Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15428 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME
nata a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori della imputata AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso insistendo nell’eccezione di nullità e chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 febbraio 2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, confermava la condanna di NOME COGNOME per trentanove episodi di truffa aggravata e di falsa attestazione della presenza in ufficio mediante l’utilizzo del cartellino marcatempo e assolveva l’imputata in relazione ad altri quattro episodi; riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena in dieci mesi di reclusione e ottocento euro di multa.
Secondo la tesi accusatoria, NOME COGNOME, dirigente del servizio tecnico dell’RAGIONE_SOCIALE, in numerose occasioni si era allontanata dall’ufficio per recarsi in palestra o per altre ragioni personali, inducendo in errore l’ente che, nonostante la sua mancata prestazione lavorativa, le aveva corrisposto la retribuzione.
L’imputata, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle registrazioni di ingresso presso la palestra RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce delle s.i.t. rese da NOME COGNOME, con violazione dell’art. 192, comma 2, del codice di rito.
Le dichiarazioni rese dalla teste sono state travisate là dove la sentenza afferma che le registrazioni dell’ingresso nella suddetta palestra (trenta dei quarantatré episodi contestati) presupponevano la consegna della scheda e non erano eseguibili con mezzi diversi, mentre la COGNOME ha riferito che la registrazione avveniva in forma manuale qualora il cliente dimenticasse di consegnare la tessera e che poteva essere fatta anche in un secondo momento.
Dette registrazioni, pertanto, non costituiscono elementi idonei sui quali fondare la penale responsabilità dell’imputata sia per le modalità con le quali venivano effettuate sia perché avevano una finalità solo interna ed erano prive di qualsiasi valore certificativo. Esse non sono state corroborate da alcun dato documentale o dichiarativo.
La motivazione è incongruente e frutto di congetture là dove svaluta le censure difensive relative alle nnail spedite e a file modificati nel pc in uso all’imputata per alcuni dei giorni contestati e proprio negli orari in cui, secondo le registrazioni manuali della palestra, la stessa vi avrebbe fatto accesso.
La inattendibilità delle registrazioni nei casi in cui risulta l’invio di mail modifica di file per ragioni di ufficio priva di affidabilità tutte le registrazioni d ingresso, conclusione avvalorata anche dalla pronuncia di assoluzione per gli episodi contestati ai capi 18 e 30, in relazione ai quali è stata dimostrata la incompatibilità fra la presenza in palestra e la timbratura del cartellino.
2.2. Carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del danno.
La Corte di appello non ha considerate i cartellini orari A.R.P.A.V. e le conclusioni del consulente di parte, dimostrativi della esistenza di un sistema di compensazione tra un eventuale debito orario mensile e il credito orario totale maturato.
Nel caso di cui si tratta il credito dell’imputata era superiore, cosicché l’ente non ha subìto alcun danno, neppure di poche centinaia di euro, come ritenuto dalla Corte di appello in ragione della retribuzione asseritamente erogata per periodi di attività lavorativa non prestata.
2.3. Violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione alla mancanza di motivazione sui motivi di gravame in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
La sentenza impugnata non ha risposto alle molteplici deduzioni difensive sul punto, avuto particolare riguardo al fatto che l’ingente credito orario del quale disponeva l’imputata (di cinquecento ore) rendeva poco plausibile che la stessa ricorresse intenzionalmente ad abusivi allontanamenti dal servizio per accumulare un credito di quarantotto ore, valutazione corroborata dal fatto che per talune mensilità il cartellino orario aveva presentato saldi negativi, la cui presenza dimostra che la dipendente non utilizzava astuzie per garantirsi un diverso monte ore.
2.4. Carenza di motivazione quanto alla determinazione della pena, discostatasi dal minimo edittale, anche in rellazione alla omessa specificazione dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione interna ed esterna.
In data 16 gennaio 2024 la difesa della parte civile ha contestato la fondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso, del quale ha chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto.
Con memoria presentata il 18 gennaio 2024 l’AVV_NOTAIO chiedeva, in via principale, la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Venezia affinché provvedesse alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza di appello in favore del codifensore AVV_NOTAIO, ovvero, in subordine, la notifica dell’avviso di fissazione d’udienza del 10 febbraio 2024, avanti questa Corte, al medesimo difensore.
All’udienza del 1° febbraio 2024 il Collegio ha disposto la liotifica dell’avviso della nuova udienza avanti questa Corte, l’issata per il 5 marzo 2024, al codifensore AVV_NOTAIO, la quale, con memoria in data 8 febbraio 2024, ha sollevato “eccezione di nullità dell’avviso di fissazione d’udienza fissata per il prossimo 05.03.24, non essendo stato il medesimo preceduto dalla notifica allo scrivente difensore dell’avviso di deposito, ex art. 548 cc. 2 c.p.p., della sentenza della Corte d’Appello di Venezia, richiamando e facendo propria sul punto la memoria ex art. 121 c.p.p., già trasmessa a mezzo pec dal codifensore AVV_NOTAIO in data 18.01.2024″.
Con ordinanza letta in udienza la Corte ha disposto procedersi oltre, in quanto, impregiudicata la questione in rito inerente alla omessa notifica all’AVV_NOTAIO dell’avviso di deposito della sentenza impugnata, preliminarmente andava regolarmente costituito il contraddittorio dando avviso anche al secondo difensore dell’imputata della celebrazione dell’udienza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché proposté con motivi infondati o non consentiti.
È infondata la richiesta, proposta in via preliminare, con la quale entrambi i difensori hanno chiesto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Venezia affinché provvedesse alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza di appello in favore del codifensore AVV_NOTAIO.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza a uno dei difensori non comporta alcun vizio della sentenza medesima, ma impedisce che nei confronti del difensore inizi a decorrere il termine per l’impugnazione (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485; Sez. 2, n. 28882 del 17/06/04, Quaranta, Rv. 22:9920; Sez. 1, n. 15546 del 16/02/2001, COGNOME, Rv. 218836). In tal caso, dunque, una volta venuto a conoscenza di tale deposito, il difensore può presentare autonomi motivi di impugnazione, dovendosi considerare quale dies a quo, ai fini del computo del termine per impugnare, il diverso momento in cui ha conseguito tale conoscenza (da ultimo, in una fattispecie sovrapponibile a quella di cui qui si tratta, v. Sez. 6, n. 22802 del 27/04/2023, COGNOME, non mass).
Nel caso in esame, l’AVV_NOTAIO non si è avvalsa di tale facoltà e, una volta ricevuta la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi a questa Corte e conseguita formalmente la conoscenza dell’avvenuto deposito della
COGNOME
sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, si è limitata a dedurre preliminarmente la sola questione relativa all’omessa notifica dell’avviso di deposito senza presentare un secondo ricorso né articolare ulteriori motivi da sottoporre all’esame della Corte ovvero chiedere un termine per farlo.
AVV_NOTAIO, poi, nel corso della discussione, ha ampiamente illustrato i motivi articolati nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputata dall’AVV_NOTAIO, suo collega di studio.
Non è ravvisabile, dunque, né sotto un profilo formale né sotto l’aspetto sostanziale, alcuna lesione del diritto di difesa.
Il ricorso, in punto di affermazione di responsabilità, propone in sostanza una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie.
Invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, la difesa in realtà non ha lamentato una motivazione mancante o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata delle risultanze probatorie. Tuttavia, a questa Corte è preclusa la possibilità di una nuova valutazione di dette risultanze, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702).
Non sussiste neppure il dedotto travisamento della prova, poiché il vizio è ravvisabile solo quando si sia in presenza di una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore – quale quello denunciato nel caso di specie – nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. (J, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, COGNOME, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04112/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, deo. 2013, COGNOME, Rv. 255087).
3.1. In particolare, non risulta alcun travisamento nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla titolare della palestra RAGIONE_SOCIALE, ove in orario di lavoro l’imputata si è recata per la maggior parte degli episodi contestati.
La sentenza impugnata ha richiamato espressamente le considerazioni svolte dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (a pag. 11) là dove si era attribuito alle
registrazioni manuali la stessa valenza probatoria di quelle elettroniche, che potevano sì essere effettuate “successivamente” dal personal trainer ma che evidentemente riportavano l’effettivo orario di ingresso della cliente, non essendo ipotizzabili ragioni per le quali l’annotazione non fosse corrispondente al vero. Evidenziò il primo giudice: “manuali non vuoi dire falsi”.
L’affidabilità delle predette registrazioni, pertanto, è stata ritenuta pari quella delle annotazioni risultanti nella scheda redatta dal personal trainer dell’imputata nell’altra palestra, delle quali la difesa non ha contestato la efficacia probatoria.
Richiamando anche le risultanze dei servizi di osservazione, pedinannento e controllo, la Corte territoriale, con motivazione non illogica, ha osservato che l’imputata, nei pochi casi in cui risultavano nnail inviate o file modificati nel pc i uso alla stessa, negli orari in cui sarebbe risultata in palestra, ben avrebbe potuto utilizzare un altro dispositivo quale lo smartphone.
3.2. In ordine all’elemento soggettivo dell reato, il ricorso non si confronta con una serie convergente di dati indicati dai giudici di merito, chiaramente dimostrativi del dolo dell’imputata, licenziata senza preavviso ad esito del procedimento disciplinare: ci si riferisce, in particolare, ai giorni in cui dirigente usciva dall’ufficio senza timbrare, per poi farvi rientro una o più ore dopo timbrando in rapida sequenza una uscita e un’entrata.
La serialità degli episodi è stata correttamente ritenuta ostativa alle ipotesi della dimenticanza o dell’errore, sostenute dall’imputata nelle sue dichiarazioni spontanee in modo giudicato del tutto inverosimile.
3.3. La motivazione risulta incensurabile anche là dove ha escluso che, contrariamente a quanto previsto dal regolamento sull’orario del personale della dirigenza ARAGIONE_SOCIALE, vi fosse prova della esistenza di una generalizzata prassi compensativa tra crediti e debiti orari.
In ogni caso nulla esclude che la COGNOME volesse accumulare un credito orario maggiore, essendo altresì pacifico che le ore eccedenti le trentotto settimanali previste per contratto non venivano retribuite come straordinario: infatti, la retribuzione dei dirigenti era onnicomprensiva, cosicché le assenze in orario di lavoro dovevano essere giustificate dal dipendente. In proposito i giudici di merito hanno richiamato le s.i.t. rese da NOME COGNOME, dirigente della gestione del personale dell’RAGIONE_SOCIALE, attivatasi proprio a seguito delle numerose anomalie riscontrate nella timbratura del cartellino.
La sentenza impugnata ha implicitamente disatteso le contrarie argomentazioni svolte dalla ricorrente sulla base delle osservazioni del proprio consulente di parte.
Va sul punto ribadito che il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili cori la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841).
Quanto al danno, si è più volte enunciato da questa Corte il principio secondo il quale la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull’organizzazione dell’ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l’ente al suo dipendente sulla richiesta continuazione (Sez. 2, n. 29628 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276670; Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274895; Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258987; Sez. 2, n. 5837 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 255201).
È privo di fondamento anche l’ultimo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 co
pen. con espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).
Nel caso di specie la pena base per il più grave reato ex art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quanto a un episodio, è stata determinata dalla Corte di appello, quanto a quella detentiva, in un anno e sei mesi di reclusione, vale a dire in misura prossima al minimo edittale (un anno) e ampiamente inferiore al medio edittale (tre anni).
La stessa Corte, poi, riconosciute all’imputata le attenuanti generiche, ha aumentato la pena detentiva di un mese di reclusione per la continuazione interna con gli altri trentotto episodi e di due mesi di reclusione per i trentanove reati di truffa.
La difesa ha richiamato sul punto la decisione con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha i’onere di esprimere una specifica motivazione sull’aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Ribadendo un principio già espresso in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno anche osservato che, «qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale», dovendo essere tendenzialmente rispettato il criterio di proporzionalità reciproca nella determinazione delle pene per il reato più grave e per i reati satellite.
Proprio sulla scorta di tale rilevante precisazione si è di recente affermato che il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso
escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005)
Nel caso di specie l’assai modesta entità degli aumenti disposti consente di riconoscere la incensurabilità della decisione impugnata anche su tale punto.
Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 05/03/2024.