Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6642 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6642 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono con atti separati avverso sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo, dichiarando non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine reati contestati in concorso ai capi di D), G), H) e C) perché estinti per intervenuta prescriz confermando la responsabilità per il delitto sub capo A) (in esso assorbito quello sub capo E), relativo alla violazione dell’art. 110-497 bis, secondo comma, cod. pen., avendo formato una falsa carta di identità intestata a COGNOME NOME, inserendovi l’effige di COGNOME. Per tal la Corte di appello rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME in anni mesi otto di reclusione e nei confronti di COGNOME NOME in anni tre di reclusione;
Considerato che il primo motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME – che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla responsabili dell’imputato, alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato, alla valutazione delle p alla sussistenza l’elemento soggettivo e dunque alla concreta configurabilità della fattispeci reato contestata – in primo luogo sollecita una rilettura delle emergenze probatorie n consentita, elencando le dichiarazioni dei testimoni e chiedendo a questa Corte di rivalutarle.
riguardo va evidenziato come il motivo sul punto motivo non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è permesso invocare una valutazion o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrast quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che n compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli el di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della dec impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione de fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore cap esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). D’altro canto deve anche osservarsi come, anche a voler intendere la censura come doglianza di travisamento, la stessa risulta non consentita come formulata, perché la prova omessa o travisata, che abbia natura dichiarativa, richiede che ricorrente ne riporti integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni b ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittim di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valu l’effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, COGNOME, Rv. 269801). D’altro canto, la deduzione di travisamento neanche è consentita, in quanto che nel caso di cosiddetta “doppia conforme” il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesiste nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. sol caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato proba asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nel motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, RAGIONE_SOCIALE Gumina e altro, Rv. 26921701). Il che non è stato prospettato dalla ricorrente. Anche il primo motivo del ricorso NOME, riproduttivo di doglianze sovrapponibili, non è consentito per le medesime ragioni; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la seconda e terza parte del primo motivo del ricorso COGNOME e i sovrapponib secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso COGNOME, i ricorrenti lamentano in p luogo l’omessa consulenza grafologica al fine di accertare la falsità del documento di identità doglianza è del tutto aspecifica, in quanto non è in grado di disarticolare la motivazi impugnata, poiché non si confronta con la circostanza che la carta di identità – utilizzata pe fsj
sottoscrizione del contratto di finanziamento – era contraffatta in quanto la Corte di app ha accertato che vi era stata apposta la fotografia di COGNOME con generalità diverse sostanza, le doglianze sono aspecifiche perché non si confrontano con tale dato o, COGNOME, non lo aggrediscono lamentando travisamento e comprovando l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello; tanto più che la Corte territoriale rende conto che le persone offese delle t (cfr. fol. 4 della sentenza impugnato) ebbero a riconoscere gli imputati come i soggetti ai qu furono consegnati i mobili – grazie al finanziamento ottenuto con l’esibizione della cart identità contraffatta – e che si recarono presso l’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE, come pure l’identità fisica del soggetto che consegnò la carta di identità e la fotografia apposta sulla s in occasione dell’acquisto presso l’esercizio RAGIONE_SOCIALE. A fronte del riconoscimento fisico deg autori dei reati, della esibizione della carta di identità utilizzata per l’acquisto e il fina sia le doglianze relative all’omessa consulenza tecnica sia anche quelle mosse alle indicazioni utenze e indirizzi di posta elettronica riferibili ad altri soggetti, non sono disarticol valutazione non manifestamente illogica della Corte di appello, che per altro evidenzia come alcuni di questi recapiti risultavano riferibili a parenti degli imputati, un titolo bancar tutto intestato a COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME il coinvolgimento di terzi non escludeva il concorso de attuali imputati. Anche la perquisizione con esito negativo non poteva ritenersi, osserva senz aporie logiche la Corte territoriale, ragione escludente la responsabilità, in quanto fu effet presso un indirizzo diverso da quello in cui i mobili furono consegnati, ove effettivame vivevano gli imputati. Pertanto, in conclusione, i motivi di ricorso analizzati non sono in di disarticolare l’intero ragionamento probatorio, tanto più che ci si confronta con il lim “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel me del risultato probatorio;
Considerato che il secondo motivo del ricorso COGNOME ed il sesto del ricorso COGNOME che contestano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione a diniego delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod. pen. – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5-6 della sentenz impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princi affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente c riferimento a quelli ritenuti decisivi o COGNOME rilevanti, rimanendo disattesi o superati tu altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244). Nel caso di specie la gravità del dei fatti, il profitto per gli imputati e il danno per le persone offese non te COGNOMECOGNOME nonché in aggiunta la personalità negativa per i precedenti penali per COGNOME, s indicati dalla Corte territoriale come elementi ostativi, costituendo un corredo motivazion congruo e non manifestamente illogico al fine di negare le circostanze attenuanti invocate
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Quanto alla incensuratezza della COGNOME, va ricordato che l’omessa valutazione della stessa non è decisiva in quanto per dettato normativo – cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnie Rv. 283489 – 01 – il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 – bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurate dell’imputato (conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 – 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 – 01);
Considerato che il terzo motivo del ricorso COGNOME – che contesta erronea applicazione e violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai criteri seguiti determinazione in concreto della pena inflitta – non è consentito dalla legge in sede di legitt ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. D’altro canto, nel caso in esame la pena di anni due e mesi otto di reclusione risulta essere p al minimo edittale, essendo la pena da applicarsi quella prevista dall’art. 497-bis, secon comma, cod. pen. In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio p discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’a cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12 Bonarrigo, Rv. 241189), tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazio da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/ Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti tutti sussistenti nel caso in esame; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che i ricorsi sono pertanto inammissibili e gli imputati vanno condannati a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consiglie estensore •
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