Falsa attestazione e generalità multiple: quando il passato non basta a condannare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di falsa attestazione: aver fornito in passato generalità diverse è sufficiente per provare la colpevolezza per una singola, specifica dichiarazione? Con una decisione chiara, la Suprema Corte ha stabilito che la risposta è no, ribadendo un principio fondamentale sulla necessità di una prova specifica per il fatto contestato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti di un individuo accusato del reato di falsa attestazione ai sensi dell’art. 495 del codice penale. L’imputato era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha proposto un ricorso diretto in Cassazione (il cosiddetto ricorso per saltum), lamentando un’errata applicazione della legge penale. La tesi dell’accusa si fondava su un semplice presupposto: poiché in passato l’imputato aveva fornito generalità diverse da quelle rese nell’occasione specifica oggetto del processo, ciò sarebbe bastato a ritenere integrato il reato.
La Decisione della Corte sulla falsa attestazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile.
Il cuore della decisione risiede nella distinzione rispetto a un precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente. In quel caso, l’oggetto della contestazione era una pluralità di episodi in cui l’imputato aveva fornito generalità sempre diverse, rendendo palese che almeno alcune di esse fossero false. Nel caso attuale, invece, la contestazione riguardava un singolo episodio di dichiarazione.
La Corte ha chiarito che il certificato dei rilievi dattiloscopici, da cui emergeva che l’imputato aveva usato dati identificativi diversi in passato, non costituisce di per sé prova della falsità della dichiarazione specifica oggetto del processo. Non si può escludere a priori, infatti, che proprio in quella circostanza l’imputato abbia detto la verità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che, per giungere a un giudizio di responsabilità, sono necessari “elementi significativi del carattere mendace delle generalità rese”. Il mero dato storico rappresentato da precedenti dichiarazioni difformi non è sufficiente. L’accusa deve provare la falsità della dichiarazione specifica attraverso altri elementi, come ad esempio:
* Generalità mai utilizzate in precedenza, nemmeno per richieste di permesso di soggiorno o protezione internazionale.
* Dati palesemente incongrui rispetto all’età apparente dell’individuo.
La Corte, pur riconoscendo che la motivazione del giudice di primo grado era basata su considerazioni “del tutto eccentriche” (come la presunta “somiglianza” dei nomi o l’uso di “alias”), ha sottolineato che tale vizio di motivazione non poteva essere esaminato in sede di ricorso per saltum, che è limitato alla violazione di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del diritto penale: la responsabilità penale è personale e deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio in relazione al fatto specifico contestato. Non è possibile fondare una condanna per falsa attestazione su una presunzione di colpevolezza derivante da comportamenti passati. La decisione impone all’accusa l’onere di dimostrare, con elementi concreti e specifici, la falsità della singola dichiarazione, tutelando l’imputato da conclusioni automatiche e non provate.
Se in passato ho fornito generalità diverse, sono automaticamente colpevole di falsa attestazione per una nuova dichiarazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il solo fatto di aver fornito in passato generalità diverse non è una prova sufficiente per dimostrare la falsità di una specifica e singola dichiarazione resa in un’altra occasione.
Cosa serve per provare il reato di falsa attestazione in un caso come questo?
È necessario che l’accusa fornisca elementi significativi che dimostrino il carattere mendace delle specifiche generalità rese, come ad esempio il fatto che siano palesemente incongrue rispetto all’età apparente o che non siano mai state usate prima, nemmeno per richieste di soggiorno o protezione internazionale.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto “manifestamente infondato” perché si basava su un’erronea applicazione della legge penale, pretendendo di dedurre la colpevolezza per un singolo episodio dalla semplice esistenza di precedenti dichiarazioni difformi, il che non costituisce prova del reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3903 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3903 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Bologna nel procedimento a carico di:
NOME nato in ECUADOR, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di Bologna
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna ricorre per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 495 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
Il motivo di ricorso, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale – frutto di un refuso deve ritenersi il riferimento anche alla lett. e) dell’art 606 comma 1 cod. proc. pen., che non può costituire motivo di ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 569 comma 3 cod. proc. pen. – in relazione alla possibilità di ritenere sussistente il reato di cui all’art. 495 cod. pen. sulla base del mero rilievo dell’aver, in passato, l’imputato fornito generalità diverse da quelle rese in occasione dei fatti in contestazione, è manifestamente infondato.
Il precedente di questa corte, richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, Rv. 279362-01), attiene infatti all’ipotesi in cui, oggetto di contestazione, siano una pluralità di episodi nei quali l’imputato fornisca generalità sempre diverse tra loro; caso per il quale questa Corte ha effettivamente rilevato che “Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero”.
Tale principio, tuttavia, non può essere esteso ai casi in cui l’oggetto della contestazione mossa all’imputato attenga ad un solo episodio di indicazione delle proprie generalità e dal certificato dei rilievi dattiloscopici emerga la pregressa declinazione di diversi dati identificativi non oggetto tuttavia di contestazione, non potendosi a priori escludere che, proprio nell’unica circostanza oggetto di addebito penale, l’imputato abbia fornito le proprie generalità corrette.
In tale ultima ipotesi, fermo restando la possibilità di pervenire comunque ad un giudizio di responsabilità anche laddove vi sia l’impossibilità di risalire alle generalità reali, laddove vi siano elementi significativi del carattere mendace delle generalità rese (ad es. generalità mai utilizzate in precedenza neanche per richiedere permesso di soggiorno o protezione internazionale, palesemente incongrue rispetto all’età apparente, ecc.), il mero dato rappresentato da precedenti dichiarazioni difformi non costituisce prova della sussistenza del reato.
La violazione di legge sostanziale, come dedotta dal ricorrente, non è pertanto configurabile, né sarebbe stato possibile dedurre, con il ricorso per saltum, l’illogicità della motivazione del primo giudice, pure emergente dal provvedimento impugnato che fonda l’assoluzione sulla base di considerazioni del tutto eccentriche, come la “somiglianza” dei diversi nominativi resi nel corso del tempo (che in realtà non è neanche tale, essendo rimasto invariato il solo nome e non il cognome) o il fatto che gli stessi potessero essere “alias”, legittimamente utilizzabili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/12/2025