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Falsa attestazione presenza: badge e tabulati

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di falsa attestazione presenza di un dirigente medico. La sentenza conferma che l’utilizzo di tabulati telefonici, se corroborato da altre prove come GPS e servizi di osservazione, è legittimo per dimostrare l’assenza dal lavoro. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del medico, confermando la sua responsabilità ai fini del risarcimento del danno, nonostante la prescrizione del reato. Parallelamente, ha rigettato il ricorso di un altro medico, direttore dell’unità, accusato di peculato, confermando l’estinzione del reato per prescrizione in assenza di una prova evidente di innocenza.

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Pubblicato il 14 gennaio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Falsa Attestazione della Presenza: Badge, Tabulati e Responsabilità Civile

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34242 del 2024, ha affrontato un complesso caso riguardante la falsa attestazione della presenza in servizio da parte di un dirigente medico di un ospedale pubblico. La decisione chiarisce importanti principi sull’uso dei tabulati telefonici come prova e sulla configurabilità del reato quando la timbratura del badge viene effettuata da terzi, mantenendo ferma la responsabilità per il risarcimento del danno anche in caso di prescrizione del reato.

I Fatti del Processo

Il caso vedeva coinvolti due medici dello stesso reparto ospedaliero. Il primo, un dirigente medico, era accusato di truffa aggravata e di falsa attestazione della presenza in servizio. Le indagini, condotte tramite tabulati telefonici, GPS e servizi di osservazione, avevano rivelato che in diverse occasioni il medico risultava assente dal luogo di lavoro, nonostante il suo badge fosse stato regolarmente timbrato. Ciò suggeriva che un’altra persona effettuasse la timbratura per suo conto.

Il secondo medico, direttore della stessa unità operativa, era invece accusato di peculato e omissione di atti d’ufficio per aver presumibilmente utilizzato risorse e materiali dell’ospedale per un intervento chirurgico non autorizzato, omettendo poi di redigere la relativa cartella clinica.

## L’Utilizzo dei Tabulati e la Falsa Attestazione Presenza

Uno dei punti centrali del ricorso del dirigente medico riguardava l’utilizzabilità dei dati derivanti dai tabulati telefonici. La difesa sosteneva che, alla luce di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tali dati non potessero essere utilizzati.

La Cassazione ha respinto questa argomentazione, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno chiarito che la normativa nazionale successiva (D.L. 132/2021) ha regolamentato la materia, stabilendo che i dati del traffico telefonico possono essere utilizzati per l’accertamento di reati sufficientemente gravi. Il reato di falsa attestazione della presenza (art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001), punito con la reclusione fino a cinque anni, rientra in questa categoria. Tuttavia, la legge impone una condizione fondamentale: i dati dei tabulati devono essere valutati ‘unitamente ad altri elementi di prova’.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che questa condizione fosse pienamente soddisfatta, poiché i dati telefonici erano corroborati da altre prove convergenti, come i rilevamenti GPS, i servizi di osservazione, la videosorveglianza e le testimonianze che confermavano la sistematica irreperibilità del medico.

## La Timbratura del Badge da parte di Terzi

Un’altra doglianza riguardava la natura fraudolenta della condotta. La difesa suggeriva che l’affidamento del proprio badge a un collega per la timbratura non costituisse reato all’epoca dei fatti. La Cassazione ha smontato questa tesi, affermando che il reato di falsa attestazione della presenza è integrato da qualsiasi ‘modalità fraudolenta’ volta a ingannare l’amministrazione. La consegna del badge a terzi per simulare la propria presenza rientra pienamente in questa definizione, rappresentando un classico esempio di condotta fraudolenta, a prescindere da successive specificazioni normative.

## Prescrizione del Reato e Azione Civile

Sebbene la Corte d’Appello avesse dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, aveva comunque confermato la condanna del dirigente medico al risarcimento dei danni in favore dell’Azienda Sanitaria (parte civile). La Cassazione ha ribadito questo importante principio: quando in primo grado vi è stata una condanna anche agli effetti civili, il giudice dell’impugnazione, pur dichiarando la prescrizione del reato, deve comunque valutare i fatti ai fini della responsabilità civile. Poiché le prove confermavano la condotta illecita, la condanna al risarcimento è stata legittimamente mantenuta.

## La Posizione del Direttore Sanitario e il Principio “Ictu Oculi”

Per quanto riguarda il direttore dell’unità, il cui reato era già stato dichiarato prescritto in primo grado, la Cassazione ha rigettato il suo ricorso che mirava a un’assoluzione piena nel merito. I giudici hanno richiamato il principio consolidato secondo cui un’assoluzione nel merito può prevalere sulla declaratoria di prescrizione solo se l’innocenza dell’imputato emerge ‘ictu oculi’, cioè in modo evidente e indiscutibile dagli atti, senza necessità di ulteriori approfondimenti. In questo caso, esistevano elementi probatori (come le testimonianze) che contrastavano con la tesi dell’innocenza, rendendo impossibile un proscioglimento immediato e confermando quindi la declaratoria di prescrizione.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del dirigente medico perché basato su motivi generici e non in grado di scalfire la solida e logica motivazione della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano correttamente applicato la normativa sull’uso dei tabulati e avevano adeguatamente qualificato la condotta fraudolenta. La persistenza della responsabilità civile, nonostante la prescrizione penale, è stata confermata in applicazione dell’art. 578 c.p.p. Per il direttore sanitario, il ricorso è stato rigettato poiché non sussistevano le condizioni per un’assoluzione nel merito, non essendo la sua innocenza palese ‘ictu oculi’. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile un motivo di ricorso relativo al principio del ‘ne bis in idem’, in quanto sollevato per la prima volta in sede di legittimità.

Conclusioni

Questa sentenza offre spunti cruciali per i dipendenti pubblici e le amministrazioni. In primo luogo, ribadisce che la lotta alla falsa attestazione della presenza può avvalersi di strumenti tecnologici come i tabulati telefonici, a patto che siano supportati da un quadro probatorio solido e convergente. In secondo luogo, chiarisce che qualsiasi stratagemma per eludere i controlli sulla presenza, come affidare il badge a terzi, costituisce una condotta fraudolenta penalmente rilevante. Infine, sottolinea una conseguenza fondamentale: anche se il processo penale si conclude con la prescrizione, la responsabilità per il danno causato all’amministrazione può e deve essere accertata, con il conseguente obbligo di risarcimento.

I tabulati telefonici possono essere usati come prova per la falsa attestazione della presenza?
Sì, la sentenza conferma che i dati relativi al traffico telefonico possono essere utilizzati per accertare reati con una pena massima non inferiore a tre anni, come la falsa attestazione. Tuttavia, non possono essere l’unica prova, ma devono essere valutati insieme ad altri elementi probatori che ne confermino la validità, come dati GPS, servizi di osservazione o testimonianze.

Se un collega timbra il cartellino per me, commetto il reato di falsa attestazione della presenza?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che la consegna del proprio badge a terzi per farlo timbrare al proprio posto costituisce una ‘modalità fraudolenta’ che integra pienamente il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio, poiché inganna l’amministrazione pubblica sul rispetto dell’orario di lavoro.

Se il reato si prescrive, devo comunque risarcire il danno al datore di lavoro?
Sì. Se è stata emessa una condanna al risarcimento del danno in primo grado, il giudice d’appello, anche se dichiara la prescrizione del reato, è tenuto a decidere sulla domanda civile. Se le prove confermano la condotta illecita e il danno, la condanna al risarcimento nei confronti della parte civile (in questo caso, l’azienda sanitaria) viene mantenuta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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