Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37424 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
Presidente Ð
Relatore –
Sent. n. sez. 1065/2025
UP Ð 30/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa cittˆ in data 2 luglio 2024 che ha condannato lÕimputato NOME, NOME, per il reato di cui allÕart. 337 cod. pen. (capo a), nonchŽ per il reato di cui allÕart. 495 cod. pen. (capo b), alla pena di due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge art. 606, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al capo b), emergendo dalla sentenza impugnata che lÕimputato avrebbe dichiarato di chiamarsi NOME e che dai successivi accertamenti è emerso che le sue esatte generalitˆ corrispondevano proprio a quelle di NOME.
In definitiva, lÕimputato sarebbe stato condannato per avere dichiarato le sue esatte generalitˆ, come emerso dalle successive verifiche neppure meglio specificate.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, essendo stata applicata per il reato di cui al capo a), punito dallÕart. 337 cod.pen., la pena della reclusione per la durata di anni due e mesi due, di gran lunga superiore al minimo edittale pari a mesi sei di reclusione e come tale sproporzionata al fatto.
Il ricorso va rigettato per infondatezza del primo motivo e inammissibilitˆ del secondo.
Innanzitutto, deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza della Corte di appello vi è un errore materiale nella parte in cui si afferma che lÕimputato avrebbe dichiarato le generalitˆ di NOME corrispondenti a quelle risultanti dagli accertamenti successivamente espletati attraverso il riscontro dei riscontri dattiloscopici.
Dalla sentenza di primo grado e dagli stessi motivi di appello che non mettevano in discussione tale circostanza, risulta chiaramente ed indiscutibilmente che lÕimputato aveva prima fornito le generalitˆ di NOME, nato in Francia il DATA_NASCITA, e che solo successivamente le aveva rettificate in quelle di NOME.
Le generalitˆ dichiarate in occasione del controllo stradale sono, pertanto, indubbiamente diverse da quelle che lo stesso imputato ha poi dichiarato essere quelle vere, avendo giustificato la differente verbalizzazione con lÕassunto che si sarebbe trattato di un equivoco, avendo inteso riferirsi alle generalitˆ del proprietario dellÕautovettura che stava guidando.
Tale assunto, sconfessato dagli agenti operanti, non è stato ritenuto fondato perchŽ sfornito di prove.
Deve essere ricordato che per lÕorientamento di legittimitˆ oramai consolidato, che questo Collego condivide, il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri è integrato dalla condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte
fra loro diverse, in merito alle proprie generalitˆ non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalitˆ del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020 COGNOME NOME, Rv. 279362).
Nel caso in esame, trattandosi di false dichiarazioni rese nello stesso giorno in cui sono state verbalizzate, ai fini della prova della integrazione della fattispecie di reato prevista dallÕart. 495 cod. pen. è sicuramente irrilevante stabilire quali siano quelle vere, essendo certo che almeno una delle due difformi dichiarazioni delle proprie generalitˆ sia falsa.
Il secondo motivo è inammissibile per genericitˆ, atteso che il Giudice d’appello ha applicato correttamente i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. per determinare l’entitˆ della sanzione nei confronti del ricorrente tra i quali è contemplata anche la gravitˆ del fatto.
La sentenza impugnata, infatti, ha analiticamente indicato le ragioni poste a base di tale decisione, evidenziando la gravitˆ della fuga a bordo di una moto con superamento di plurimi incroci con semaforo rosso, addirittura salendo sul marciapiede, oltre che valorizzando le lesioni subite dallÕagente che lo inseguiva.
E’ stata cos’ offerta una motivazione che, sul punto, è completa e del tutto immune da vizi logici o giuridici.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME