Falsa attestazione: inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di falsa attestazione, chiarendo i limiti di ammissibilità del ricorso quando i motivi presentati risultano generici o meramente riproduttivi delle fasi precedenti del giudizio.
Il caso in esame riguarda la condanna di due soggetti per violazione dell’art. 374-bis c.p., relativo a false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria. La vicenda ruotava attorno alla falsità di un’attività lavorativa e alla consapevolezza degli imputati circa la qualifica di forze dell’ordine delle persone aggredite durante i fatti contestati.
Il reato di falsa attestazione e la prova del fatto
Uno dei punti centrali della decisione riguarda la natura del reato di falsa attestazione. La difesa sosteneva che il reato non potesse dirsi consumato senza un utilizzo concreto della documentazione recante le false attestazioni. Tuttavia, i giudici di merito avevano già chiarito che la condotta illecita si perfeziona a prescindere dall’uso effettivo dei documenti falsi nel procedimento.
La Cassazione ha confermato questo orientamento, sottolineando come la falsità dell’attività lavorativa dichiarata fosse stata ampiamente provata nei primi due gradi di giudizio. La riproposizione di una diversa ricostruzione dei fatti in sede di legittimità, senza apportare nuovi elementi critici, rende il ricorso inammissibile.
La genericità dei motivi di ricorso
Un ricorso viene considerato generico quando non instaura un confronto effettivo con le valutazioni espresse dal giudice di merito. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le medesime tesi difensive già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare analiticamente i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata.
La Corte ha evidenziato che la denuncia di difetto di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La mancanza di una disamina critica delle argomentazioni fornite dai giudici di secondo grado determina inevitabilmente il rigetto del ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 616 c.p.p. La Corte ha rilevato che i motivi relativi all’accertamento della responsabilità e al trattamento sanzionatorio erano stati formulati in modo apodittico. Non è stato offerto alcun elemento idoneo a scardinare la motivazione puntuale della sentenza di appello, specialmente per quanto riguarda la consapevolezza degli imputati di agire contro appartenenti alle forze dell’ordine.
Inoltre, la genericità si è estesa anche alla contestazione della gravità della condotta e alla determinazione della pena. In assenza di un confronto specifico con i criteri seguiti dal giudice di merito, la Cassazione non può intervenire sulle scelte sanzionatorie, che restano di competenza esclusiva del merito se adeguatamente motivate.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i soggetti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza ricorda l’importanza di strutturare i ricorsi per Cassazione su basi tecniche solide, evitando la semplice ripetizione di argomenti fattuali già ampiamente vagliati. La falsa attestazione rimane un reato di pericolo che l’ordinamento tutela con rigore per garantire la genuinità degli atti destinati alla giustizia.
Quando un ricorso per falsa attestazione è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ovvero si limitano a riproporre la propria versione dei fatti senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza d’appello.
Il reato di falsa attestazione richiede l’uso del documento falso?
No, secondo la giurisprudenza consolidata, il reato si consuma a prescindere dall’utilizzo concreto della documentazione che contiene le false attestazioni.
Cosa rischia chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto delle proprie istanze, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1699 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1699 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che i motivi di ricorso relativi, il primo all’accertamento della responsabilità p di cui all’art. 374 bis c.p. ed il secondo al trattamento sanzionatorio sono stati form modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, sen alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che hanno adeguatamente respinto la diversa prospettazione difensiva sulla falsità dell’att lavorativa del COGNOME e sulla consumazione del reato a prescindere dall’utilizzo in concreto d documentazione recante le false attestazioni(vedi pp. 4,5 e 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento all confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la consapevolezza del appartenenza alle forze dell’ordine delle persone aggredite e minacciate, è evidentement inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni sentenze di merito in punto di gravità della condotta e determinazione della pena, determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammeole.
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presid nte