Falsa Attestazione Identità: la Cassazione Conferma la Condanna
Fornire false generalità a un pubblico ufficiale è un reato serio. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il caso in esame riguarda proprio un’ipotesi di falsa attestazione identità, dove i motivi di ricorso sono stati giudicati troppo generici e fattuali per poter essere accolti.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una sentenza del Tribunale di Torino, che affermava la responsabilità penale di un individuo per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, previsto dall’art. 495 del Codice Penale. La condanna veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza di condanna. Il suo ricorso si basava su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha presentato due motivi di ricorso, entrambi respinti dalla Suprema Corte perché ritenuti inammissibili.
Primo Motivo: Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
Il ricorrente lamentava una presunta violazione dell’art. 495 c.p. e un vizio nella motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che tali censure erano in realtà delle semplici doglianze di fatto. L’imputato, cioè, non contestava una errata applicazione della legge, ma cercava di proporre una diversa ricostruzione dei fatti, già ampiamente e correttamente valutata dai giudici di merito. Questo tipo di critica non è ammessa in sede di legittimità, dove il ruolo della Corte è quello di controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove.
Secondo Motivo sulla falsa attestazione identità e le attenuanti
Il secondo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo inammissibile. La motivazione della Corte d’Appello sul punto è stata ritenuta sufficiente, logica e basata su un’adeguata valutazione degli elementi difensivi. La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, e la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando la natura del giudizio di cassazione. I giudici hanno chiarito che il ricorso era costituito da “mere doglianze in punto di fatto”, riproponendo questioni già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. La motivazione della Corte d’Appello è stata definita “esente da vizi”. Per quanto riguarda le attenuanti, la decisione del giudice di merito era “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione”, avendo preso in adeguata considerazione le argomentazioni della difesa. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un intervento della Corte di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze immediate e significative per il ricorrente: in primo luogo, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, conformemente all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce con fermezza che la Corte di Cassazione non è una terza istanza per rivalutare i fatti, ma il custode della corretta applicazione della legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a criticare la ricostruzione dei fatti già valutata dai giudici di merito (cosiddette ‘doglianze in punto di fatto’), oppure non rispettano i requisiti formali previsti dalla legge.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, stabilita dal giudice, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione delle prove fatta dal giudice di appello?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare le prove o i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42697 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24 maggio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 495, cod. pen, è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, la cui motivazione risulta, dunque, esente da vizi;
che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è inammissibile, inerendo al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza della Corte di appello);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.