Falsa Denuncia: è Reato Anche se il Caso Contro l’Accusato è Archiviato?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale: quando una falsa denuncia integra un reato, specialmente se il procedimento penale avviato contro la persona ingiustamente accusata si è concluso con un’archiviazione? La Suprema Corte fornisce un criterio chiaro, stabilendo che solo le accuse palesemente assurde, grottesche o inverosimili possono escludere la responsabilità penale del denunciante. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Denuncia per Rifiuto di Cure
Il caso ha origine dalla denuncia sporta da un cittadino nei confronti di alcuni sanitari di una struttura ospedaliera. Il denunciante li accusava di un sostanziale rifiuto di cure, indicando con precisione i soggetti coinvolti. Sulla base di tale denuncia, veniva aperto un procedimento penale a carico del personale medico, che si concludeva però con un’archiviazione.
Successivamente, era il denunciante a finire sotto processo per aver mosso accuse false e consapevoli. Condannato in Corte d’Appello, l’uomo proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che l’archiviazione del procedimento a carico dei medici dovesse escludere la sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Criterio della Serietà della falsa denuncia
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra un’archiviazione e l’insussistenza del reato di falsa denuncia. La Corte ha chiarito che l’archiviazione del procedimento contro i medici non significa automaticamente che la denuncia fosse legittima o non penalmente rilevante per chi l’ha sporta.
Il principio giuridico, richiamando un precedente, è il seguente: il reato presupposto (in questo caso, quello falsamente attribuito ai sanitari) può essere escluso solo se l’accusa mossa è priva di qualsiasi serietà. Per non costituire reato, la denuncia deve basarsi su circostanze talmente assurde, inverosimili e grottesche da non poter ingannare l’autorità giudiziaria.
Nel caso specifico, la denuncia non era affatto grottesca. Il ricorrente aveva:
1. Denunciato falsamente e consapevolmente un fatto specifico (rifiuto di cure).
2. Indicato soggetti ben individuati come responsabili.
Questa condotta è stata ritenuta sufficientemente seria da integrare gli estremi del reato, a nulla valendo la successiva archiviazione. La Corte ha quindi escluso anche la possibilità di riqualificare il fatto come semplice simulazione di reato ai sensi dell’art. 367 c.p., confermando la gravità della condotta del denunciante.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale a tutela del corretto funzionamento della giustizia e della reputazione delle persone: l’archiviazione di un’indagine non offre uno scudo a chi ha sporto una denuncia sapendola falsa. L’atto di denunciare è un diritto che va esercitato con responsabilità. Una falsa denuncia, se non palesemente fantasiosa, espone a conseguenze penali serie, anche se l’autorità giudiziaria decide di non procedere contro la persona accusata. La decisione serve da monito: la giustizia non è uno strumento da utilizzare con leggerezza o per scopi illeciti, e l’abuso del diritto di denuncia viene sanzionato severamente.
Se un procedimento penale avviato da una mia denuncia viene archiviato, posso essere accusato di falsa denuncia?
Sì. Secondo la Corte, l’archiviazione del procedimento contro la persona accusata non esclude automaticamente la responsabilità penale del denunciante. Il reato di falsa denuncia sussiste se l’accusa era consapevole e non palesemente assurda.
Quando una falsa denuncia non è considerata un reato?
Una falsa denuncia non costituisce reato solo quando l’accusa si basa su circostanze talmente assurde, inverosimili e grottesche da non poter ragionevolmente indurre in errore l’autorità giudiziaria. In pratica, quando l’accusa è priva di qualsiasi carattere di serietà.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso, considerandolo privo dei requisiti di legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha rigettato l’assunto posto a base dei tre motivi di ricorso sul rilievo che – al di là dell’intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti dei sanitari – il reato presupposto può essere escluso solo nel caso in cui l’accusa non rivesta i caratteri di serietà, compendiandosi in circostanze assurde, inverosimili e grottesche (Sez. 6, n. 20064 del 03/04/2024, Rv. 286509), ipotesi nella specie palesemente non ricorrente, essendo stato falsamente e consapevolmente denunciato dal ricorrente attraverso l’indicazione di soggetti ben individuati – un sostanziale rifiuto di cure da parte dell’ospedale, successivamente alla diagnosi, così dovendosi correttamente escludersi la diversa qualificazione ai sensi dell’art. 367 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delld Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025