Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47605 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47605 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Napoli il 23/10/1959 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso la sentenza del 09/10/2023 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 01/10/2024 del difensore della parte civile Comune di Casavatore in persona del Sindaco pro tempore, avv. NOME COGNOME con le quali è stato chiesto l rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 30/09/2024 dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 15/05/2018 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava NOME NOME responsabile dei delitti di cui agli artt. 61 n. 11 e 640, comma secondo n. 1, cod. pen, 55-quinquies D.Lgs. 165/2001 commessi dal 12 febbraio al 18 aprile 2016 con irrogazione della pena di un anno mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, condizionalmente sospesa con il beneficio della non menzione e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede con assegnazione alla stessa di provvisionale pari ad euro 5.000,00.
L’addebito contestato a NOME NOME è quello di avere, in qualità di capitano della Polizia Locale di Casavatore, ripetutamente attestato falsamente la propria presenza presso il luogo di lavoro mediante “strisciatura” del badge di riconoscimento quando invece in ciascuna occasione si era allontanato indebitamente dall’ufficio per recarsi presso il palazzetto dello sport ove, all’epoca, seguiva la squadra ASD Casavatore Basket della quale era direttore responsabile, così inducendo in errore l’amministrazione pubblica che gli corrispondeva il compenso per le prestazioni giornaliere (anche a titolo di lavoro straordinario).
Con sentenza emessa in data 09/10/2023 la Corte di appello di Napoli confermava il giudizio di responsabilità escludendo, tuttavia, la contestata indebita ricezione di retribuzione a titolo di lavoro straordinario e, per l’effet rideterminava la pena in un anno cinque mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce vizio difetto di motivazione e travisamento probatorio nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la penale
2 GLYPH
responsabilità dell’imputato in considerazione del ruolo di dirigente ricoperto dall’imputato nella società sportiva RAGIONE_SOCIALE Casavatore e, quindi, direttamente interessato ad allontanarsi dal posto di lavoro per recarsi presso il palazzetto dello sport ove la squadra si allenava e faceva partite.
Evidenzia la difesa che nel dibattimento di primo grado era stato dimostrato, documentalmente e tramite l’introduzione di testimoni a discarico, come, all’epoca dei fatti in contestazione, COGNOME non ricopriva più alcun ruolo in seno a tale società sportiva; della valutazione di tali circostanze non vi è traccia nella sentenza impugnata.
3.2.Con il secondo e terzo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione e travisamento probatorio nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la responsabilità dell’imputato per entrambi i delitti contestati.
Il giudice di secondo grado ha travisato alcuni elementi probatori, mentre altri non li ha presi minimamente in considerazione.
Quanto all’episodio del 12 febbraio 2016, è stata fornita la prova documentale che l’imputato quel giorno si era recato presso il Palazzetto dello sport per ragioni di ufficio, come attestato nella relazione di servizio protocollo n. 465 acquisita agli atti; è stato dimostrato che COGNOME era preposto anche a compiti di tutela dell’ordine pubblico in virtù di formale delega e nella sua qualità di ufficiale servizio presso la Polizia Locale, tale circostanza è stata confermata dal comandante COGNOME il quale ha anche riferito in ordine al frequente utilizzo da parte di Fabriani della propria vettura personale (in ragione della scarsità dei mezzi di servizio disponibili) per l’esercizio di tale attività espletata anche in borghese dalla testimonianza resa dall’appuntato COGNOME risulta che l’imputato il giorno 12 febbraio 2016 era stato osservato presso il INDIRIZZO alle ore 18.46 e non alle 14.40, come indicato nel capo di imputazione ed affermato nelle sentenze di primo e secondo grado.
Quanto all’episodio del 16 febbraio 2016, deduce la difesa che nel capo di imputazione si contesta a Fabriani di essersi recato due volte presso il palazzetto dello sport durante l’orario di servizio, mentre i giudici di merito hanno pronunciato condanna per un fatto diverso e cioè per essersi recato quel giorno non solo presso tale struttura in due occasioni ma anche nella sua abitazione e poi nella concessionaria di automobili Volkswagen gestita da tale COGNOME ove l’imputato accedeva per ragioni di servizio a lui delegate dal comandante COGNOME.
Quanto all’episodio del 26 febbraio 2016, la Corte di appello in sentenza ha affermato che, al momento dell’arrivo di Fabriani, il “palazzetto era vuoto” , così travisando la testimonianza del maresciallo COGNOME il quale, invece, ha riferito in dibattimento che, pur non essendovi partite di basket in corso, erano presenti gli spettatori delle partite di calcio; l’imputato in sede di esame ha riferito di esser
recato quel giorno presso la struttura sportiva per ragioni di servizio in quanto era stata richiesta la presenza della forza di pubblica sicurezza al fine di consentire l’inizio di un incontro di calcio; di essersi poi allontanato per effettuare accertamento presso il complesso immobiliare COGNOME (che è documentalmente provato dalla relazione di cui al protocollo n. 652 del 26 febbraio 2016 e dalla testimonianza del luogotenente COGNOME) e di essere quindi ritornato al Palazzetto, tali spostamenti erano avvenuti utilizzando porte di ingresso e di uscita diverse da quelle in cui erano appostati gli agenti di polizia giudiziaria che avevano effettuato quel giorno il servizio di osservazione.
Quanto all’episodio del 16 aprile 2016, la sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità sulla circostanza che l’imputato era stato osservato presso il palazzetto dello sport e precisamente all’interno del campo con una ramazza in mano ed intento a chiacchierare con il personale addetto alle pulizie. Al riguardo, COGNOME ha riferito, in corso di esame, di avere eseguito nella struttura sportiva un servizio straordinario ordinato dal comandante COGNOME e nell’occasione di avere raccolto da terra una ramazza (oggetto notoriamente utilizzato dagli assistenti della squadra di casa per asciugare nel campo di gioco il sudore dei giocatori), al fine di evitare che qualcuno dei numerosi spettatori presenti potesse utilizzarla quale oggetto contundente.
Quanto all’episodio del 18 aprile 2016, nulla viene riferito e motivato in sentenza dalla Corte di appello che pare essersi dimenticata di tale fatto oggetto di contestazione.
Rileva la difesa che, in relazione a tale episodio, COGNOME ha riferito di essersi recato quel giorno presso il palazzetto dello sport in quanto venuto a conoscenza, tramite COGNOME NOME (sentito in dibattimento), che in tal luogo era in atto un tentativo di furto di auto ai danni di tale COGNOME NOME, di avere constatato tracce di effrazione sulla portiera del mezzo e di avere invitato il proprietario a sporgere denuncia che questi, tuttavia, non aveva presentato avendo subito un danno irrisorio.
Osserva, infine, la difesa ricorrente che l’assenza dell’imputato dal posto di lavoro era giustificata dalla necessità di espletare il proprio servizio all’esterno de comando di Polizia Locale, sicchè non può ritenersi integrato neppure il delitto di alterazione del sistema di rilevamento della presenza in ufficio contestato al capo B) di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
In primo luogo perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti spesi nel provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, per certi versi anche sotto il profilo del travisamento probatorio.
In secondo luogo perché nella sostanza volto a sollecitare in questa sede una rivisitazione di profili attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento de materiale probatorio, così tentando di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito.
2.1. E’ altrettanto noto che non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 e, successivamente, Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, COGNOME ed altri, Rv.255542; Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016, COGNOME più altri, non mass.; Sez. 4 n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601). L’accertamento di fatto è riservato al giudice della cognizione, sicchè le censure di merito agli apprezzamenti singoli e
complessi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove e che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME ed altri, Rv.262575; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 4 n. 10153 dell’11/02/2020, C., Rv.278609). Allorquando il giudice di merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita e le sole censure possibili nel giudizio d legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall’art. 606, comma 1, le e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura laddove, in particolare, l’illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio di legittimità, deve essere manifesta, cioè sorretta da palesi errori nella applicazione delle regole della logica.
2.2. Infine, va ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, allorquando ci si trovi di fronte ad una “doppia conforme” affermazione di responsabilità, la giurisprudenza pacifica di questa Corte è nel senso che la sentenza appellata e la pronuncia del giudice di secondo grado, quando non vi è difformità sui punti denunciati, come nel caso in esame, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, COGNOME, Rv. 197497; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, COGNOME, Rv. 198487; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2023, Vigevano, Rv. 224075; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, Coman, Rv. 282878).
Fatte queste premesse, rese necessarie dalla tipologia delle censure difensive, è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce difetto di motivazione e travisamento probatorio nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe affermato la penale responsabilità dell’imputato per il suo ruolo di dirigente della società sportiva RAGIONE_SOCIALE Casavatore e, quindi, in quanto tale, interessato ad allontanarsi dal comando di Polizia Locale ove prestava servizio per recarsi presso il Palazzetto dello sport ove la squadra si allenava ed effettuava partite di basket.
La censura è del tutto inconferente poiché non si confronta con la sentenza impugnata che, alla pagina 2, ha espressamente affermato la totale irrilevanza, ai fini del giudizio di responsabilità, del ruolo istituzionale svolta dall’imputato in sen alla società sportiva.
Pur dando atto che nel marzo 2016 (epoca dei fatti contestati) COGNOME effettivamente figurava nel sito internet della associazione sportiva quale dirigente della società ed il suo nominativo era indicato anche nel comunicato della FIP relativo al campionato 2015-2016 (documenti il cui travisamento non emerge atteso che il ricorrente non li ha allegati al ricorso), la Corte di appello non ha affatto fondato il proprio giudizio su tale circostanza, bensì – come meglio di dirà nel successivo paragrafo – su un ragionamento pertinente ed articolato (pagine da 2 a 5) che riposa sulla valutazione di ben altre evidenze probatorie dalle quali ha ricavato l’assenza dell’imputato dal luogo di lavoro nelle occasioni contestate in imputazione (previa omessa timbratura del badge di servizio ad ogni uscita) e la sua concomitante presenza presso il palazzetto dello sport di Casavatore, in mancanza di comprovate ragioni istituzionali.
Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali si deduce il difetto di motivazione ed il travisamento probatorio nella parte in cui la sentenza ha affermato la responsabilità dell’imputato per entrambi i delitti contestati.
Il ricorrente reitera in questa sede le doglianze già proposte nell’atto di appello, tutte incentrate sulla sussistenza, in relazione a ciascuno degli episodi contestati, di ragioni di servizio a giustificazione delle assenze dal Comando di Polizia Locale rispetto alle quali il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato.
Con tali censure, invece, la pronuncia impugnata si è confrontata direttamente, confutandole in modo espresso e fornendo adeguata spiegazione in ordine al fatto che le addotte ragioni di servizio erano indimostrate e comunque smentite da varie ed univoche circostanze obiettive emergenti dal compendio probatorio, di qui l’integrazione in capo all’imputato, in forma continuata, del delitto di truffa e del concorrente reato di cui all’art. 55 -quinquies D.Lgs. 165/2001 con riferimento alla omessa timbratura del badge in occasione di ciascuna uscita dall’ufficio.
La Corte territoriale ha esaminato partitamente e nel dettaglio i singoli episodi contestati nell’imputazione, salvo che per il fatto realizzato il 18 aprile 2016 con riferimento al quale ha osservato che esso presentava connotazioni del tutto identiche ai precedenti.
4.1.Con riferimento alla constatata presenza di Fabriani in data 12 febbra 2016 presso il Palazzetto dello Sport, la sentenza impugnata (pag. 3) evidenziato circostanze di fatto le quali, sinergicamente valutate, escludevano via logica che l’imputato si fosse recato in tale luogo a seguito della segnala sul posto di “soggetti dediti ad attività illecite” come, invece, indicat relazione di servizio prodotta dalla difesa ed acquisita agli atti.
In particolare, i giudici di appello hanno espressamente preso considerazione tale documento, ma anche la testimonianza del comandante COGNOME il quale aveva genericamente riferito di funzioni di ordine pubblico riv dall’imputato in occasione di eventi sportivi che quel giorno non erano neppure corso.
Con argomentazioni tutt’altro che manifestamente incongrue ed irragionevoli, hanno tuttavia ritenuto tali dati inidonei a superare i plurimi elementi obi raccolti in corso di indagini (l’arrivo del Fabriani al palazzetto con la propr privata, in abbigliamento cd. “borghese”; l’essersi intrattenuto a conversare due uomini non identificati, ancorchè asseritamente incaricato di accertare presenza d; soggetti malintenzionati) che, invece, escludevano la presenza s posto dell’imputato per esigenze di servizio.
Nessun travisamento o erronea valutazione della testimonianza dell’appuntato NOME COGNOME si ravvisa nella sentenza impugnata che neppure richiama tale prova dichiarativa, ma valorizza, invece, i rilievi fotografici polizia giudiziaria eseguiti presso il palazzetto dello sport alle ore 18.46, or cui COGNOME avrebbe dovuto essere in ufficio poiché dalla stampa del cartell marcatempo risultava la sua presenza- senza soluzione di continuità- nell’ar temporale intercorrente tra le ore 14.40 e le 21.01.
4.2. Analogo percorso argomentativo, scevro da illogicità e saldamente ancorato ai dati probatori raccolti, ha sviluppato la Corte di appello con riferi al successivo episodio del 16 febbraio 2016 per il quale ha eith~t evidenzi identiche circostanze di fatto (emerse nel corso dei servizi di osservazione eseg quel giorno dalla polizia giudiziaria nell’arco temporale intercorrente tra le e le 18.34) che smentivano la tesi difensiva della presenza dell’imputato ragioni di servizio presso il palazzetto dello sport ove quel pomeriggio era in c un semplice allenamento di squadra.
Inconferente è l’affermazione del ricorrente secondo cui i giudici di secon grado in relazione a tale episodio avrebbero affermato la responsabil dell’imputato per fatti diversi da quelli indicati nel capo di imputazione che oggetto esclusivamente la condotta di essersi recato durante l’orario di la presso il palazzetto dello sport.
La Corte di appello ha appuntato la propria valutazione di merito sullo specifico profilo contestato e cioè quello relativo all’accesso ingiustificato presso la struttura sportiva per due volte, salvo poi porre in luce – al fine di evidenziare l’atteggiamento disinvolto dell’imputato e l’intensità del dolo – che questi nell’arco temporale di osservazione si era anche recato nella propria abitazione ove aveva prelevato la moglie recandosi con lei in una concessionaria di auto.
4.3. Quanto al successivo episodio del 26 febbraio 2016, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che anche in quella occasione l’imputato si era recato presso il palazzetto dello sport per ragioni diverse da quelle di servizio tanto da essere stato visto all’interno degli spogliatoi mentre si intratteneva con i ragazzini della squadra di basket, tutti vestiti con tuta ginnica.
Il ricorrente deduce che la Corte di appello ha affermato in sentenza che, al momento dell’arrivo di Fabriani presso la struttura sportiva, il “palazzetto era vuoto”, così travisando la testimonianza del maresciallo COGNOME che invece aveva riferito una circostanza diversa e cioè che quel pomeriggio non vi erano partite di basket in corso, ma vi era la presenza di spettatori per le partite di calcio.
Trattasi di censura del tutto generica per aspecificità.
In primo luogo, al ricorso non è allegato il verbale integrale delle dichiarazioni rese dal testimone al fine di consentire l’apprezzamento del loro contenuto e verificare l’eventuale errore “sul significante” nel quale sarebbe caduti i giudici di secondo grado (non sul “significato”, atteso il divieto di rilettura e di re interpretazione nel merito dell’elemento di prova); di contro, la sentenza di primo grado (che si salda con quella di appello) dà conto che il testimone aveva riferito della assenza di pubblico sugli spalti e del fatto che non vi era in atto alcuna gara ma solo allenamenti.
In secondo luogo, il ricorrente, in secondo luogo, non ha prospettato in alcun modo la decisività del dedotto travisamento.
Proprio in virtù del fatto – emergente dalla pronuncia di primo grado e non adeguatamente confutata nel ricorso – che il testimone COGNOME avesse riferito che il pomeriggio del 26 febbraio 2016 non vi era in atto alcuna gara ma solo allenamenti, i giudici di secondo hanno affermato, in risposta alla versione difensiva dell’imputato, che in quell’occasione non vi era alcuna ragione di ordine pubblico che giustificasse l’intervento anche quel giorno di Fabriani presso il palazzetto dello sport.
Inconferente è poi la deduzione del ricorrente circa il fatto che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con gli elementi di prova introdotti dalla difesa che attestavano come quel pomeriggio l’imputato aveva comunque svolto un servizio di antiabusivismo edilizio presso un complesso immobiliare; si tratta di omissione del tutto irrilevante atteso che la prova dell’esecuzione di tale attività
istituzionale non escludeva comunque l’accertata presenza ingiustificata di Fabriani presso il palazzetto dello sport.
4.4. Con riferimento all’episodio del 16 aprile, la sentenza impugnata ( pag. 4) ha valorizzato la circostanza obiettiva della accertata presenza dell’imputato presso la struttura sportiva, osservato all’interno del campo da gioco, con una ramazza in mano ed intento a conversare con gli operatori che stavano effettuando attività di pulizie; ha quindi espressamente affermato, in modo non certo manifestamente illogico, che tale dato si palesava come del tutto incompatibile con l’assunto difensivo per cui COGNOME quel giorno era stato incaricato dal comandante di un servizio di controllo straordinario e, nel corso di esso, aveva raccolto da terra una ramazza, oggetto che avrebbe potuto essere utilizzato quale oggetto contundente.
4.5. Se è vero che la Corte di appello non ha speso argomentazioni dettagliate in ordine all’ultimo episodio contestato (quello del 18 aprile 2016), è tuttavia altrettanto vero che, seppure in forma sintetica, ha dato conto che le modalità del fatto accertate nel servizio di osservazione effettuato in tale occasione erano identiche a quelle rilevate nelle precedenti.
Tale argomentazione si salda e si completa con la sentenza di primo grado (pag. 15) che ha evidenziato come, appunto, la sera del 18 aprile 2016, l’imputato era stato visto entrare nel palazzetto dello sport alle ore 20.00 ed intrattenersi per 45 minuti e la giustificazione da questi fornita di essere intervenuto a seguito di una segnalazione per tentato furto di un’auto era non solo indimostrata ma anche inverosimile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate; segue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per il presente giudizio in favore della parte civile Comune di Casavatore che, tenuto del modesto contributo utile offerto con il deposito di memoria, si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Casavatore, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il giorno 01/10/2024