Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3015 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CEPRANO il 26/09/1970
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
Il difensore avv. COGNOMENOME COGNOME del foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accogli mento dello stesso.
Il difensore avv. COGNOME NOME del foro di ROMA si associa alle conclusioni del codifensore e chiede la rimessione della questione alle SS.UU. della Corte di Cassazione.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 19 marzo 2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, di affermazione di responsabilità, nei suoi confronti, esclusa la recidiva contestata, in relazion delitto di cui all’art. 495 comma 1 cod. pen. per aver attestato falsamente, in dichiarazi sostitutiva di certificazione destinata all’Ufficio Rilascio Colloqui della casa di reclus Augusta, di essere immune da precedenti penali.
2.L’atto di impugnazione si è affidato a due motivi, enunciati nei limiti di stretta necessi cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo ha dedotto l’inosservanza della legge penale o di altre norme giuridich di cui si deve tener conto ai fini dell’applicazione della legge penale, per manca riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 483 cod. pen. ed ha enumerato dive massime giurisprudenziali a sostegno della fondatezza dell’assunto.
2.2. Il secondo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. p pen., in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso, sul punto, di motivarne il diniego anche solo con generico rinvi alle pertinenti norme di legge e senza esplicitarne le ragioni non avrebbe tenuto conto degl elementi offerti, a sostegno, dalla difesa con l’atto di appello.
In data 11 novembre 2024 il difensore ha depositato motivi nuovi, con i quali ha insisti nelle doglianze in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, nel senso che la condo contestata andrebbe ricondotta al modello del meno grave reato dell’art. 483 cod. pen..
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.11 primo motivo del ricorso è infondato, perchè esattamente la Corte di merito ha ritenuto di sussumere la condotta contestata nel paradigma dell’art. 495 cod. pen..
1.1.L’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, in tema di “dichiarazione sostitutiva certificazione”, consente all’interessato di comprovare alla pubblica amministrazione, mediante dichiarazione personalmente sottoscritta – sostitutiva dei certificati di regola rilasciati uffici pubblici – tra gli “stati, qualità personali e fatti”, quella “di non aver riportato penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi is nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.
Per la giurisprudenza costante di questa Corte la dichiarazione inerente alla sussistenza, meno, di precedenti penali in capo al dichiarante è da annoverare tra quelle aventi ad oggetto “qualità personali” (sez.5, n. 26440 del 085/06/2022, COGNOME, Rv. 283426; sez.5, n. 37571 del 08/07/2015, Zara, Rv. 264944; Sez. 5, n. 18677 del 6 marzo 2007, COGNOME, Rv. 236923; sez.5, n. 4426 del 24/02/1998, COGNOME, Rv. 211049; sez.5, n. 6016 del 21/03/1984, Noto, Rv. 165008; sez.6, n. 569 del 11/03/1969, COGNOME Rv.112403), elemento costitutivo della fattispecie prevista dall’art. 495 comma 1 cod. pen., di natura specializzante rispetto a condotta oggettiva incriminata dall’art. 483 cod. pen., più genericamente riguardante “fatt dei quali l’atto attestativo al pubblico ufficiale sia destinato a provarne la verità (se 4054 del 11/01/2019, COGNOME, Rv.275489; Sez. 5, n. 16772 del 27/03/2008, COGNOME, n.m.; sez. 5 n. 4420 del 04/12/2007, COGNOME, Rv. 238343; sez. 6, n. 8996 del 28/06/1994, COGNOME, Rv. 199507).
E sempre secondo l’orientamento preponderante della giurisprudenza di legittimità, nel quale il collegio si riconosce, consuma il reato di cui all’art. 495 comma 1 cod. pen. colui attraverso l’autocertificazione contenente l’assunzione di responsabilità e la presa d’atto de relative conseguenze penali ex art. 76, d.p.r. 445/2000, che punisce le false dichiarazio previste dalle norme del medesimo d.p.r., attesti falsamente di non avere a carico condanne penali ostative (sez.5, n. 18680 del 08/02/2021, COGNOME, Rv.281043; Sez. 5, Sentenza n. 10153 del 19/01/2011, COGNOME, Rv. 249841; sez. 5, n. 16772 del 2008, Ricagno cit.; sez.5, n. 4415 del 04/12/2007, COGNOME, Rv. 238342; sez.5, n. 13116 14/02/2002, COGNOME, Rv.221255). I precedenti citati dalla difesa del ricorrente non hanno affrontato, evidentemente perché non investiti in proposito con uno specifico motivo di ricorso, la questione del riconducibilità all’uno o all’altro paradigma normativo della dichiarazione della cui natur discetta in questa sede.
La stessa Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 111 del 5 giugno 2023, nell’occuparsi dei rapporti tra le false informazioni fornite dall’imputato o dall’indaga corso dell’interrogatorio reso all’Autorità giudiziaria e la garanzia del diritto al silen rinviene copertura costituzionale attraverso il principio dell’inviolabilità del diritto di d più volte ricompreso le dichiarazioni dell’interrogando attinenti alle condanne precedentemente riportate tra le “condizioni personali” o le “circostanze personali” dell’interessato, p altrimenti riconducibili al novero delle “qualità personali” e in un passaggio cruciale della p motiva ha esplicitamente incluso le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pe testualmente riferito anche alle eventuali condanne penali riportate dall’imputato o dal persona sottoposta alle indagini che sia chiamato a dar conto della propria identità personale, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. pen. GLYPH tra le “qualità personali” pertinenti alla condotta prevista e punita dall’art. 495 cod. pen., in relazione alle quali l’obbligo di dire la veri essere in ogni caso subordinato alla formulazione degli avvertimenti di cui all’art. 64 comma 3
cod. proc. pen. (” La punibilità delle false dichiarazioni relative alle “qualità della propri dell’altrui persona” ai sensi dell’art. 495 cod. pen. deve ritenersi non in contrasto con l’a Cost. soltanto ove la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia previamente ricevuto l’avvertimento circa il suo diritto a non rispondere ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. p pen.; restando poi libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all’ip in cui l’interessato, avendo ricevuto l’avvertimento, renda comunque dichiarazioni false all scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell’ambito del procedimento e poi del processo penale “).
1.2.Può aggiungersi che correttamente, ad avviso del collegio, sia stato ritenuto integrato delitto di cui all’art. 495 cod. pen. in luogo di quello dell’art. 496 cod. pen., dal momento una volta svincolata la fattispecie di cui all’art. 495 cod. pen. dal requisito della traspos della falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sull’identità o sulle qualità personali in u pubblico”, come previsto dall’art. 1 comma 1 lett. b) ter del D.L. n. 92 del 2008, che ne sostituito il testo – il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. sussiste in tutti i dichiarazione mendace abbia in qualsiasi modo influenza sull’esercizio delle potestà autoritative, attestative, autorizzative o certificative della pubblica amministrazione, c appunto avviene nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia funzionale a garantire u corretto nulla osta al colloquio di un soggetto esterno con il detenuto che ne abbia richies l’autorizzazione alla direzione dell’istituto penitenziario; residuando lo spazio di operat dell’art. 496 cod. pen. in tutti i casi in cui le false dichiarazioni sull’identità o su personali siano rese al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio, nell’ese delle funzioni, a prescindere da un collegamento con l’espletamento di un atto amministrativo od autoritativo da parte di questi ultimi, nei limiti delle rispettive attribuzioni.
Nel caso di specie, la ratio della dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa all’inesistenza di precedenti penali si inscrive nell’esigenza “di evitare che attraverso colloqui possano anche indirettamente essere favoriti collegamenti illeciti o rapporti c persone appartenenti o comunque legate ad organizzazioni o ambienti criminali”, come previsto dalla tuttora vigente Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartime dell’amministrazione penitenziaria – prot. 151102/4 del 8 luglio 1998, che assegna alle amministrazioni carcerarie il dovere di “assumere le necessarie informazioni che mettano in grado di decidere adeguatamente sulle richieste avanzate”, a conferma della strumentalità dell’autocertificazione a tener luogo dei controlli propedeutici all’ammissibilità del colloqu il terzo ed il detenuto, oggetto di valutazione discrezionale dell’autorità preposta alla direz della struttura penitenziaria.
2.11 secondo motivo, che investe il profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche, aspecifico – perché non si confronta con la ratio decídendi della intervenuta negazione – e manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivarne la mancata concessione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di
merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano particolare, pag. 6 e 7, a riguardo dell’apprezzamento della gravità del fatto, dei preceden penali di rilievo, dell’insussistenza di elementi positivi tali da giustificarne il riconoscime
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudic quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 27/11/2024
Il consiglt eeensore
Il Presidente