Falsa attestazione identità: la Cassazione conferma la condanna
La questione della falsa attestazione identità rappresenta un tema delicato nel diritto penale, specialmente quando si intreccia con il controllo del territorio e la sicurezza pubblica. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante un soggetto trovato in possesso di oggetti atti ad offendere che aveva fornito generalità false alle autorità. La sentenza ribadisce confini chiari tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I fatti e il procedimento
La vicenda trae origine da un controllo di polizia durante il quale un cittadino veniva trovato in possesso di strumenti atti a offendere senza alcuna giustificazione valida. In tale occasione, il soggetto forniva dichiarazioni mendaci sulla propria identità a un pubblico ufficiale. Il Tribunale di primo grado, all’esito di un giudizio abbreviato, aveva accertato la responsabilità penale per i reati previsti dall’art. 4 della legge 110/1975 e dall’art. 495 del codice penale. La Corte di Appello di Torino aveva successivamente confermato tale decisione, rigettando le doglianze della difesa.
La decisione sulla falsa attestazione identità
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’erronea applicazione della legge penale. La tesi difensiva si basava sull’articolo 49 del codice penale, sostenendo l’esistenza di un reato impossibile: secondo il ricorrente, la polizia giudiziaria non sarebbe stata effettivamente ingannata dalla falsa dichiarazione, rendendo l’azione priva di offensività. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tale motivo di ricorso non consentito. La questione dell’inganno o della sua mancanza costituisce infatti una circostanza di fatto che è stata già ampiamente analizzata ed esclusa dai giudici di secondo grado.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di intangibilità degli accertamenti di fatto in sede di legittimità. La Corte di Appello aveva già chiarito che non vi erano elementi per ritenere che gli agenti non fossero stati tratti in inganno. Poiché il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si rivalutano le prove o le dinamiche fattuali, la doglianza è stata dichiarata inammissibile. Il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione fornita nel provvedimento impugnato, senza potersi sostituire al giudice di merito nella ricostruzione degli eventi.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna per falsa attestazione identità e porto di oggetti atti ad offendere, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che tenga conto dei limiti rigorosi del giudizio di Cassazione, evitando ricorsi basati su questioni di fatto già risolte nei gradi precedenti.
Cosa accade se si forniscono generalità false a un pubblico ufficiale?
Si incorre nel reato di falsa attestazione previsto dall’articolo 495 del codice penale, che comporta una condanna detentiva e conseguenze penali permanenti sul casellario giudiziale.
Si può richiedere alla Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può rivalutare i fatti o le prove, ma può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50329 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del 5 ottobre 2021 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di porto ingiustificato oggetti atti ad offendere e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui agli artt. 4 legge 110/1975 e 495 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, che lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla falsa applicazione dell’art. 49, secondo comma, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto poggia su una circostanza di fatto esclusa dal giudice di secondo grado (si veda pag. 3 della motivazione del provvedimento impugnato in cui la Corte di Appello esclude la circostanza secondo la quale la Polizia Giudiziaria non sia stata ingannata dalla falsa dichiarazione resa dall’imputato) e che non è suscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.