Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42174 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Tossicia il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a San Chirico Raparo il DATA_NASCITA; avverso la sentenza in data 12/1/2024 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 17/7/2024 dal Procuratore generale n persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare il inammissibile “con le statuizioni conseguenziali”.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/10/2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ritenne COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato continuato di cui all’art. 55 quinquies 165/2001 e, riconosciute le attenuanti generiche, condannò COGNOME alla pena di m undici di reclusione ed C 580,00 di multa e COGNOME alla pena di mesi diec reclusione ed C 480,0 di multa, con pena sospesa per entrambi;
Con sentenza in data 12/1/2024 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermò l sentenza respingendo gli appelli proposti dagli imputati.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo de difensori, gli imputati.
3.a La difesa di COGNOME, con il primo motivo, ha denunciato il vizio di cui all’ar lett. b) cod. proc. pen. per falsa applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. che all’udienza del 12/1/2024 aveva prodotto due prospetti paga relativi al m di febbraio 2016 e agosto 2023 che erano stati acquisiti dalla Corte che, pe motivazione, aveva dichiarato dì non poterne tenere conto rilevando che la dife nei motivi di appello, non aveva richiesto la rinnovazione dell’istru dibattimentale. Lamenta, quindi, che la Corte avrebbe potuto anche non acquisi la documentazione ma avrebbe dovuto provvedere con ordinanza e non già con la sentenza e che, comunque, la documentazione era “utile e pertinent all’applicazione della formula assolutoria di cui all’art. 131 bis cod. pen.” al “riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni dell’integrale risarcim del danno patrimoniale di lieve entità”, ragione per la quale la rinnova avrebbe dovuto essere disposta d’ufficio dalla Corte territoriale.
Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art quinquies I. 165/01. Deduce che la norma ha carattere residuale e richiede il specifico nonché l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o modalità fraudolente. Sostiene che, nel caso di specie, “si verte in una as rilevazione della presenza fittizia sul posto di lavoro per cui difettava un el della fattispecie obiettiva del reato”. Anche l’elemento soggettivo richiest norma, ad avviso della difesa, non era sussistente il quanto il CCNL non prevede sistemi di rilevamento delle presenze per i dirigenti e COGNOME aveva sì dira la nota interna che richiamava tutti i dipendenti a una scrupolosa osserv dell’orario di lavoro ma non aveva sottoposto i dirigenti al rilevamento presenza in ufficio mediante badge.
Con il terzo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art bis cod. pen. “con conseguente manifesta illogicità della motivazione”. Assu che:
a carico dì COGNOME risultava esclusivamente l’allontanamento arbitrario dal luog lavoro per soli quattro giorni e per pochi minuti “per soddisfare eleme esigenze familiari senza alcuna interruzione o turbamento del servizio”;
“le maggiori assenze contestate” erano derivate dalla cessazione del servizi O.P.C. che aveva impedito ai militari di rilevare il rientro in ufficio dell’i ben prima dell’orario di uscita registrato tramite il badge.
Ad avviso del difensore, quindi, il “danno lieve cagionato”, il “ristoro integr danno” e “l’insussistenza di alcun tipo di pericolo” avrebbero consen l’applicazione della causa di non punibilità invocata.
Con il quarto motivo, ha denunciato la violazione dell’artt. 62 comma 1 n. 4 cod. pen. nonché dell’art. 55 quater comma 3 D.I.vo 150/01. Deduce che la dife aveva formalizzato l’offerta reale di C 350,00 a titolo di risarcimento per le lavoro che non erano state prestate e che la Corte territoriale l’aveva r
inadeguata sia perché le buste paga prodotte dalla difesa erano state giud non acquisibili sia in quanto non “satisfattiva del danno nel suo comple dovendo essere stimato anche il danno di natura non patrimoniale”. Assume quindi, che le valutazioni della Corte territoriale violavano l’art. 55 qua citato, “come risultante all’esito della lettura fornita dalla Corte costituzi la sentenza n. 61/2000”, che avrebbe imposto di ritenere equo un risarcime per il danno non patrimoniale determinato in misura pari al doppio del dan patrimoniale.
Sostiene, inoltre, che la lievità dei danno patrimoniale avrebbe giustificat luce dei principi enunciati nella predetta sentenza della Corte costituzion riconoscimento della seconda delle attenuanti invocate.
3.b Con il primo motivo d’impugnazione, COGNOME, ha denunciato la violazione d legge e il vizio di motivazione sostenendo che non era tenuto a “smarcare le us con il proprio badge in dotazione”. Assume che solo con la disposizione commissario straordinario n. 115610 del 25/5/2016 era stato disposto che tut dipendenti dovessero attestare le uscite e il rientro in sede tramite il mentre il registro delle attività svolte dai veterinari all’esterno della istituito nel 2013, aveva il solo scopo di fornire un riepilogo di facile consul Con il secondo motivo, ha denunciato violazione di legge sostanziale e vizio motivazione in relazione all’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. aver esposto una serie di considerazioni di ordine generale, la difesa deduc a COGNOME erano state contestate tre violazioni, per poche ore lavorative, p ricórrevano tutti i presupposti richiesti per l’applicazione dell’istituto.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME inammissibile in quanto ripr i motivi di appello senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dalla territoriale per disattenderli.
Giova ricordare che il motivo difetta di specificità non soltanto quando è gene ossia indeterminato, ma anche quando non è correlato con le ragioni argomenta dalla decisione impugnata, dal momento che l’impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifici conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che «l’appe (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specific motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi c rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della s impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01
nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, motivazione).
La Corte d’appello ha spiegato perché la condotta accertata a carico dell’impu integrasse il reato contestato anche se non era intervenuta la manipolazione sistema di rilevazione delle presenze, perché fosse irrilevante, a dell’integrazione del delitto, il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’u perché non ricorressero í presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 1 cod. pen.
Tali argomenti sono stati del tutto ignorati dal ricorrente che ha sostanzia riprodotto í motivi di appello respinti dalla Corte territoriale.
2. Risulta inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, risu i motivi proposti in parte generici e in parte manifestamente infondati. La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa fa presunzi completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di ca eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice rit nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Se 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), COGNOME, Rv. 266820 – 01), sussistendo ta impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, n quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa elimi le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237410 Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 – 01). A ciò consegue c “mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezz non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentatíva po a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi suffi per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la consegu mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 2,n.8106 del 26/04/20 Rv.216532; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977; Sez.2, n. 3458 de 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016 Rv.266820 – 01)” ( Sez. 7, n. 18236 del 5/4/2024, Cavallaro). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Venendo al caso di specie, la Corte territoriale ha sì rigettato la rich acquisizione documentale imputando il diniego alla mancata richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da parte della difesa, ma ha poi il riconoscimento delle attenuanti comuni invocate e della causa di non punibi di cui all’art. 131 bis cod. pen. con argomenti la cui tenuta logica non s stata scalfita dall’acquisizione delle due buste paga, così, implicita
dimostrando la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove acquisite.
3. La Corte d’appello, inoltre, alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnat spiegato che non vi era alcuna norma che impedisse di assoggettare i dirig dell’RAGIONE_SOCIALE al sistema di rilevamento automatico delle presenze e che nella strut organizzativa nella quale l’imputata era inserita era espressamente previst anche per i dirigenti dovesse essere utilizzato il badge loro in dotazione per attestare la durata della presenza in ufficio. Proprio perché tale sistema era l’ attraverso cui veniva rilevata la presenza in ufficio, correttamente i giu merito hanno ritenuto che la mancata registrazione all’uscita dalla sede lavor costituisse un artificio idoneo a rappresentare una situazione inesistente, o protrazione dell’attività lavorativa nonostante l’allontanamento del luogo di l Il ricorso ribadisce le censure mosse alla sentenza del Tribunale senza confron con gli argomenti della Corte distrettuale che quelle doglianze avevano disatt 4. A conclusioni analoghe si perviene in relazione al terzo motivo d’impugnazion Le doglianze proposte, infatti, lungi dal delineare un effettivo vizio di leg finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero la valutazi giudici di merito che sono stati concordi nel ritenere che l’abituali condotta”, l’intensità del dolo, il danno d’immagine prodotto all’amministraz di appartenenza precludessero la valutazione della condotta in termin particolare tenuità.
La ricorrente insorge contro tale motivazione denunciando la violazione di le sostanziale ma gli argomenti proposti si risolvono nella formulazione di una div e alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio
Si assume, in ricorso, che le violazioni accertate erano episodiche e dettate dalla necessità di soddisfare “elementari esigenze familiari”, laddove le senten merito configurano l’abbandono della postazione lavorativa prima della f dell’orario di lavoro come una “prassi” da COGNOME osservata con continui “nonchalance” ormai “da tempo” (pag. 12 della sentenza d’appello), e si determi il tempo di assenza in 2 h e 39 m. benché i reati ritenuti integrati fossero a un lasso temporale complessivo pari a 7h e 53 m.
Senonché, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve str sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai gi merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, come accade nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acqui siano inidonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si dis termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si d
l’erroneità dell’opera di “sussunzione” dei fatto rispetto alla fattispecie nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possi di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattis tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.
Non si verte, pertanto, nella violazione di legge potendo le critiche mosse al della sentenza impugnata relativa all’omessa applicazione dell’art. 131 bis pen. rilevare sotto il profilo del deficit motivazionale, di cui, però, ne esame, non si rilevano gli estremi, risultando gli argomenti svolti nelle se di merito aderenti alle risultanze istruttorie e privi di incongruenze l L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, va ribadito, deve, i essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, d il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macr evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disatt le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sia logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in m logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/19 Spina, Rv. 214794).
5. Manifestamente infondato risulta anche il motivo volto al riconoscimento de attenuanti del danno di speciale tenuità e della riparazione del danno.
In relazione alla prima attenuante, la Corte distrettuale ha respinto la r difensiva con due distinti argomenti: la fattispecie in esame non rientrava in delle ipotesi contemplate dall’art. 62 n. 4 cod. pen., essendosi in presenz reato di mera condotta teso a salvaguardare l’efficienza e la funzionalità pubblica amministrazione; l’ “incisiva e apprezzabile lesione all’immagine dell pubblico datore di lavoro”.
Il diniego dell’attenuante della riparazione del danno è stato dalla Corte terr motivato oltre che con il diniego ad acquisire le buste paga prodotte dalla anche con l’esiguità del risarcimento di € 350,00 offerto da COGNOME rispetto al complessivo sofferto dalla pubblica amministrazione.
Il primo degli argomenti esposti dalla Corte territoriale per neg riconoscimento delle attenuanti è sostanzialmente ignorato dalla ricorrente c limita ad assumere che è “pacifico” che si sia in presenza di “un reato plurioffe proprio perché vi è sotteso, comunque un interesse patrimoniale”, per riprodurre il testo dell’art. 62 n. 4 cod. pen..
La contestazione del giudizio di inidoneità della somma offerta a risarcire il cagionato alla pubblica amministrazione è fondata su una serie di elementi: durata dell’illecito allontanamento dall’ufficio, calcolata in 2 ore e 39 l’assenza di strepitus o clamor fori e mediatico”; “i principi stabiliti da normativo di cui all’art. 55 quater d.l.vo 165/01 come risultante all’esit lettura fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61/20”.
Va subito sgombrato il campo dall’argomento incentrato sulla sentenza della Cor costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2 come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 201 disciplinavano la responsabilità per danno patrimoniale e danno all’immagine n confronti della P.A., arrecati dal pubblico dipendente attraverso la condotta di attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sist rilevamento e altre modalità fraudolente, in quanto eccedenti rispetto alla ma oggetto della legge di delegazione n. 124 del 2015, risultando inconferente co argomentazioni contestate: le valutazioni dei giudici di merito, infatti, presci dal minimo sanzionatorio imposto dalla norma dichiarata incostituzionale ma son fondate sulle circostanze peculiari e caratterizzanti del caso concreto aff l’entità del danno d’immagine subito dalla PRAGIONE_SOCIALEA. a causa della “reiterazione condotte in luoghi pubblici in orari di lavoro” (pag. 12 sentenza di primo grad La condotta accertata, inoltre, nella ricostruzione dei giudici di merito, co detto, comportò l’assenza di COGNOME dall’ufficio per un lasso temporale ben super a quello indicato nel motivo d’impugnazione.
La mancanza di “streputus o calmor fori e mediatico” è, poi, un dato cui le sent di merito non fanno riferimento e dalla sintesi dei motivi di appello fatta dall territoriale non risulta neanche dedotta per contestare le valutazioni del Trib All’allegazione difensiva, pertanto, non può darsi alcuna rilevanza ai fini decisione.
Va, al riguardo, richiamato il principio, condiviso dal Collegio, per cui ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di l per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazion riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’a appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concr il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedime impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di element idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un la giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appell dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione ogge di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non ave costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla
appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281813; Se 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in sen conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903;Sez. 3, n. 57116 d 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv.269368)” ( Sez. 5, n. 1073 12/10/2022 (dep. 2023), Sorgente).
Si è, quindi, in presenza di argomenti inammissibili o inconferenti o corrispondenti alla ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito ch delineano vizi di violazione di legge o deficit motivazionali di spessore t risultare percepibile “ictu oculi”.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dic inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere conda al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quan · sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della caus inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tre
Va, infine, disposta, ai sensi l’art. 154-ter disp. att. cod. pro comunicazione del dispositivo all’ amministrazione di appartenenza dei ricorr (RAGIONE_SOCIALE).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l’art. 154-ter disp. Att. C.p.p., dispone che il presente dispositi comunicato alla amministrazione di appartenenza dei ricorrenti (ASL di RAGIONE_SOCIALE)
Così deciso il 19/9/2024