Falsa attestazione e identificazione biometrica: la decisione della Cassazione
La falsa attestazione della propria identità davanti a un pubblico ufficiale costituisce un reato grave che mina la certezza dei rapporti tra cittadino e Stato. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità dei rilievi dattiloscopici come strumento di prova insuperabile per confermare la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
Il caso della falsa attestazione dell’identità
La vicenda trae origine dalla condotta di un soggetto che, in molteplici occasioni, ha fornito generalità diverse alle autorità. Nonostante i tentativi di sviare le indagini sulla propria identità, gli inquirenti hanno proceduto all’identificazione certa attraverso l’analisi delle impronte digitali.
L’importanza dei rilievi dattiloscopici
I rilievi dattiloscopici rappresentano un pilastro della prova scientifica nel processo penale. Nel caso in esame, la corrispondenza delle impronte ha permesso di collegare univocamente il soggetto alle diverse identità dichiarate, rendendo vana ogni difesa basata sulla semplice negazione dei fatti.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato come i motivi addotti fossero eccessivamente generici e privi di un reale confronto critico con le motivazioni espresse nella sentenza di appello.
Conseguenze della genericità del ricorso
Presentare un ricorso privo di specificità non solo ne preclude l’esame nel merito, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie significative. In questo caso, oltre alle spese processuali, è stata comminata una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che l’accertamento della responsabilità per il reato di cui all’art. 495 c.p. era fondato su basi solide. L’identificazione avvenuta tramite impronte digitali in ogni occasione in cui erano state fornite generalità differenti costituisce una prova oggettiva e inconfutabile. La mancanza di argomentazioni specifiche volte a scardinare tale ricostruzione ha reso il ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la prova scientifica, se non validamente contestata, blinda l’accertamento della verità processuale. La condotta di chi fornisce false generalità viene punita severamente, specialmente quando la tecnologia biometrica permette di smascherare il tentativo di occultamento dell’identità con assoluta certezza.
Cosa accade se si forniscono false generalità a un pubblico ufficiale?
Si configura il reato di falsa attestazione previsto dall’articolo 495 del codice penale, punibile con la reclusione.
Come viene accertata l’identità in caso di dichiarazioni contrastanti?
L’autorità giudiziaria utilizza i rilievi dattiloscopici, ovvero le impronte digitali, per identificare con certezza il soggetto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1712 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all’accertamento della responsabilità per il reato al capo b) previsto dall’art. 495 c.p è manifestamente infondato oltre che generico, essen stato precisato che l’identificazione è avvenuta sulla base dei rilevi dattiloscopici in volte in cui sono state declinate le generalità differenti;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni sentenza di merito, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex a t. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
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