Falsa Attestazione sull’Età: Quando la Prova Medico-Legale è Inattaccabile
La corretta identificazione dell’identità personale, e in particolare dell’età, è un elemento cruciale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della falsa attestazione sull’età, chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare un accertamento medico-legale in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti fondamentali sulla solidità delle prove scientifiche e sulla non ammissibilità di ricorsi che mirano a una semplice rivalutazione dei fatti.
I Fatti del Caso: Una Dichiarazione Mendace
Il procedimento nasce dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 495 del codice penale. L’imputato aveva fornito false dichiarazioni a un pubblico ufficiale riguardo la propria età, un fatto avvenuto a Torino nel giugno 2020. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. Contro questa seconda decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’Appello e il Vizio Argomentativo Contestato
Il ricorrente lamentava un vizio argomentativo nella sentenza d’appello, sostenendo che l’accertamento della sua maggiore età non fosse stato condotto in modo adeguato. La difesa criticava le conclusioni tratte dalla perizia medico-legale, ritenendole insufficienti a stabilire con certezza il superamento della soglia dei diciotto anni al momento del fatto.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Falsa Attestazione sull’Età
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della Suprema Corte si basano su due pilastri argomentativi solidi e interconnessi.
La Valutazione Medico-Legale Completa
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione completa e congrua delle ragioni per cui l’accertamento medico era stato ritenuto attendibile. L’analisi non si era limitata a un singolo dato, come l’età ossea, ma aveva considerato un quadro più ampio. In particolare, era stato valorizzato il completo sviluppo dell’arcata dentaria dell’imputato, un elemento che, unito agli altri dati, forniva una conferma robusta della sua maggiore età. La Cassazione ha ribadito un principio procedurale fondamentale: non è compito del giudice di legittimità effettuare una nuova valutazione delle prove, soprattutto quando la decisione impugnata si fonda su un giudizio tecnico-scientifico motivato in modo logico e coerente. Le doglianze del ricorrente sono state quindi giudicate inammissibili in quanto volte a rimettere in discussione un giudizio di fatto senza allegare alcuna evidenza specifica e decisiva in grado di scardinare il ragionamento dei giudici di merito.
Il Precedente Penale come Ulteriore Conferma
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il ricorrente non si fosse confrontato con un ulteriore e significativo argomento utilizzato dalla Corte d’Appello. Era emerso, infatti, che l’imputato avesse già subito una condanna, passata in giudicato, per un reato di falsa dichiarazione commesso due anni prima del fatto oggetto della regiudicanda. Questo precedente non solo rafforzava il quadro probatorio a suo carico, ma rappresentava un elemento logico ulteriore a sostegno della correttezza della valutazione sulla sua età.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Quando una valutazione fattuale, come quella sull’età di un imputato, è supportata da accertamenti scientifici completi e da una motivazione logica e priva di vizi palesi, non può essere messa in discussione se non attraverso la dimostrazione di errori procedurali o di palesi illogicità. La decisione ribadisce che per contestare una perizia non basta esprimere un generico dissenso, ma è necessario fornire elementi specifici e decisivi che non sono stati presi in considerazione. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza della presentazione di un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del medico sull’età di un imputato?
No, non è possibile chiedere una semplice rivalutazione nel merito. La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso di questo tipo è inammissibile se si limita a contestare il giudizio dello specialista senza dimostrare un vizio logico nella motivazione della sentenza o senza allegare prove nuove, specifiche e decisive.
Quali elementi usa il giudice per accertare la maggiore età di una persona?
Secondo questa ordinanza, il giudice deve basarsi su un complesso di elementi probatori. Nel caso specifico, non è stata considerata solo l’età ossea, ma anche prove ritenute più concrete come il completo sviluppo dell’arcata dentaria. Inoltre, è stato dato rilievo anche a elementi esterni, come una precedente condanna definitiva a carico dell’imputato per un reato simile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva e non più impugnabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8812 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il 15/01/2004
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Torino il 4 giu 2020);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia vizio argomentativo in punto di accertamento dell’età dell’imputato, è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata ha dato conto in maniera completa e congrua di come il disposto accertamento medico legale sulla persona del prevenuto, eseguito nel rispetto dei protocolli da tempo in uso, non si fosse limitato alla valutazione della sua età ossea, ma avesse tratto elementi di conferma in ordine alla sua maggiore età valorizzando i dati desunti dall’accertato completo sviluppo della sua arcata dentaria, di modo che deve ritersi che le doglianze sul punto siano anche non consentite in questa sede, in quanto volte a mettere in discussione un giudizio in fatto (quello del medico specialista) senza allegare nessuna evidenza specifica e decisiva (Sez. 3, n. 41114 del 05/10/2022) e senza confrontarsi con l’ulteriore argomentazione spesa dal giudice censurato relativa alla circostanza che l’imputato fosse stato condannato per un fatto relativo a falsit dichiarativa, commessa due anni prima di quello di cui alla regiudicanda, con sentenza passata in giudicato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il P sidente