Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6463 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6463 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili rispettivamente dei di furto aggravato e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso COGNOME ed il secondo motivo del ricorso COGNOME, con i quali i ricorrenti denunciano erronea applicazione della legg penale in relazione rispettivamente alla quantificazione della pena ed al diniego d concessione delle attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanz aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 1 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
Considerato che il primo motivo del ricorso COGNOME, con il quale il ricorrent denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen., oltre essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianz in fatto, è manifestamente infondato, in ragione della sussistenza degli element costitutivi di reato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrent secondo il quale gli agenti di p.g. non sarebbero stati tratti in inganno dalla pro condotta, nel caso di specie, vi era, in realtà, da parte del COGNOME, il tentat evitare un accertamento della violazione delle prescrizioni cautelari (come correttamente chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso il 14 gennaio 2026
Il consigliere estensore
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Il Presidente