Falsa attestazione: inammissibilità del ricorso
Il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie posta a tutela della fede pubblica e della corretta identificazione dei soggetti da parte delle autorità. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso in materia penale, sottolineando come la reiterazione di argomenti già affrontati nel merito porti inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Il reato di falsa attestazione e il giudizio di merito
Nel caso in esame, un’imputata era stata condannata per aver fornito generalità non corrispondenti al vero. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza della Corte d’Appello basandosi su tre pilastri: l’incertezza sull’identificazione dell’autrice della condotta, la contestazione della recidiva e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, tali doglianze non hanno superato il vaglio di ammissibilità.
La questione dell’identificazione dell’imputata
Uno dei punti centrali riguardava la correttezza della motivazione circa l’attribuzione del reato. La giurisprudenza è chiara nel ritenere che, se il giudice di merito ha fornito una ricostruzione logica e supportata da elementi probatori validi, il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione dei fatti. La falsa attestazione è un reato che si consuma nel momento in cui la dichiarazione mendace viene resa, e la prova dell’identità può derivare da molteplici riscontri processuali.
I limiti del sindacato di legittimità
La Suprema Corte ha evidenziato che i motivi proposti erano “riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati”. Questo significa che il ricorso non presentava elementi di novità o errori di diritto evidenti, ma cercava semplicemente di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, operazione vietata nel nostro ordinamento.
Recidiva e benefici di legge
Anche per quanto riguarda la recidiva e la sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero applicato correttamente i criteri normativi. La sospensione della pena, in particolare, non è un automatismo ma richiede una valutazione prognostica sulla futura astensione dal commettere reati, valutazione che nel caso di specie era stata negata con argomentazioni giuridicamente solide.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. I giudici hanno rilevato che le contestazioni della difesa erano già state disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Quando una sentenza d’appello risponde puntualmente alle critiche della difesa, il ricorso successivo che si limita a ripetere le stesse tesi senza evidenziare un vizio logico specifico della sentenza impugnata deve essere dichiarato inammissibile. Tale inammissibilità comporta, per legge, anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve necessariamente concentrarsi su errori di diritto o su vizi motivazionali macroscopici. La mera riproposizione di questioni di fatto, specialmente in temi delicati come la falsa attestazione, non trova spazio nel giudizio di legittimità. La decisione funge da monito sulla necessità di una formulazione tecnica e specifica dei motivi di ricorso, pena l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie oltre alla conferma della condanna.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete motivi già esaminati in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può rivalutare questioni di fatto già correttamente risolte dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Si può ottenere la sospensione condizionale della pena per falsa attestazione?
Sì, ma la concessione dipende dalla valutazione del giudice sulla gravità del fatto e sulla probabilità che il soggetto non commetta altri reati in futuro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 993 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 993 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all’art. 495 c.p.;
Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso – che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione in merito all’individuazione dell’imputata quale autrice della condotta di reato contestata, la correttezza della motivazione in merito al giudizio relativo alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, ed infine la mancanza assoluta di motivazione in merito al giudizio relativo all’applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 164 comma quarto c.p.p. – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vd. pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento al primo motivo di ricorso; pag. 4 e 5 in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022