Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6288 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6288 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME che ha concluso chiedendo
Lette le conclusioni della difesa dell’imputato, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che ha depositato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.95 D.Lgs. 115/2002 in quanto, nell’autocertificazione allegata alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso dì indicare una serie di beni mobili registrati di cui lo stesso e la propria compagna convivente risultavano titolari nell’anno fiscale precedente a quello in cui era stata avanzata la richiesta di ammissione.
Quanto a due autovetture che risultavano intestate all’COGNOME il giudice di appello ha escluso che ricorresse l’ipotesi di omissione di indicazione di elementi patrimonialmente rilevanti, in quanto una di esse era stata regolarmente indicata, mentre l’altra non risultava ancora intestata al ricorrente al momento della dichiarazione di ammissione. Riconosceva invece la parziale omissione dolosa con riferimento ad altri due veicoli che risultavano intestati a COGNOME NOME, compagna del ricorrente inserita nel suo stato di famiglia, e delle quali il ricorrente non poteva avere ignorato l’esistenza in quanto, prima che venissero sottoposte a fermo amministrativo,l’imputato le aveva utilizzate in quanto destinatario di verbali di accertamento di illeciti amministrativi per contravvenzioni alle regole del codice della strada che lo indicavano quale conducente del mezzo. Né il sopravvenuto fermo amministrativo esonerava il ricorrente dall’obbligo di inserirli nell’autocertificazione trattandosi di beni che concorrevano a costituire il patrimonio del nucleo familiare; né poteva rilevare l’errore della disciplina extra penale in quanto l’obbligo di autocertificazione penalmente sanzionato, di cui agli art. 76 e 79 D.Lgs.115/2002, concorreva a integrare il precetto penale di talchè non poteva essere invocato l’errore sulla disciplina amministrativa del bene.
2.1 Escludeva poi il giudice di appello che ricorressero í presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod pen. in ragione della rilevanza delle omissioni, del fatto che da esse era conseguito l’ammissione al beneficio e dell’abitualità nel reato. Riconosceva altresì la correttezza del giudizio di bilanciamento di circostanze di segno opposto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso.
Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all’affermata responsabilità in quanto non era stata valutata la ricorrenza dell’elemento soggettivo che doveva abbracciare la consapevolezza di predisporre una dichiarazione falsa,laddove il ricorrente si era limitato ad omettere l’inserimento di elementi patrimoniali il cui inserimento non avrebbe interferito ai fini dell’ammissione al beneficio e comunque ricorrevano elementi di fatto che si erano frapposti ad una corretta valutazione sull’obbligo di autocertificazione in relazione ad essi.
Con una seconda articolazione deduce motivazione apparente con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., pur ricorrendone i presupposti dolendosi di motivazione meramente reiterativa della decisione di primo grado e del tutto generica.
Con una terza articolazione si duole di difetto motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata circostanza aggravante.
La difesa dell’imputato ha depositato una memoria difensiva con la quale ribadisce e richiama i motivi di doglianza dedotti con l’impugnazione principale nonché un’ulteriore memoria difensiva di replica alle conclusioni del Sostituto procuratore Generale.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che,ai fini della individuazione del limite di reddito familiare, che consente l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato concorrono, t tutti gli elementi reddituali, anche non continuativi compresi i redditi illeciti e i redditi esentati dal computo dell’Irpef, nonché le ulteriori componenti patrimoniali, indicate dal richiedente quali manifestazioni di capacità contributiva e in relazione alle quali siano risultate falsità ed omissioni anche parziali (come gli assegni familiari cfr. sez.4, n.39067 del 5/07/2012, PG in proc.Maiorana, Rv. 253726; n.8302 del 23/11/2021, COGNOME, Rv.282716).
2,Va poi evidenziato come sia stato pacificamente acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema che integrano il delitto di cui all’art.95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza
delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (sez.U, n.40943 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152; sez. 4, n.40943 del 18/09/2015, COGNOME, Rv. 264711). A tale proposito va evidenziato come il ricorrente abbia inserito nell’autocertificazione una serie di beni mobili registrati, ma ha omesso consapevolmente di indicarne altri dei quali pure aveva la disponibilità e il possesso nell’anno di imposta antecedente a quello di presentazione della istanza di ammissione, né ricorrono nella specie i profili dell’errore incolpevole determinato da una falsa rappresentazione in ordine alla necessità di inserimento nell’autocertificazione di cespiti patrimoniali di cui sia titolare una persona che, pure non legata al richiedente da un rapporto di coniugio, sia comunque inserita nel nucleo familiare del richiedente in virtù di un rapporto di convivenza (sez.4, n.11629 del 9/02/2015 COGNOME, Rv.262959; n.37760 del 11/07/2018, COGNOME, Rv. 274354). Invero risulta affermato che è del tutto irrilevante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun richiamo alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, atteso che l’art.95 è norma incriminatrice penale e richiama l’art.79 nella parte in cui contempla la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni di reddito, che a sua volta richiama l’art.76 ai fini della determinazione del reddito (in particolare 76 comma III). A tale proposito pertanto la responsabilità penale non deriva dall’essersi il dichiarante ritenuto consapevole delle conseguenze anche penali della falsità eventualmente contenute nella propria dichiarazione, bensì dalla violazione dell’art.95 D.Lgs 115/2002 che fa derivare la sanzione penale alla falsità totale e parziale, nonchè alle omissioni della dichiarazione sostitutiva della certificazione, non potendosi neppure richiamare il principio di buona fede e di assenza di colpa ai sensi dell’art.47 cod.pen., in quanto gli att.76 e 79, che disciplinano la materia dl patrocinio a spese dello stato che vengono richiamati dall’art.95 stessa legge non costituiscono norme extra penali, in quanto non possono ritenersi del tutto estranee al settore di appartenenza, o destinate a regolare rapporti assolutamente avulsi dalla disciplina penalistica, inserendosi al contrario nello stesso contesto normativo ove è collocata la norma incriminatrice e segnando appunto il confine delle condizioni di reddito oltre le quali, la manifestazione del richiedente è suscettibile dì sanzione penale (Sez.4, n. 14011 del 12/02/2015 Bucca, 263013; sez.6, n.25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv.263808).
Fondata risulta invece il secondo profilo di doglianza in quanto il giudice distrettuale è incorso in motivazione assente ovvero meramente apparente in relazione al secondo motivo di appello, pure richiamato nella premessa della decisione, in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., non risultando dal tenore della motivazione alcun argomento idoneo ad a escludere, sia pure implicitamente, l’applicazione della causa di non punibilità in oggetto, in quanto la riconosciuta gravità della condotta, in quanto tesa ad occultare elementi patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione del reddito rappresenta L l’essenza stessa del reato contestato, la cui tipologia e il cui trattamento sanzionatorio non precludono, di per sé, l’accesso al beneficio sulla base degli stessi indici indicati nella disposizione in esame. L’ulteriore argomento indicato dal giudice di appello, concernente la gravità dell’offesa al bene protetto in quanto l’imputato avrebbe conseguito l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in ragione delle omissioni in cui era incorso nell’autocertificazione, risulta del tutto irrilevante in quanto la circostanza aggravante del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l’avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, “ex se”, al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. (sez.4, n.n.44900 del 10/03/2023, Pletto, Rv.285292-01), mentre la ricorrenza di precedenti penali a carico dell’imputato non può parimenti rappresentare elemento dirimente per negare la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod , erenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezzaJ assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (sez.6, n.305 del 3/12/2019, NOME COGNOME, Rv.278095), evenienze queste non indicate nella sentenza impugnata.
In conclusione va pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Napoli – diversa sezione – per nuovo esame, con assorbimento del motivo relativo I trattamento sanzionatorio. Il ricorso va per il resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all’art.131 bis cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2023
Il consigliere estensore
il Presid te