Falsa Denuncia: la Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di falsa denuncia, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. La vicenda riguarda un uomo che, per giustificare una fuga da un controllo di polizia, aveva denunciato il furto del proprio motociclo. L’analisi della decisione offre spunti cruciali sulla differenza tra la valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, compito della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Fuga e la Denuncia Simulata
La vicenda processuale ha origine quando un individuo, alla guida del suo motociclo, viene intimato a fermarsi per un controllo da un agente di polizia giudiziaria. Invece di obbedire, l’uomo si dà repentinamente alla fuga. L’agente, tuttavia, riesce a osservarlo chiaramente in volto, riconoscendolo con certezza.
Successivamente, per creare un alibi e giustificare il suo comportamento, l’imputato presenta una denuncia per il furto del veicolo. La Corte d’Appello, valutando le prove, ritiene determinante la testimonianza dell’agente. Il riconoscimento certo e le circostanze della fuga sono stati considerati elementi sufficienti a dimostrare che l’imputato stesse mentendo, presentando una falsa denuncia per coprire le proprie responsabilità.
La Decisione sul Ricorso per Falsa Denuncia
L’imputato propone ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza del delitto di cui all’art. 367 del codice penale (simulazione di reato) e criticando la motivazione della sentenza d’appello. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Con questa decisione, la Corte non è entrata nel vivo della questione fattuale (se il riconoscimento fosse attendibile o meno), ma ha stabilito che i motivi del ricorso miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Limite tra Valutazione di Merito e Legittimità
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha spiegato che il ricorso presentato non evidenziava vizi di legge o difetti logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a criticare l’interpretazione dei fatti data dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione sull’attendibilità del testimone (l’agente di polizia) e la compatibilità tra il suo racconto e la successiva falsa denuncia costituiscono un ‘profilo del merito del giudizio’. Poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e priva di lacune, la Cassazione non ha potuto sindacarla. In altre parole, non è compito della Suprema Corte stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma solo controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo coerente la loro decisione.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Sue Conseguenze
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove poter ridiscutere le prove. Le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione. Quando un ricorso tenta di ottenere una rivalutazione dei fatti, come in questo caso, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. La decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente, a testimonianza della funzione deflattiva e di garanzia della legalità propria della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche sollevate non riguardavano vizi di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (il cosiddetto ‘merito del giudizio’), attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Quale prova è stata considerata decisiva per la condanna per falsa denuncia?
La prova decisiva è stata il riconoscimento certo dell’imputato da parte di un agente di polizia giudiziaria, che lo aveva osservato in volto mentre si dava alla fuga per sottrarsi a un controllo. Questa testimonianza è stata ritenuta sufficiente a smentire la successiva denuncia di furto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure in ordine alla sussistenza de delitto di cui all’art. 367 cod. pen. attinge al precluso profilo del merito del giudizio, tent sindacare la motivazione che, con ragionamento privo di lacune e logico, aveva portato la Corte di appello a ritenere determinante il riconoscimento operato dal teste di poliz giudiziaria, che aveva con certezza riconosciuto il ricorrente da lui ben osservato in vo allorché, intimatogli di fermarsi per un controllo, si dava repentinamente alla fuga; che de dichiarazioni, tra l’altro, sono state ritenute, con valutazione di merito non sindacabi questa sede, compatibili con le ragioni che avevano spinto l’imputato a presentare la falsa denuncia del furto del motociclo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.