Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34242 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MONTEFIASCONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nonché rigettarsi quello proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si è associato alle richieste della Procura generale, depositando conclusioni e nota spese;
uditi gli avvocati NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza emessa il 6 novembre 2023, riformava parzialmente quella del Tribunale capitolino, assolvendo per insussistenza del fatto NOME COGNOME – quale direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia plastica e grandi ustionati dell’RAGIONE_SOCIALE – dal delitto di abuso di ufficio contestato al capo 7), revocando le correlate statuizioni civili, nonché mandando assolto anche NOME COGNOME – quale dirigente medico della predetta unità operativa – per insussistenza dei delitti di truffa aggravata contestati ai capi 2), 3), 4) e 6), nonché dalle condotte di falsa attestazione della presenza in servizio, qualificate ai sensi dell’art. 55-quinquies d.lgs. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. 150 del 2009, nelle date specificamente indicate in dispositivo in relazione ai capi 2), 3) e 4).
Con la sentenza impugnata, inoltre, la Corte territoriale riformava la prima sentenza dichiarando non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione in relazione a NOME COGNOME, quanto agli ulteriori episodi di violazione dell’art. 55-quinquies cit., in ordine ai capi 3), 4) e 6), confermando il proscioglimento per estinzione dei reati per prescrizione in ordine alle ulteriori e residue condotte, nonché in relazione al capo 1), relativamente alle contestazioni ex artt. 314 e 328 cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME.
La sentenza ora impugnata riduceva la condanna di NOME COGNOME al risarcimento del danno nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME recano motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
3.1 il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, comma 1-bis, dl. n. 132 del 30 settembre 2021, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2021, n. 178, 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 7 e 8 Cedu, 11 Cost.
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe ritenuto utilizzabili i dati acquisiti a mezzo dei tabulati telefonici, rilevando con motivazione incongrua che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 2 marzo 2021, che ne sanciva la inutilizzabilità, non fosse applicabile nell’ordinamento nazionale, in quanto indeterminata, e non valutando, anche alla luce della disciplina transitoria evocata, che il dato tratto dai tabulati era l’unico elemento probatorio a carico dell’imputato, difettando per altro la gravità del reato.
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La Corte territoriale non avrebbe fatta corretta applicazione del diritto unionale, senza considerare che la sentenza della Corte UE ha valore vincolante, dal che l’inutilizzabilità dei dati acquisiti e utilizzati ai fini della decisione.
3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, 640, comma 2, cod. pen. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che in relazione alle condotte per le quali è intervenuta dichiarazione di non doversi procedere per estinzione a seguito di prescrizione, l’assenza di elementi probatori avrebbe dovuto condurre ad una assoluzione nel merito.
In particolare, erroneo sarebbe aver ritenuto certo il dato dell’ubicazione dell’utenza cellulare in relazione alle celle attivate, dal che l’illogicità de motivazione, non essendo decisivo il dato – che pure la Corte di appello richiama – della distanza delle celle agganciate dai luoghi di lavoro, difettando ogni valutazione tecnica in ordine alla copertura radioelettrica e in presenza di ipotesi in cui, a fronte della attivazione di celle distanti, l’imputato risultava presente presso l’ospedale.
Neanche alcuna valutazione è stata compiuta per verificare se l’imputato abbia svolto il proprio lavoro presso altra struttura della RAGIONE_SOCIALE, non risultando comprovato che vi sia stata una attività lavorativa inferiore al monte ore richiesto o una richiesta di straordinario indebita.
Inoltre, il quadro probatorio risulterebbe connotato da parzialità: il monitoraggio Gps risultava istallato solo su una delle tre autovetture in uso a COGNOME e i servizi di osservazione venivano svolti solo in relazione ad una delle abitazioni in uso, oltre che in relazione ad uno solo degli ingressi del nosocomio.
Da ciò dovrebbe trarsi l’evidenza della causa di proscioglimento nel merito, tanto più che non risulta esservi stata alcuna alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze o altra misura fraudolenta, richiesta dal comma 1-bis dell’art. 55quater, d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto in epoca successiva al tempo di commissione dei delitti.
Anche apodittica risulterebbe la motivazione nella parte in cui afferma che COGNOME avrebbe lasciato il badge presso il luogo di lavoro, per consentire a terzi, senza che vi sia prova a riguardo, di utilizzarlo con modalità fraudolenta in sua assenza.
Infine, vi sarebbe una contraddizione fra l’assoluzione intervenuta nel merito per tutte le ipotesi di truffa aggravata contestate con l’unica eccezione di quella di cui al capo 5), per la quale è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, con unico articolato motivo di ricorso, in ordine al capo 1) dell’imputazione, deduce la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 328 cod. pen., oltre che per vizio di motivazione.
NOME veniva prosciolto dal capo 1) per estinzione del reato a seguito di prescrizione dal Tribunale, statuizione confermata in secondo grado.
4.1 Lamenta il ricorrente che la ritenuta sussistenza della condotta sub capo 1), si fondi sulle dichiarazioni della testimone NOME, che avrebbe riferito però di un fatto collaterale, vale a dire di aver visto COGNOME nella fase preparatoria dell’ipotizzato intervento chirurgico nella sala piccola del nosocomio, oltre che su una generica informazione ricevuta de relato quanto alla identità del paziente, rimasto ignoto, come anche ignoto risultava anche il tipo di intervento, la durata dell’utilizzo della sala operatoria, l’oggetto della condotta appropriativa, come già rilevato dalla Corte di cassazione in sede cautelare, difettando così la verifica della offensività della condotta contestata.
Quanto alla contestata appropriazione e all’uso delle apparecchiature e dei materiali per l’intervento, rappresenta la difesa come difetterebbe il titolo di legittimazione del possesso, essendo l’imputato in modo giustificato fuori servizio, dunque in difetto del nesso funzionale necessario a poter disporre delle risorse pubbliche.
Difetterebbe quindi la qualifica soggettiva della condotta di peculato contestata e si riscontrerebbe una ipotesi di ne bis in idem rispetto alla sanzione irrogata in sede disciplinare.
4.2 Quanto al delitto di omissione di atti di ufficio, anche contestato al capo 1), per non aver redatto la cartella clinica e aver annotato nel registro delle operazioni quella eseguita, la difesa deduce che la motivazione impugnata, fondata sull’inerzia omissiva quale rifiuto implicito, contraddica la contestazione, oltre a configurare una omissione di atti di ufficio che richiederebbe una inesistente messa in mora, comunque una richiesta o un ordine di compiere l’atto.
Anche per questa condotta di reato sussisterebbe il profilo di insussistenza della qualifica soggettiva.
Il ricorso è stato trattato, con intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n.
199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, quello per NOME COGNOME complessivamente infondato.
Entrambi i ricorsi censurano la sentenza impugnata lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai delitti per i quali è intervenuta sentenza di proscioglimento per prescrizione, censurando la Corte territoriale per non avere dichiarato l’assoluzione nel merito.
Va chiarito che la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato conseguente ad una condanna in primo grado riguarda il solo NOME COGNOME, non anche NOME COGNOME, assolto in secondo grado dal capo 7), per insussistenza del fatto, e mai condannato per il capo 1), per il quale era intervenuta dichiarazione di estinzione del reato in primo grado, cosicchè per NOME COGNOME nessuna condanna in favore della parte civile era intervenuta in primo grado.
Cosicchè, le conclusioni della parte civile devono intendersi limitate al solo NOME COGNOME, quanto ai reati per i quali è intervenuta in primo grado sentenza di condanna agli effetti penali, ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, quindi, va premesso che sussiste la necessità della verifica, ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla pretesa della parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, per tutte le condotte per le quali era intervenuta condanna in primo grado ai fini penali e conseguente condanna al risarcimento del danno.
Trova a riguardo applicazione il principio fissato dalle Sezioni Unite, che hanno infatti avuto modo di precisare che all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, COGNOME, Rv. 244273).
Infatti, il che vale per NOME COGNOME, sussistendo la statuizione in ordine agli effetti civili, deve trovare applicazione il principio per cui, quando vi sia stat condanna in primo grado anche agli effetti civili, come nel caso in esame, il giudice dell’impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda anche valutando l’eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell’art. 530, comma 2, e non solo l’evidenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262175 – 01). Tale principio è stato anche ribadito da Sez. U, 28/03/2024, COGNOME, per guanto emerge dalla informazione provvisoria, in quanto in coerenza con i principi sanciti dall’art. 27 Cost., dall’art 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l’assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273.
Va anticipato che l’esame della Corte di appello risponde a tali parametri valutativi.
Quanto, invece, alle condotte per le quali è stata dichiarata la prescrizione fin dal primo grado, il che è accade per il capo 1), in relazione a NOME COGNOME, a buona ragione la Corte di appello richiama, al fol. 99, sempre le Sez. U, COGNOME, cit., per le quali in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
Nel caso in esame, come si leggerà, la Corte di appello effettua un approfondito esame dal quale emerge come non sia immediatamente constatabile l’assenza di responsabilità dell’imputato NOME COGNOME (sul punto fol. 99).
Venendo alle doglianze mosse con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, la Corte di appello offre una risposta corretta e non manifestamente illogica.
5.1 In ordine alle censure del primo motivo, guanto alla utilizzazione delle risultanze dei tabulati acquisiti, è di tutta evidenza che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Unione europea del 2 marzo 2021 – causa C-746/18, sia intervenuto il legislatore nazionale, proprio per regolare la disciplina transitoria,
relativa ai dati relativi al traffico telefonico antecedenti al d.l. 30 settembre 2021, n. 132, entrato in vigore il 30 settembre 2021
Come osservato da Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, rv. 282989 – 01 – che questo Collegio condivide e che la Corte di appello correttamente richiama – il dl. n. 132 del 2021 con l’art. 1 interviene sull’art. 132 d.lgs. 196/2003 con il fine, dichiarato nel preambolo, di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza 2 marzo 2021, limitando la possibilità di acquisizione di tabulati telefonici e informatici a determinate forme gravi di criminalità e introducendo un controllo giurisdizionale ex ante sulla richiesta del pubblico ministero (o una convalida successiva in caso di urgenza). In particolare, è stato riscritto il comma 3 all’articolo 132 cit., nel senso che: «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso i fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private».
Il decreto legge non prevedeva una norma transitoria: ciò determinava il dibattito sulla immediata efficacia della sentenza della CGUE e sul perimetro della stessa, anche con l’intervento della Corte di cassazione con la sentenza Sez. 5, n. 1054 del 06/10/2021, dep. 2022, a sua volta richiamata dalla Corte di appello che sul punto viene censurata dal ricorrente: ma, deve rilevare questa Corte, si tratta di un dibattito superato – come anche lo è la censura che lo ripropone – a seguito della successiva introduzione della norma transitoria, in sede di conversione (legge n. 178 del 2021).
Infatti, per un verso il testo viene integrato, sostituendo alla precedente formula «…ai fini della prosecuzione delle indagini» quella, più chiara, «…ove rilevanti per l’accertamento dei fatti»; viene precisata la natura autorizzatoria del decreto del giudice; viene introdotta la previsione espressa di inutilizzabilità. Soprattutto, il che rileva nel caso in esame, con l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 1 del dl. n. 132 del 2021, viene stabilito che i dati relativi al traf telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del dl. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura
penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi».
Si tratta, come osserva Sez. 5, Fusco, cit., di una deroga al principio tempus regit actum, per i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche acquisiti prima del 30 settembre 2021, il che è nel caso in esame, non solo perché tale profilo non è contestato, ma anche perché la sentenza di primo grado, fondata su tali tabulati, è emessa il 16 settembre 2021, fondando quindi su tabulati certamente acquisiti in precedenza.
Come correttamente rileva la Corte di appello (fol. 86) l’art. 55-quinquies cit. prevede una pena nel massimo di anni cinque di reclusione, superiore al limite edittale di anni tre che connota la gravità del reato e costituisce requisto per l’acquisizione dei tabulati, anche con decreto del pubblico ministero (modalità legittima secondo la legge in precedenza vigente).
Legittimata l’acquisizione dei dati, la norma transitoria richiede che gli stessi siano valutati solo «unitamente ad altri elementi di prova», introducendo una regola legale di valutazione della prova mutuata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in tema di chiamata di correo.
A riguardo, correttamente Sez. 5, Fusco, cit., evidenzia come “altri elementi di prova”, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).
Nel caso in esame la Corte di appello declina tale principio – affermato quanto alla norma transitoria in esame anche da Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285469 – 01 – evidenziando come ulteriori elementi di prova convergenti consistano nei servizi di osservazione, nel rilevamento Gps, nella videosorveglianza, nella dimora indicata dallo stesso imputato, nonché nelle prove dichiarative indicate dal Tribunale che attestavano come l’imputato fosse normalmente irreperibile nelle prime ore della giornata e come lo stesso non si trovasse presso altre strutture a svolgere l’attività lavorativa.
A fronte di tale motivazione, il motivo lamenta l’assenza di altri elementi di prova, senza confrontarsi con tale passaggio motivazionale, cosicché la censura risulta aspecifica, a fronte di una motivazione corretta e non manifestamente illogica.
5.2 In ordine al secondo motivo del ricorso, deve evidenziarsi come lo stesso sia aspecifico.
Si contesta l’efficacia probatoria dei dati tratti dai tabulati telefonici e, particolare, dalla ubicazione delle celle attivate per ricostruire la posizione dell’imputato.
A ben vedere, proprio l’esistenza di plurime fonti di prova dimostra come non solo il dato tratto dai tabulati, quanto alla ubicazione dell’utenza, ma prove dichiarative e attività investigative ulteriori consentivano di comprovare l’assenza dell’imputato dal posto di lavoro, il tutto oggetto di una capillare verifica da parte dei Giudici di merito, che non a caso hanno escluso la sussistenza del fatto in relazione a plurime giornate pure indicate nell’imputazione.
Questa doglianza ‘tecnica’ risulta, quindi, GLYPH inidonea a disarticolare l’argomentazione dei Collegi di merito, il che rende aspecifico il motivo sul punto, in quanto in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492 – 01).
Il che vale anche per le generiche doglianze relative ai servizi di osservazione parziali, quanto alla abitazione e all’ingresso del nosocomio, come anche all’apposizione del GPS ad una sola autovettura, doglianze che per un verso non si confrontano con le prove dichiarative che attestavano l’assenza di COGNOME nelle prime ore di servizio, come anche con il mancato uso del badge, in modo reiterato, che veniva sostituito dalla procedura – eccezionale ma nel caso dell’imputato di uso frequente – con attestazione a penna.
Le doglianze appaiono anche generiche, nel senso che non viene contestato caso per caso quale sia l’incidenza disarticolante del deficit di accertamento lamentato.
Quanto, poi, alla circostanza che non sarebbe comprovato che l’imputato non abbia svolto attività lavorativa presso altro nosocomio della RAGIONE_SOCIALE, della quale era dipendente, il motivo non si confronta con il contenuto – richiamato dalla Corte d’appello – delle prove dichiarative che escludevano una diversa ubicazione del luogo di lavoro (sempre fol. 86), facendo riferimento, in particolare, alla motivazione della sentenza di primo grado (foll. 37 e ss.), che chiariva come lo stesso imputato non avesse neanche comprovato la sua presenza presso il CTO (e non presso la sede propria, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) (fol. 46), né tantomeno fosse consentito un cambio di sede senza un provvedimento della RAGIONE_SOCIALE, così come previsto da contratto.
Tale asimmetria fra le argomentazioni della sentenza e i motivi di ricorso rende quest’ultimo fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, perché carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, COGNOME, Rv. 253849), in difetto di una critica puntuale al provvedimento (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
Pertanto, anche tale doglianza generica.
Manifestamente infondata è la doglianza che evoca l’evidenza della causa di proscioglimento nel merito, fondando sulla circostanza che solo successivamente alle condotte fu introdotto il comma 1-bis dell’art. 55-quater I. cit., che prevede che «costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dell stesso».
Correttamente la Corte di appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, evidenzia come il comma innovativo afferisca al licenziamento per ragioni disciplinari, mentre invece l’art. 55-quinquies, norma penale, già prevedeva che «fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto».
A riguardo correttamente la Corte territoriale richiama il principio per cui fra le «altre modalità fraudolente», che integrano il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione, previsto dall’art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra l’abusiva timbratura del proprio o dell’altrui “badge”, ovvero la consegna del proprio “badge” a colleghi per risultare falsamente in servizio o l’utilizzo del tesserino elettronico di altri dipendenti pubblici per attestarne la presenza in ufficio (Sez. 2, n. 45106 del 12/09/2019, De Murtas, Rv. 277774 – 01). In sostanza la successiva introduzione del comma 1-bis, da ultimo citato, non ha determinato nella fattispecie astratta penale alcun elemento di novità.
E anche non manifestamente illogico è il ritenuto utilizzo del badge da parte di terze persone in luogo dell’imputato, per certificarne la presenza in orario
antecedente a quello di effettivo ingresso in ospedale, trattandosi di una alterazione non realizzabile se non con la complicità di terzi allorché l’imputato non era presente in ospedale.
A riguardo, la sentenza di primo grado, riportata sul punto da quella ora impugnata ai foll. 60 e ss., chiarisce volta per volta se COGNOME avesse annotato manualmente (procedura eccezionale in sostituzione di quella elettronica, utilizzata però in plurime occasioni) ovvero a mezzo badge i suoi ingressi e le sue uscite.
E’ stato ritenuto, in modo non manifestamente illogico, dai Collegi di merito – a fronte della doglianza che contesta la rilevazione elettronica effettuata da terzi per conto e in luogo del ricorrente – che se la presenza in una ora specifica o in quella determinata giornata è esclusa dalle altre risultanze probatorie, COGNOME facesse ‘passare’ il badge a una terza persona, non potendo personalmente attestare elettronicamente, a differenza di quanto poteva fare nella modalità manuale «ora per allora».
Quanto poi, alla doglianza relativa alla circostanza che la Corte di appello abbia mandato assolto l’imputato per tutte le ipotesi di truffa, con l’eccezione non giustificata di quella del capo 5), questa Corte non rinviene la denunciata contraddizione: la Corte di appello chiarisce al fol. 98 che per i capi 2), 3) 4) e 6) il delitto di truffa va escluso in quanto non vi è la prova sufficiente che vi sia stata una assenza totale dal servizio o la presenza per un orario inferiore di servizio rispetto a quello contrattualmente previsto.
Ciò, invece, non accade per l’episodio del capo 5), in quanto la sentenza di primo grado, confermata da quella ora impugnata, accerta che COGNOME non si recò in ospedale, cosicché solo in tale caso derivava l’ingiusto profitto con altrui danno, integrante il delitto di truffa.
A fronte di tale corretta motivazione il motivo resta generico.
4.3 Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME.
Quanto al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, in ordine al capo 1) dell’imputazione, come anticipato, trova applicazione il principio consolidato espresso da Sez. U, COGNOME, non essendo correlata a tale reato alcuna condanna agli effetti civili, per cui l’assoluzione nel merito prevale su quella per estinzione per prescrizione solo e soltanto se tale causa risulti tale ictu ocu/i.
D’altro canto, quanto ai dedotti vizi di motivazione, deve evidenziarsi come proprio le Sez. U, COGNOME abbiano affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva
(principio confermato poi da Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, COGNOME, rv. 258670 – 01, ex multis).
5.1 Premesso che il quadro probatorio valutato dalla Corte di appello consiste nelle dichiarazioni di NOME e COGNOME, oltre che di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, le doglianze relative alla valutazione delle fonti di prova – la testimonianza di NOME e la sua collateralità, la natura de relato della ulteriore informazione relativa alla identità del paziente, l’omessa ricostruzione della causale dell’intervento, e così via – rifluiscono nel vizio di motivazione, non consentito per le esposte ragioni a fronte della genetica dichiarazione di estinzione del reato.
5.2 Quanto alle censure per violazione di legge in ordine alla natura appropriativa della condotta, la motivazione offerta dalla Corte di appello offre una delibazione che non consente di rilevare ictu ocull il vizio denunciato, dando sostanzialmente anche risposta alle ragioni che avevano determinato l’annullamento della ordinanza applicativa della misura cautelare da parte della Corte di cassazione, con la sentenza n.51371/2016 della Sezione Sesta penale.
In vero, seppur oggetto del peculato non può essere un bene immobile, l’attuale contestazione e la motivazione che si rinviene al fol. 51 della sentenza impugnata chiariscono che vi fu utilizzo della strumentazione chirurgica con necessità del «ricondizionamento» per uso successivo della sala operatoria.
A ben vedere la Corte territoriale riporta la deposizione della COGNOME, confortata, seppur in modo più generico, da COGNOME, che aveva visto l’imputato indossare la divisa da chirurgo – camice sterile, cuffietta, mascherina – nonché utilizzare un porta aghi con un ago e la pinza. La sentenza impugnata offre una corretta qualificazione giuridica della condotta quale peculato d’uso, quanto ai beni mobili, traendo da ciò la Corte di merito la prova di una apprezzabile lesione dell’interesse pubblico.
Si tratta di una ricostruzione che, in sé, non integra una violazione di legge caratterizzata dalla evidenza richiesta dalla norma processuale e interpretata da Sez. U, COGNOME, sussistendo una argomentazione che certamente non può ritenersi apparente, mentre la natura eventualmente manifestamente illogica o contraddittoria della stessa, trattandosi di vizi di motivazione, non può trovare ingresso in questa fase delibativa, per l’esposto principio di diritto.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
5.3 Quanto all’ulteriore profilo di impugnazione, richiamato anche in ordine al delitto di cui all’art. 328 cod. pen., deve evidenziarsi come sia del tutto irrilevante la circostanza che il soggetto si trovasse in stato di aspettativa per malattia. L’aspettativa, infatti, non costituisce una quiescenza o sospensione del rapporto di pubblico impiego, ma solo una sospensione dell’obbligo di prestare servizio e
permangono a carico dell’impiegato alcuni obblighi tra cui quello di mantenere una condotta conforme alle proprie funzioni, di mantenere il segreto di ufficio e di non incorrere in alcuno dei casi di incompatibilità (Sez. 6, n. 2460 del 16/06/1995, Aragona, Rv. 202444 – 01).
In ordine alla condotta di omissione di atto di ufficio, deve evidenziarsi come la condotta risulti oltremodo puntualizzata nell’imputazione, con riferimento alle fonti normative che obbligano il medico, pubblico ufficiale, alla redazione della cartella clinica e del registro operatorio, cosicchè si verte in tema di rifiuto di at di ufficio, previsto dall’art. 328, comma 1, cod. pen. e non in omissione di atti di ufficio, prevista dal secondo comma, che in vero non può trarsi dal mero riferimento all’inerzia omissiva ovvero al rifiuto implicito, espressione che la Corte utilizza proprio per riferirsi alla condotta del primo comma rinviando all’imputazione
D’altro canto, la stessa sentenza di questa Corte in fase cautelare richiamava in modo condivisibile Sez. 6, n. 15548 del 27/02/2009, Trio, Rv. 243686 – 01, per la quale integra il reato di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen., la condotta del primario ospedaliero che ometta di redigere la cartella clinica relativa ad un paziente temporaneamente sottoposto a cure di mantenimento e in attesa di trasferimento ad altra, più attrezzata, struttura ospedaliera, trattandosi di un atto d’ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di sanità (vanno nello stesso senso, con riferimento a referto medico, Sez. 7, n. 24248 del 2018, n.m., e alla cartella clinica, Sez. 6, n. 6075 del 2015, n.m.).
La cartella clinica, osserva tale ultima pronuncia, rappresenta, in maniera necessariamente congruente sul piano temporale con l’attività compiuta (Sez. 5, n. 37314 del 29/05/2013, P, Rv. 257198), l’indicazione di tutti gli interventi effettuati sul paziente, ed assolve a plurime funzioni, tutte fondate sulla necessità di ricostruire ex post, a qualsiasi fine, l’appropriatezza degli interventi, per valutarne gli effetti, la possibile sinergia con ulteriori iniziative sanitarie, e qui consentire l’adeguatezza di queste ultime, tutte comunque ricollegabili alla tutela della salute (Sez. 6, Trio , cit.) intesa nella sua accezione più ampia, che prescinde dalle esigenze di intervento immediatamente successivo per la prosecuzione delle cure, e comprende il necessario dovere informativo nei confronti del paziente su quanto effettivamente somministratogli o eseguito durante il ricovero. L’affidamento del paziente alla struttura sanitaria per le cure di cui ha necessità richiede l’esplicitazione di tutte le pratiche mediche sullo stesso compiute, al fine di armonizzazione delle successive cure, e di individuare, per l’ipotesi di effetti negativi, le possibili cause.
Non si rinviene, come osserva la Corte di appello, alcuna contraddizione fra la contestazione e la decisione, né tanto meno ragioni evidenti, di immediata
constatazione, che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a mandare assolto nel merito l’imputato.
Infine, del tutto inedita, in quanto non proposta con l’appello, è la doglianza relativa al bis in idem fra la sanzione penale e quella disciplinare.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita, per le violazioni di legge (per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, oltre che di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte d appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per altro il motivo, sul punto, è anche aspecifico, in quanto non consente a questa Corte di verificare la natura e la tipologia della sanzione disciplinare, oltre che la definitività della stessa, tanto più che nel caso in esame alcuna sanzione penale è stata irrogata e, dunque, non si pone il tema della proporzione e della doppia sanzione e dell’assorbimento in quella disciplinare della sanzione penale.
Ne consegue il rigetto del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME lo stesso è inammissibile e ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOME COGNOME va inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 04/07/2024