionevole dubbio ‘.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’affermazione di responsabilità si fonda su elementi certi, che il ricorso rivisita in una prospettiva soggettiva e selettiva.
Come si ricava dalle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda, l’imputato, dopo aver subito, in data 28 maggio 2028, il ritiro della patente di guida per eccesso di velocità ad opera delle autorità albanesi, si è recato presso i Carabinieri della stazione di Barcellona Pozzo di Gotto dove ha denunciato falsamente lo smarrimento della patente (che invece gli era stata ritirata), ottenendo così un duplicato e riuscendo con questo stratagemma a continuare a guidare, nonostante il ritiro e la momentanea “perdita materiale” del titolo abilitativo.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la patente di guida, di cui è titolare l’imputato, non solo è stata “sospesa” dalle autorità albanesi per eccesso
di velocità, ma è stata materialmente “ritirata” al possessore in Albania, tanto che il documento viene poi restituito tramite l’Ambasciata italiana di Tirana.
Ciò presuppone: che il soggetto al quale la patente è stata “presa” dalle autorità albanesi ha avuto immediata contezza di tale circostanza; che tale soggetto era alla guida della vettura sanzionata e che coincideva con il titolare della patente (l’odierno imputato) dato che non risultano (né sono allegate dalla difesa) contraffazioni o alterazioni.
Una volta acclarati questi precisi elementi, non costituisce inversione dell’onere probatorio l’affermazione della Corte di appello per cui, l’imputato, raggiunto da tali elementi a carico, era tenuto a dimostrare che ” all’atto della applicazione della sanzione da parte dell’autorità albanese, essa fosse nella disponibilità di un terzo “.
Sul punto il ricorso si limita a ribadire generici assunti, senza neppure indicare, quali concreti elementi, in ipotesi trascurati dai giudici di merito, potessero alimentare dubbi sulla ricostruzione in fatto posta a base della condanna: ad esempio la circostanza di non essersi recato in Albania nel periodo comprendente il 28 maggio 2018 oppure la circostanza, agevolmente documentabile, che la patente restituitagli fosse stata alterata o contraffatta.
Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/06/2025