Falsa attestazione: i rischi di un ricorso generico
Il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie grave che richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra l’articolo 495 e l’articolo 496 del codice penale, sottolineando come la genericità dei motivi di ricorso possa condurre inevitabilmente all’inammissibilità.
Il caso: la condanna per falsa attestazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato previsto dall’art. 495 c.p., ovvero la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la condotta illecita. La difesa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e chiedendo che il fatto venisse riqualificato nella meno grave ipotesi di cui all’art. 496 c.p. (false dichiarazioni sull’identità).
La distinzione tra falsa attestazione e false dichiarazioni
Il punto centrale della controversia riguardava la natura della dichiarazione resa. Mentre l’art. 495 c.p. punisce chi attesta falsamente la propria identità in un atto destinato a confluire in un documento pubblico, l’art. 496 c.p. ha una portata sussidiaria e si applica quando la condotta non rientra in fattispecie più gravi. La ricorrente sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato il rifiuto di questa diversa qualificazione giuridica.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nell’aspecificità delle doglianze presentate. Secondo i giudici, la ricorrente non ha rispettato i requisiti imposti dall’art. 581 c.p.p., omettendo di esplicitare il ragionamento critico necessario per contrastare la decisione impugnata. Il ricorso si è limitato a una riflessione teorica sui rapporti tra le due norme, senza però confrontarsi con i fatti specifici accertati nei gradi precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dell’impugnazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ribadendo che un ricorso è inammissibile non solo quando è indeterminato, ma anche quando manca di correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. L’atto di impugnazione non può ignorare il percorso logico-giuridico del giudice di merito; deve invece smontarlo punto per punto. Nel caso di specie, la difesa ha proposto un approccio critico puramente astratto, che non ha scalfito la ricostruzione dei fatti che ha portato alla condanna per falsa attestazione.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento evidenziano le pesanti conseguenze di una strategia difensiva non sufficientemente ancorata al dato processuale. Oltre alla conferma della condanna, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma che, in sede di legittimità, non è sufficiente invocare una diversa qualificazione giuridica, ma è necessario dimostrare puntualmente l’errore logico o giuridico commesso dai giudici di merito nella valutazione del caso concreto.
Cosa si intende per ricorso aspecifico in Cassazione?
Si verifica quando i motivi di impugnazione non contestano direttamente le ragioni della sentenza, limitandosi a critiche generiche o teoriche.
Qual è la differenza tra l’articolo 495 e 496 del codice penale?
L’articolo 495 punisce le false attestazioni in atti pubblici, mentre il 496 riguarda dichiarazioni mendaci rese fuori da tali atti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51136 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51136 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie altri;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui si lamenta vizio di motivazione quanto al mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 496 cod.pen. – è aspecifico in quan ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pe perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitar ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di r per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Il ricorso, infatti, è del tutto generico, risolvendosi i riflessione di matrice puramente teorica sui rapporti tra le fattispecie cli cui agli artt. 495 cod. pen. e non contrastando il ragionamento in fatto che ha condotto la Corte di merito a valutare correttamerte la qualificazione del fatto come attuata dal pubblico ministero e d Giudice di prime cure.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023. GLYPH ,