Falsa attestazione identità: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di falsa attestazione identità, previsto dall’articolo 495 del codice penale, punisce chiunque dichiari il falso a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito importanti aspetti procedurali relativi all’impugnazione delle sentenze di condanna per questa fattispecie, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Il caso e la condanna
Un imputato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver fornito generalità non veritiere. Avverso la sentenza della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione denunciando un vizio di motivazione e la violazione di legge. Le contestazioni riguardavano principalmente il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la mancata disapplicazione della recidiva.
La valutazione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso si limitava a riproporre pedissequamente le medesime doglianze già espresse in appello. Tale condotta rende il motivo di ricorso non specifico, ma meramente apparente. La Cassazione ha ricordato che il ricorso non può essere una semplice ripetizione dell’appello, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale verso la sentenza impugnata.
Falsa attestazione identità e poteri del giudice
Nella determinazione della pena per il reato di falsa attestazione identità, il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità. Gli articoli 132 e 133 del codice penale forniscono i criteri guida per graduare la sanzione in base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole. Se il giudice fornisce una motivazione congrua e fa riferimento agli elementi decisivi del caso, la sua scelta non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sulla natura generica delle contestazioni difensive. In particolare, è stato osservato che, nonostante il ricorso menzionasse formalmente la recidiva nell’epigrafe, non era presente alcuna argomentazione critica specifica all’interno del testo volta a confutarne l’applicazione. Inoltre, la graduazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono stati ritenuti correttamente eseguiti dai giudici di merito, i quali hanno assolto l’onere motivazionale attraverso un richiamo puntuale ai fatti di causa.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che, in tema di falsa attestazione identità, la difesa non può limitarsi a contestazioni generiche sulla severità della pena, ma deve dimostrare l’esistenza di vizi logici o giuridici macroscopici nella motivazione della sentenza di merito per sperare in un accoglimento in Cassazione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché i motivi sono considerati non specifici e privi della necessaria funzione di critica verso la sentenza impugnata.
Il giudice può decidere liberamente l’entità della pena?
Il giudice ha discrezionalità nella determinazione della pena, ma deve rispettare i criteri degli articoli 132 e 133 c.p. e fornire una motivazione logica basata sui fatti.
È possibile contestare la recidiva in Cassazione?
Sì, ma occorre presentare argomentazioni critiche specifiche e non limitarsi a citarla nell’intestazione del ricorso senza approfondire le ragioni della contestazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51113 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva e all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è indeducibile perché ‘ondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatte dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra ne discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si ved particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Precisato che, al di là dell’epigrafe del motivo di ricorso, nessuna argomentazione critica si riferisce specificamente al riconoscimento della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.