Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46394 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46394 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione de Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di all’art. 481 cod. pen. per avere, in qualità di AVV_NOTAIO nell’esercizio della professione f falsamente attestato la verità e la autenticità della sottoscrizione di NOME COGNOME nell’ nomina e procura alle liti allegato alla memoria di costituzione e risposta depositata dal rico nell’interesse ( tra gli altri) di NOME COGNOME, nell’ambito di un procedimento civile inc presso il Tribunale di Milano (mandato mai conferito e sottoscrizione mai apposta dal COGNOME).
2. Il ricorso, proposto per il tramite dall’AVV_NOTAIO, è affidato a un unico con il quale sono dedotti vizi della motivazione della sentenza impugnata con riferimento a inferenza logica e alla individuazione della massima di esperienza a supporto del ragionament della Corte di appello. In particolare, non sarebbe stata provata, con la necessaria cert processuale, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezz dell’imputato della falsità della firma apposta sul mandato alle liti successivamente autent dal COGNOME. Ritiene, infatti, il ricorrente che la Corte d’Appello non sìa stata in grado di in maniera logica il dilemma relativo alla probabile inconsapevolezza della falsità sottoscrizione da parte dell’autenticatore e, dunque, della sussistenza o meno dell’eleme soggettivo del reato previsto dall’art. 481 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e afflitto da genericità per omesso confronto con motivazione della sentenza impugnata, e deve essere, perciò, dichiarato inammissibile.
2.11 ricorrente, sulla premessa che il potere certificativo attribuito all’esercente la profes AVV_NOTAIO abbia a oggetto esclusivamente la autografia della firma e non anche l’apposizione presenza della medesima, si concentra sulla mancata dimostrazione della consapevolezza della falsità della sottoscrizione del mandato difensivo da parte del COGNOME nel momento in cui l’imput ne certificò, invece, l’autenticità.
3. Ora, va in primo luogo chiarito che la Corte territoriale non ha ritenuto integrato il reato l’imputato avrebbe attestato l’apposizione in sua presenza della firma risultata apocrifa, be è correttamente orientata nel senso di ritenere che compito del difensore è esclusivamente quell di certificare l’autografia della firma apposta in calce al mandato difensivo, essendo pacifi il potere certificativo attribuito all’esercente la professione di AVV_NOTAIO abbia ad appunto, esclusivamente, l’autografia della sottoscrizione e non anche l’apposizione ìn presen della medesima. (cfr. Cass. pen., sez. V, ud. 22 marzo 2022- dep. 27 aprile 2022, n. 162 n.m.). Il fatto materiale contestato e ritenuto dai giudici di merito è, dunque, quello dalla norma.
4. Ciò posto, non colgono nel segno le critiche riguardanti la sussistenza dell’elemento sogget del reato. Il Giudice di appello ha, infatti, svolto un’accurata indagine finalizzata all dell’eventuale errore in cui poteva essere incorso l’imputato al momento dell’autenticazione de firma del COGNOME, circa il fatto che fosse stato proprio quest’ultimo ad apporla realmente. I
quella dell’autenticazione “differita” è prassi tutt’altro che inusuale e comunque non illecita, già ricordato, fermo restando, per l’appunto, che il professionista legale, nell’esercizio d potere attestativo, sia certo dell’identità del sottoscrittore. Certezza che, come accenNOME Corte, con adeguata argomentazione, non ha ravvisato, escludendo che l’imputato possa averla, invece, coltivata sulla base di un’erronea convinzione. Errore che, anche qualora dovuto negligenza, sarebbe comunque idoneo ad escludere il dolo del reato, anche nella sua forma eventuale.
Invece, il Giudice a quo, nella ritenuta irrilevanza di conoscere chi abbia materialmente vergato la firma, ha correttamente valutato – e va sottolineato – che il reato è integrat dalla consapevolezza della falsità della sottoscrizione, ma dalla consapevolezza della fal attestazione della autenticità della firma, sul rilievo che il ricorrente era ben consapevole p.o. fosse del tutto all’oscuro della vicenda che aveva dato luogo al contenzioso civile, e fina della instaurazione di quest’ultimo.
La Corte territoriale, in particolare, ha tratto, da una pluralità di elementi fattuali, che la firma non potesse essere stata apposta dal COGNOME, e, che, pertanto, altrettanto falsament l’imputato ne avesse attestato l’autenticità.
In particolare, la sentenza ha evidenziato la scelta del COGNOME di apporre, sulla targa del nu studio milanese in INDIRIZZO, anche il nome del COGNOME, in assenza di qualsivoglia autorizzazione o preventivo accordo; la circostanza che il COGNOME venne indicato come presente, in qualità d componente dello studio, alla riunione tra i professionisti dello studio, alla quale, inv persona offesa non partecipò; il mancato coinvolgimento del COGNOME nel procedimento civile in cui lo stesso ha assunto la veste, inconsapevolmente, di convenuto; io scambio di corrispondenza avvenuto tra il COGNOME e il COGNOME quando quest’ultimo venne a conoscenza del procedimento a cui era del tutto estraneo.
E’ sulla base di tutti tali elementi che la Corte di appello ha ritenuto provata la sussi dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza dell’imputato circa la falsità d propria attestazione di autenticità della firma apposta sul mandato alle liti, come d autenticato, efficacemente osservando che già “l’esposizione del nome sul cartello apposto alla porta dello studio fu abusiva e non autorizzata dal diretto interessato che, dunque, nulla se dell’antefatto”, così come nulla seppe, il COGNOME, né della riunione alla quale risulta, falsament presente, né della causa civile, se non all’atto della notifica di un atto esecutivo, circ confermata anche dalla mail inviata al COGNOME dall’imputato.
La Corte territoriale ha correttamente affermato la colpevolezza dell’imputato individuando consapevolezza circa la falsità della sottoscrizione oggetto di attestazione, sulla base d corretto ragionamento inferenziale, di tipo logico-deduttivo, adeguatamente rappresentato da una pluralità di indicatori fattuali, mentre il ricorso omette l’effettivo confronto con tale argomentativo, del tutto coerente con ì datti fattuali e privo di manifeste illogicità. Mo genere più che specifici, come richiede l’art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparen
quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
9. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugn 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023 Il 5onsigliere estensore