Falsa attestazione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie delicata che richiede una difesa tecnica precisa, specialmente in sede di legittimità. La recente pronuncia della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come debba essere strutturato un ricorso e su quali siano i doveri di motivazione del giudice di merito in ordine alla determinazione della pena.
Il caso della falsa attestazione a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per aver reso dichiarazioni mendaci sulla propria identità a un pubblico ufficiale, violando l’art. 495 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un’eccessiva severità nel trattamento sanzionatorio e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato una carenza fondamentale: la genericità dei motivi di ricorso, i quali non entravano in un reale confronto critico con le ragioni espresse dalla Corte d’Appello.
La determinazione della pena e il minimo edittale
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’obbligo di motivazione sulla misura della pena. Secondo la giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, se il giudice di merito stabilisce una sanzione prossima al minimo edittale, non è tenuto a illustrare minuziosamente ogni singolo passaggio logico. In questi casi, la scelta del giudice è considerata implicitamente congrua, a meno che non emergano palesi irragionevolezze. La discrezionalità del magistrato, pur restando vincolata ai parametri dell’art. 133 c.p., gode di un margine di sintesi quando la pena non si discosta significativamente dal limite più basso previsto dalla legge.
Il diniego delle attenuanti generiche
Per quanto concerne le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p., la Cassazione ha ribadito che il loro diniego non richiede l’esame di tutti i parametri possibili. È sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per escludere il beneficio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata, che il ricorrente non ha saputo scardinare con argomentazioni specifiche, limitandosi a censure astratte.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, per la manifesta infondatezza dei motivi relativi al calcolo della pena, data la vicinanza al minimo edittale. In secondo luogo, per la genericità intrinseca del ricorso, che non ha saputo opporre critiche puntuali alla sentenza di secondo grado. Tale mancanza di specificità impedisce alla Cassazione di entrare nel merito della questione, portando inevitabilmente alla chiusura del procedimento con esito sfavorevole per il ricorrente.
Le conclusioni
Questa sentenza sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che non si limiti a contestazioni formali, ma che sappia analizzare profondamente le motivazioni dei giudici di merito. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende evidenzia il rischio di presentare ricorsi privi di fondamento concreto. Per chi affronta un’accusa di falsa attestazione, è essenziale comprendere che la via del ricorso in legittimità richiede un rigore argomentativo elevatissimo.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che impedisce l’esame dei motivi nel merito e comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Il giudice deve sempre motivare dettagliatamente la pena inflitta?
No, se la pena è fissata in misura prossima al minimo edittale, la motivazione può essere sintetica e non richiede un’analisi specifica di tutti i parametri.
Come vengono valutate le attenuanti generiche dalla Cassazione?
La Cassazione verifica solo se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logica per il loro diniego, basandosi sugli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1244 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 20 luglio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., commesso in Casteldaccia il 14 giugno 2014;
considerato che il proposto motivo, con il quale si censura l’operata determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in riferimento alla quantificazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a rilievi articolati senza alcun confronto critico con il tenore delle ragioni ostese a sostegno della statuizione sul punto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ed è, comunque, manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402) e che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il Presidente