Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40761 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40761 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udite le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEo stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 marzo 2022 con la quale l’imputat a COGNOME NOME è stata condannata alla pena di giustizia limitatamente al reato previsto e punito da ll’art.483 cod. pen. di cui al capo B) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
A COGNOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE è contestato di avere falsamente attestato all’Ufficio tecnico del Comune di
Sparanise di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione all’affidamento diretto dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto fognario, laddove non risultava in regola rispetto agli obblighi contributivi previdenziali presso l’RAGIONE_SOCIALE , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.80 d.lgs. n.50/2016.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso l’imputat a attraverso il difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 483 cod. pen. e al combinato disposto di cui agli artt. 47 e 38 Dpr. 28 dicembre 2000 e 80 del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui è richiamato l’art. 48 – bis dpr. 602/73 vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa commissione del fatto.
La verifica RAGIONE_SOCIALEa veridicità RAGIONE_SOCIALEa autocertificazione alla data del 29 dicembre 2017 richiede di accertare se a quella data la imputata avesse posto in essere una violazione grave e definitivamente accertata secondo i canoni normativamente specificati in materia.
In base alla normativa richiamata la violazione si considera grave se vi sia un omesso pagamento di un importo superiore a quello fissato all’art.48 -bis commi 1 e 2 bis DPR 29 settembre 1973 n.602 che al momento del fatto era fissato in euro 10.000,00. Le somme da versare da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ammontavano a 7.739,60 euro e dunque risultavano di importo inferiore alla soglia di gravità. Si trattava di una somma in relazione alla quale non era ancora intervenuto alcun accertamento di natura definitiva. Infine, non era stata notificata una o più cartelle di pagamento con l’obbligo di adempiere entr o 60 giorni come previsto dal Dpr 602/73. Solo quest’ultimo inadempimento risulta ostativo al rilascio del DURC.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità ex art.131 -bis cod. pen.
La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa condizione d i non punibilità valorizzando condotte fuori dal perimetro RAGIONE_SOCIALEa contestazione penale e addivenendo ad una sostanziale impossibilità di applicare l’istituto .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è configurabile solo nei casi in
cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE‘atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, COGNOME, Rv. 215413).
Il principio è stato ripreso e confermato da numerose pronunce, talune RAGIONE_SOCIALEe quali riferite alla fattispecie ex art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all’art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, COGNOME, Rv. 247260, secondo la quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali).
Nella delineata prospettiva, è stato sottolineato come l’atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa sia per sua natura «destinato a provare la verità» RAGIONE_SOCIALEe circostanze in esso affermate, che concernono fatti, stati e qualità personali (Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, COGNOME, Rv. 242324); in siffatte ipotesi, la natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘atto è stata desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta evincibile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti, che le due disposizioni richiamate assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.
1.2. Nel caso in esame la falsa autodichiarazione sostituisce il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) attraverso una dichiarazione resa alla pubblica amministrazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 14-bis del d.l. n. 70/2011, avente natura di autocertificazione ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in merito ad una qualità del dichiarante – regolarità RAGIONE_SOCIALE e INAIL -rilevante anche al fine di prevenzione e controllo RAGIONE_SOCIALE‘evasione. Con la conseguenza che solo il possesso RAGIONE_SOCIALEa predetta autocertificazione legittima il dichiarante ad essere parte di una serie di rapporti pubblicistici.
In virtù di siffatti parametri normativi l’imputata ha attestato l’adempimento di obblighi contributivi previsti dalla legge invece inevasi al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda e estinti solo il mese successivo, con ciò falsamente rappresentando l’esistenza di una qualità o stato RAGIONE_SOCIALE‘ente -la regolarità contributiva -di cui la dichiarante era legale rappresentante, invece insussistente al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, confortando la dichiarazione falsa con l’allegazione di un falso documento inerente la richiesta all’RAGIONE_SOCIALE del Durc contraffatto nella data del 29/12/2017.
1.3 La obiezione secondo cui la ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi rilasciato il Durc in quanto gli omessi versamenti contributivi per un importo di circa 7000 euro non risultavano ancora definitivamente accertati e come tali non rientravano nei casi ostativi al rilascio del documento non si confronta con la sentenza impugnata su questo specifico punto laddove evidenzia che la dichiarazione falsa è derivata innanzi tutto dal fatto che al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione difettava il possesso di quel requisito, per la partecipazione all’affidamento diretto di lavori pubblici : quel requisito era falsamente posseduto in quanto non era stato richiesto il rilascio del Durc prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del bando.
Il documento fu richiesto solo dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, con falsificazione RAGIONE_SOCIALEa data, e ciò con l’evidente finalità di far apparire corretta la documentazione a corredo RAGIONE_SOCIALEa domanda e dimostrare falsamente preesistenti o coevi alla stessa il possesso dei requisiti.
1.4. L’ulteriore rilievo secondo cui non sussistevano le condizioni ostative con particolare riferimento alla violazione contributiva definitivamente accertata è confutato dallo stesso contenuto RAGIONE_SOCIALEa norma più volte richiamata.
Va infatti considerato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l’art. 80 c omma 4 del d. lgs 50/2016 non considera del tutto irrilevante la violazione contributiva grave non definitivamente accertata, così come sarebbe potuta emergere in sede di richiesta del Durc prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione.
Al riguardo, infatti, il disposto normativo RAGIONE_SOCIALE‘ultima parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 80 c. 4 citato stabilisce che: ‘ Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenz iale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa mobilità sostenibili e previo parere del RAGIONE_SOCIALE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui al presente periodo, recan te limiti e condizioni per l’operatività RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore RAGIONE_SOCIALE‘appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro ‘ .
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria ha esaustivamente risposto quanto alla esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art.131 -bis cod. pen. valorizzando le modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta accertata e la circostanza che la falsa dichiarazione era strumentale all’ottenimento, in assenza dei requisiti prescritti, RAGIONE_SOCIALE‘affidamento di lavori pubblici e quindi del conseguimento di significativi profitti.
Sul punto questa Corte ha chiarito che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità RAGIONE_SOCIALE‘offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044).
3.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così è deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME