Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42105 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42105 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o qualità personali pro o di altri e per la contravvenzione di cui all’art. 4 I. 110 del 1975.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto all’esimente del giustificato motivo e alla pena irrogata in ordine alla contravvenzione è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 de sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazio quanto al riconoscimento della circostante attenuante della lieve entità, sempre con riferimento alla contravvenzione – è indeducibile perché fondato su mere considerazioni di fatto;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivaz quanto alla errata valutazione delle risultanze probatorie in relazione al reato di cui all’art cod. pen. – è indeducibile per le stesse ragioni di cui sopra e perché oppone, a quella dell Corte di merito, una propria tesi ricostruttiva, che non è compito di questa Corte vagliare;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato perché reiterativo e aspecifico rispetto alle ragioni del diniego, leg sostanzialmente all’abitualità, quantomeno in relazione ai reati in materia di armi;
Rilevato che è manifestamente infondata la doglianza che attiene alla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personal della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo editta mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richia al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 13 pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv.
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.