Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37961 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sez. d RAGIONE_SOCIALE, rif ormava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa dal G.U.P. di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del ricorrente, previa riqualificaz
dei delitti ascrittigli ai due capi di imputazione, rideterminando il trat sanzionatorio.
Avverso la richiamata sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando qu motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 17 att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, c 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione e falsa applicazione degli art 16 cod. proc. pen. e correlata contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, per la ritenuta infonda del motivo di gravame con il quale aveva contestato il rigetto dell’eccezion incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in favore del Tribunal Matera.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE censura, l’imputato deduce – premesso di aver formulato tale eccezione sin dall’udienza preliminare e di averla successivame reiterata, tanto in sede di giudizio abbreviato che in appello procedimento avrebbe dovuto essere radicato a Matera poiché nel relativ circondario, e in particolare nel Comune di Tursi, si trovava la propria abitaz dalla quale avrebbe inviato la certificazione all’istituto scolastico di T stante la natura istantanea del delitto di cui all’art 495 cod. pen.
Sottolinea che l’eccezione era stata disattesa sulla base del presuppo accertato come erroneo anche dalla decisione impugnata, che egli avess personalmente consegnato il certificato presso l’RAGIONE_SOCIALE e inviato lo stesso a mezzo posta elettronica dal suo luogo di residenza.
Soggiunge che, vieppiù, la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale palesereb la propria illogicità e contraddittorietà laddove, riqualificati i delitti divenuto per l’effetto il reato più grave quello di cui all’art. 482 c contestato al capo 2) dell’imputazione, la competenza per territorio avre dovuto essere determinata ex art. 16, comma 1, cod. proc. pen., ossia nel lu dove sarebbe avvenuta la contestata alterazione/contraffazione penalment rilevante ai sensi dell’art. 477 cod. pen. presupponente l’utilizzo dell’at che è solo un posterius indifferente.
Altresì la competenza spetterebbe, deduce ancora il ricorrente, al Tribun di Matera avendo riguardo al criterio residuale di cui all’art. 9, comma 2, proc. pen., in virtù RAGIONE_SOCIALE sua residenza sita nel Comune di Tursi, in provin Matera.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e fa applicazione degli artt. 495, 476, 482 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., cor travisamento probatorio, nonché vizio di logicità e contraddittorietà d motivazione, nella misura in cui la decisione impugnata avrebbe ritenu integrata la sua responsabilità penale.
In particolare, lamenta che la Corte territoriale, come la pronuncia di p grado, avrebbe desunto tale responsabilità, senza che fosse stata accerta titolarità dell’indirizzo di provenienza RAGIONE_SOCIALE documentazione falsa trasm all’istituto scolastico di RAGIONE_SOCIALE, in virtù RAGIONE_SOCIALE risposta data alla dirig stesso con la quale aveva confermato la validità RAGIONE_SOCIALE documentazione. Sostie infatti, che, a differenza di quanto ritenuto dalla pronuncia impugnata, l risposta non si riferiva alla documentazione falsa che egli avrebbe asseritam inviato bensì a quella trasmessa dall’istituto scolastico di Policoro.
Sottolinea che, inoltre, gli sarebbe stata attribuita la condotta prodotto il certificato falso, pur essendo ciò avvenuto attraverso un indiri posta elettronica del quale, come specificato dal RAGIONE_SOCIALE nella nota del 6 novembre 2021 al Pubblico Ministero, non er mai stata accertata la provenienza.
2.3. Con il terzo motivo il COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE pron impugnata laddove non ha riconosciuto la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE causa di non punibili per particolare tenuità del fatto, atteso che la condotta ascrittagli non a realtà danneggiato altri docenti, perché egli sarebbe in ogni caso risu vincitore.
2.4. Infine, con il quarto motivo, l’imputato censura la decisione RAGIONE_SOCIALE territoriale per non avergli concesso le circostanze attenuanti generiche scorta di un’apodittica valutazione di gravità RAGIONE_SOCIALE condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, oltre che ai limiti dell’ammissibilità poiché di uno specifico confronto con le argomentazioni sottese al rigetto dell’ana motivo di appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, 268822 – 01), non è fondato.
Infatti, anche la riqualificazione operata, a seguito RAGIONE_SOCIALE quale il deli grave è divenuto quello di cui all’art. 482 cod. pen., non ha i sull’individuazione RAGIONE_SOCIALE competenza in quella del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, poic
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avendo negato il COGNOME la condotta contestata ed essendo così rimasto ignoto l’indirizzo dal quale è stata inviata la documentazione alla scuola, applicazione il criterio suppletivo indicato dall’art. 9, comma 1, cod. proc che radica, comunque, la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dove ha la sed la scuola cui è stata diretta la falsa documentazione.
2. Il secondo motivo è parimenti non fondato.
Quanto alla provenienza RAGIONE_SOCIALE falsa certificazione dal ricorrente, la C territoriale (come la decisione di primo grado) ha motivato, in maniera cong nel senso che non vi erano altri soggetti interessati alla produzione del cert falsificato onde ottenere una migliore posizione in graduatoria (riverberand il relativo aumento di punteggio in favore dell’imputato).
D’altra parte, quanto alla interpretazione RAGIONE_SOCIALE risposta fornita dal med ricorrente in ordine alla validità RAGIONE_SOCIALE documentazione, è ragionevole – e di sottrae, ancora una volta, al controllo di legittimità – quella resa dai g merito nel senso di ritenere che essa fosse volta a corroborare quella pro dal medesimo imputato piuttosto che quella, diversa, inviata dallRAGIONE_SOCIALE aveva prestato in precedenza servizio.
Del resto, nell’assumere in detta interpretazione un travisamento probator il COGNOME trascura di considerare che tale vizio vede circoscritta la cognizione d giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragioname giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenz l’eventuale, incontrovertibile e pacif ica distorsione, in termini q “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “signif atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione n dell’elemento di prova (ex aliis, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, NOME COGNOME Welton, Rv. 283370 – 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv 238215 – 01), re-interpretazione che inammissibilmente egli richiede.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
E’ opportuno ricordare, in proposito, che, come hanno chiarito le Sezio Unite nella nota sentenza “Tushaj”, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità RAGIONE_SOCIALE ca esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilità per particolare tenuità del fatto, p dall’art. 131 bis cod.pen., il giudizio sulla tenuità r una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattis concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., modalità RAGIONE_SOCIALE condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tus Rv. 266590 – 01).
Sfugge di qui a qualsivoglia vizio denunciabile in sede di legittimi decisione resa in parte qua dalla Corte territoriale che, con congrua e diffusa motivazione, ha ritenuto ostativa alla configurabilità RAGIONE_SOCIALE causa di non puni la gravità RAGIONE_SOCIALE condotta dell’imputato, in quanto idonea ad alter graduatoria per la posizione da ricoprire, precisando che non avrebbe pot incidere rispetto a tale valutazione la circostanza, rilevabile solo ex post, RAGIONE_SOCIALE irrilevanza RAGIONE_SOCIALE falsa certificazione prodotta rispetto alla possibilità per il di ottenere il posto rispetto agli altri aspiranti.
è inammissibile anche il q uarto motivo di ricorso, in quanto il ricorrente neppure indica un elemento positivo in concreto non considerato dai giudici merito che avrebbe dovuto condurre a valutare la concessione delle circostan attenuanti generiche in proprio favore (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/201 COGNOME, Rv. 270986 – 01).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condanna pa g amento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere COGNOME
Il residente