Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48705 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48705 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALPIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che le censure della ricorrente, oltre a costituire la mera riproposizione dei motivi di appello, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, della Corte di appello di Torino che ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati lei ascritti;
Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha coerentemente escluso la decisività della deposizione della teste NOME COGNOME in quanto la stessa aveva solo percepito la parte finale dell’inseguimento della imputata da parte del maresciallo dei Carabinieri NOME COGNOME e che la falsità delle generalità fornite dalla COGNOME era emersa soltanto a seguito degli accertamenti effettuati dal sopra indicato sottufficiale dell’Arma;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.