Falsa attestazione: i limiti del ricorso in Cassazione sulla pena
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del sindacato di legittimità in merito alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche, con particolare riferimento al reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale.
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto che aveva fornito dichiarazioni mendaci sulla propria identità. Nonostante il tentativo di impugnare la sentenza di appello, i giudici di legittimità hanno ribadito principi fondamentali che limitano lo spazio di manovra della difesa quando le doglianze risultano generiche o manifestamente infondate.
Il caso di falsa attestazione e il ricorso
L’imputato era stato condannato per il delitto previsto dall’art. 495 del codice penale. Il ricorso per Cassazione si basava su un unico motivo: la contestazione del trattamento sanzionatorio. La difesa lamentava sia l’eccessiva entità della pena, sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione dei giudici di merito insufficiente.
Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come il ricorso mancasse di un reale confronto critico con le ragioni espresse nella sentenza impugnata. Questa carenza rende il motivo di ricorso ‘generico’, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
La quantificazione della pena vicino al minimo
Un punto centrale della decisione riguarda la motivazione sulla misura della pena. Secondo l’orientamento consolidato, se il giudice di merito stabilisce una sanzione prossima al minimo edittale, non ha l’obbligo di illustrare minuziosamente ogni passaggio logico della sua scelta. La vicinanza al limite legale più basso è di per sé indicativa di un giudizio di non gravità che non richiede ulteriori approfondimenti giustificativi.
Il diniego delle attenuanti generiche
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha confermato che non è necessario che il giudice esamini ogni singolo argomento proposto dalla difesa. È sufficiente che la sentenza faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per escludere il beneficio. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente individuato i fattori ostativi, rendendo la motivazione immune da vizi di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi. In primo luogo, ha evidenziato che la pena era stata calcolata in misura quasi minima, esonerando il giudice da oneri motivazionali stringenti. In secondo luogo, ha sottolineato che la valutazione sulle attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità se logicamente motivata.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della natura manifestamente infondata dell’impugnazione. Questa sentenza ricorda l’importanza di articolare ricorsi basati su critiche specifiche e non su generiche lamentele contro il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
Cosa succede se la pena per falsa attestazione è vicina al minimo edittale?
Il giudice di merito non è obbligato a fornire una motivazione analitica e specifica sulle ragioni della sua decisione se la pena inflitta è prossima al limite minimo stabilito dalla legge.
Come deve essere motivato il diniego delle attenuanti generiche?
È sufficiente che il giudice indichi in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per negare la riduzione della pena, senza dover confutare ogni singola tesi difensiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna e viene condannato al pagamento delle spese del procedimento, oltre al versamento di una somma (solitamente tra mille e tremila euro) alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1247 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1247 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 19 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all’art. 495 cod. commesso in Albisola Superiore il 9 ottobre 2018;
considerato che il proposto motivo, con il quale si censura l’operat determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in riferimento al quantificazione della pena che al diniego delle circostanze attenuan generiche, è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a rili articolati senza alcun confronto critico con il tenore delle ragioni °ste sostegno della statuizione sul punto, ed è, comunque, manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto illustrare specificamente le ragioni della sua decisione (Sez. 3, n. 33773 29/05/2007, Rv. 237402) e che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merit agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2 Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il Consiglje estensore
Il Presidente