Falsa attestazione identità: perché la verità tardiva non salva dalla condanna
Fornire generalità false a un pubblico ufficiale è un atto che può avere conseguenze legali molto gravi. Spesso si pensa che correggere spontaneamente l’errore poco dopo possa cancellare il reato, ma la giurisprudenza è molto rigida su questo punto. La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il caso di una falsa attestazione identità e chiarisce i confini della responsabilità penale.
I fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino da parte della Corte di Appello di Bari, la quale aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 495 del codice penale per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale.
Il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una mancata valutazione delle critiche mosse in sede di appello. In particolare, la difesa sosteneva che la successiva ammissione delle corrette generalità avrebbe dovuto attenuare o escludere la rilevanza penale del fatto, considerando anche le argomentazioni già esposte nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come i motivi presentati fossero una mera riproposizione di quanto già discusso e correttamente respinto dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che il ricorso non presentava una critica argomentata alla sentenza, limitandosi a una sterile ripetizione di concetti non specifici.
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso e dei profili di colpa nella sua presentazione.
le motivazioni
La parte centrale della decisione risiede nella qualificazione giuridica del delitto. La Corte ha ribadito che la falsa attestazione identità è un reato istantaneo. Questo significa che il reato si consuma integralmente nel preciso istante in cui il soggetto rilascia la dichiarazione non veritiera sulle proprie generalità.
Non rileva, ai fini della punibilità, che il soggetto decida successivamente di riferire i propri dati corretti. Tale ammissione tardiva non cancella l’illecito già compiuto. Nel caso specifico, i giudici hanno inoltre osservato che l’ammissione della verità è avvenuta solo dopo che gli operatori di polizia giudiziaria avevano già avviato gli accertamenti, rendendo il ravvedimento dell’imputato del tutto inutile e privo di efficacia scriminante.
le conclusioni
Il provvedimento in esame conferma un orientamento consolidato: la tutela della fede pubblica e l’affidabilità delle dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali sono prioritarie. Chi fornisce dati falsi non può sperare nell’impunità semplicemente ritrattando in un secondo momento, specialmente se la correzione è indotta dall’imminente scoperta della verità da parte delle autorità. La natura istantanea del reato di falsa attestazione identità impone la massima attenzione e correttezza sin dal primo contatto con le forze dell’ordine, pena una condanna penale e pesanti sanzioni pecuniarie accessorie.
Cosa succede se dichiaro un nome falso alla polizia?
Si commette il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale previsto dall’art. 495 del codice penale, che punisce chiunque dichiari il falso sulla propria identità o qualità personali.
Rettificare il nome falso esclude la condanna?
No, perché si tratta di un reato istantaneo che si perfeziona al momento della bugia. La correzione successiva è irrilevante, specie se avviene dopo l’inizio dei controlli di polizia.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7778 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7778 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appell di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato condanNOME per il reat di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità di cui all’art. 495 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la viola dell’art.606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla mancata valutazione delle censure m con l’atto di appello è manifestamente infondato e reiterativo, perché basato su argoment che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Il delitto in esame è reato istantaneo che si consuma al momento della dichiarazione non veritiera sulle proprie generalità, a prescindere dalla successiva ammissione de indicazioni identificative; ammissione che, nel caso del ricorrente, è seguita all’accertam in corso degli operatori di polizia giudiziaria che l’ha resa anche inutile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declarat d’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colp relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 200 versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.