Falsa attestazione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito importanti principi sulla presentazione dei ricorsi, in particolare per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La decisione sottolinea come motivi di ricorso generici, ripetitivi o manifestamente infondati conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, emessa dal Giudice per le indagini preliminari e confermata dalla Corte di Appello, per il reato di falsa attestazione. L’imputato, ritenuto responsabile di aver fornito dichiarazioni non veritiere a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e la Falsa Attestazione
L’imputato ha basato la sua difesa su tre argomentazioni principali, ciascuna mirata a scardinare un diverso aspetto della sentenza impugnata.
1. Stato di Necessità: Il primo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. Secondo la difesa, la falsa attestazione sarebbe stata commessa per evitare un pericolo di danno grave alla persona.
2. Particolare Tenuità del Fatto: Con il secondo motivo, si contestava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, sostenendo che la condotta fosse di lieve entità e quindi non punibile.
3. Errata Qualificazione del Reato: Infine, il terzo motivo denunciava un errore nella qualificazione giuridica del fatto, pur senza specificare quale beneficio pratico sarebbe derivato da una diversa classificazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato e respinto ogni singolo motivo, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. Le argomentazioni dei giudici offrono importanti spunti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
Riguardo allo Stato di Necessità: Argomento Infondato
La Corte ha qualificato questo motivo come manifestamente infondato. Ha chiarito, richiamando la decisione della Corte d’Appello, che una legittima attività di polizia giudiziaria non può mai costituire una situazione di “pericolo di danno grave alla persona”. Di conseguenza, non è possibile invocare lo stato di necessità per giustificare una falsa attestazione resa durante un controllo delle forze dell’ordine.
Sull’Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.: Ricorso Ripetitivo
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di merito. I giudici di legittimità hanno ricordato che il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli argomenti d’appello, ma deve contenere critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già ampiamente spiegato perché la condotta non potesse essere considerata di particolare tenuità.
Sulla Qualificazione del Reato: Motivo Generico
Anche il terzo motivo è stato bocciato per genericità. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato quale fosse il suo concreto interesse a ottenere una diversa qualificazione del reato. Infatti, il giudice di primo grado aveva già applicato la pena minima prevista dalla legge (il minimo edittale), che peraltro era identica sia per il reato contestato sia per altre fattispecie simili. In assenza di un interesse concreto a una diversa qualificazione, il motivo risulta privo di rilevanza e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
La decisione della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per legittimità deve essere specifico, pertinente e non meramente ripetitivo. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario individuare vizi specifici nella motivazione o nell’applicazione della legge. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di formulare motivi di ricorso che siano fondati giuridicamente e che dimostrino un interesse concreto alla loro approvazione. In caso contrario, l’esito è una dichiarazione di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente.
È possibile giustificare una falsa attestazione a un pubblico ufficiale invocando lo stato di necessità?
No, la Corte ha stabilito che lo svolgimento di una legittima attività di polizia giudiziaria non può costituire un “pericolo di danno grave alla persona” tale da giustificare il reato.
Un ricorso in Cassazione può limitarsi a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti in appello?
No, un motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza presentare nuovi o specifici argomenti, viene considerato inammissibile.
Perché il motivo sulla qualificazione del reato è stato ritenuto generico e inammissibile?
È stato ritenuto generico perché l’appellante non ha specificato quale concreto interesse avesse a una diversa qualificazione, dato che gli era già stata applicata la pena minima prevista, che era la stessa per i reati in questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall’art. 495 cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando – in particolare – il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, sia manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugNOME in cui la Corte territoriale ben chiariva come lo svolgimento di una legittima attività di polizia giudiziaria non potesse essere causa di un pericolo di danno grave alla persona);
ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen, debba ritenersi inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), il quale ben esplicitava i motivi per i quali la condotta posta in essere dall’imputato non poteva ritenersi tenue;
rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di reato, è generico, dal momento che esso non ha saputo indicare il concreto interesse dell’impugnante, dato che il primo Giudice aveva applicato il minimo edittale e che la pena minima prevista per i due reati è la stessa (v. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 -01, resa in un identico caso, in cui, peraltro, è stata ritenuta corretta la qualificazione del fatto sensi dell’art. 495 cod. pen.) e considerato che, in ogni caso, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha adeguatamente motivato sulla gravità del fatto e sulla inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente