Falsa denuncia: quando il ricorso è inammissibile
Mentire sulle cause di una ferita può avere conseguenze legali ben più serie di quanto si pensi, specialmente se la bugia viene raccontata a un medico del pronto soccorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una falsa denuncia, anche se indiretta, può rendere un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un individuo si recava al pronto soccorso per farsi medicare delle lesioni. Interrogato dal medico di turno, dichiarava falsamente di essere stato ferito da schegge di vetro a seguito di un’aggressione da parte di persone sconosciute. La verità, tuttavia, era ben diversa: le lesioni erano la conseguenza di un suo stesso gesto, ovvero un calcio sferrato contro la vetrina di un ristorante, che era andata in frantumi.
Le forze dell’ordine, intervenute nel frattempo, accertavano la reale dinamica dei fatti. L’uomo veniva quindi condannato per il reato di danneggiamento ai sensi dell’art. 635 del codice penale. Contro la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, contestando la correttezza della decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, le argomentazioni presentate dalla difesa non erano altro che una sterile riproposizione di tesi già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso, pertanto, non affrontava in modo critico e specifico le solide motivazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione sul tema della falsa denuncia
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della condotta dell’imputato al pronto soccorso. La Corte ha sottolineato che il medico che ha prestato le cure è un incaricato di pubblico servizio. In quanto tale, ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
La dichiarazione mendace dell’imputato, che descriveva un’aggressione mai avvenuta, configurava di fatto la denuncia di un reato. Se le forze dell’ordine non avessero tempestivamente scoperto la verità, questa bugia avrebbe potuto innescare l’avvio di un procedimento penale a carico di ignoti, con un conseguente spreco di risorse investigative.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato la logica della Corte d’Appello: la condotta dell’imputato non poteva essere scissa. Il danneggiamento della vetrina e la successiva falsa denuncia al medico erano parte di un unico contesto, e il tentativo di depistare le indagini raccontando una versione dei fatti inventata è stato un elemento che i giudici hanno correttamente considerato. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché non si confrontava adeguatamente con questa argomentazione centrale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. In primo luogo, ribadisce che mentire a un incaricato di pubblico servizio (come un medico, un infermiere del pronto soccorso o un insegnante) riguardo a fatti che possono costituire reato è una condotta giuridicamente rilevante e può portare a serie conseguenze penali. In secondo luogo, evidenzia un principio processuale cruciale: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse difese già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Per avere una possibilità di essere accolto, deve individuare e contestare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Mentire a un medico del pronto soccorso sulle cause di una ferita può costituire reato?
Sì. Se la versione falsa dei fatti descrive un reato (ad esempio, un’aggressione), si sta di fatto comunicando una notizia di reato a un incaricato di pubblico servizio. Poiché il medico ha l’obbligo di denunciare, tale menzogna può portare all’attivazione ingiustificata di un procedimento penale, integrando così una condotta illecita.
Per quale motivo il ricorso presentato dall’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo critico e costruttivo con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato è stato contestato il reato di danneggiamento, previsto dall’art. 635 del codice penale, per aver infranto la vetrina di un ristorante. La sua successiva falsa dichiarazione al medico è stata un elemento considerato nel contesto della sua condotta complessiva.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3974  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, particolare, che non si confronta con l’adeguata argomentazione con cui la Corte di appello ha rawisato il reato ex art. 635 cod. pen. osservando che l’imputato riferendo (seppure falsamente) al medico del pronto soccorso che lo curò di essere stato lesionato con schegge di vetro da persone ignote denunciò un fatto di reato a un incaricato di pubblico servizio c aveva l’obbligo di riferirne alla autorità giudiziaria, sicché avrebbe potuto deriv l’attivazione di un procedimento se, nel frattempo, gli agenti di Polizia non avessero accert un diverso andamento dei fatti (in realtà l’imputato aveva sferrato un calcio, frantumandola contro la vetrina di un ristorante);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOMEQ, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
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sidente