Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6623 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6623 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bar che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 495, 61, comma 1, n. 2, cod. p cui al capo 5);
considerato che:
– il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 495 cod. pen. e il motivazione, segnatamente in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e dell’offensività fatto – è manifestamente infondato poiché «nel delitto di falsa attestazione inerente ad una q personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine per dall’autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta del consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico uffici indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico» (Sez. 5, n. 2676 del 5/11/202 Dell’Orno, Rv. 282650 -01) e del privo di specificità in ordine al difetto di offensività del f
– il secondo motivo – che denuncia l’illogicità della motivazione circa l’omessa valuta degli elementi decisivi ai fini dell’esclusione del dolo – non contiene una effettiva censura di l alla decisione impugnata ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternati apprezzamento dell’occorso (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/01/2026.