Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28536 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 870/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
UP Ð 04/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 15203/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a SantÕAnastasia il 28 novembre 1956;
avverso la sentenza del 25 marzo 2025 dal Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ
del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto NOME COGNOME dal reato a lui ascritto (artt. 495 cod.
pen., in riferimento agli artt. 46, 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000) per non aver commesso il fatto.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo, con un unico motivo di censura, la contraddittorietˆ e la manifesta illogicitˆ della motivazione, nella parte in cui il Tribunale avrebbe escluso la responsabilitˆ dellÕimputato ritenendo la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione non riconducibile al COGNOME e ci˜, sostiene il Procuratore, senza considerare le regole sul concorso morale e il vantaggio conseguito dallÕimputato dalla falsitˆ della dichiarazione.
1. Il ricorso è infondato.
Al COGNOME è contestato di aver compilato e sottoscritto, il 18 gennaio 2021, depositandolo presso la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, il modulo prestampato contenente l’autocertificazione art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, necessaria per l’ammissione agli esami della patente nautica, dichiarando
“, ma sottacendo di aver riportato, in precedenza, due condanne a pena detentive non inferiori a tre anni, ostative, ai sensi della norma richiamata, al rilascio della patente.
L’imputato, nel corso del suo esame, disconoscendo la firma apposta, ha negato di aver sottoscritto quel modulo, riferendo di essersi rivolto, per espletare le pratiche prodromiche all’ammissione agli esami, all’autoscuola Royal di Casandrino, alla quale aveva consegnato la sua precedente patente nautica.
Gli esiti della consulenza disposta hanno confermato che sia la scrittura di riempimento del modulo contenente l’istanza, sia la firma apposta in calce allo stesso sono da ritenersi apocrife.
Da ci˜ lÕassoluzione per non aver commesso il fatto, ritenendo il Tribunale che non si potesse escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che, come affermato dall’imputato, egli si fosse affidato per il rinnovo ad un’autoscuola e che il modulo, poi, fosse stato redatto – previa compilazione e falsificazione della sua firma – dal personale della stessa.
Il Procuratore ricorrente deduce lÕillogicitˆ della motivazione offerta, nella parte in cui, si sostiene, il Tribunale non avrebbe considerato le regole sul concorso morale e il vantaggio conseguito dallÕimputato dalla falsitˆ della dichiarazione.
La deduzione è infondata.
In linea di principio, effettivamente, ai fini della verifica della paternitˆ di un documento, non è necessario che il suo autore sia individuato mediante la sottoscrizione apposta in calce allÕatto, essendo sufficiente che egli sia identificabile in virtù di eventuali ulteriori elementi contenuti nel documento o in esso richiamati (Sez. 5, n. 26182 del 20/05/2010, COGNOME, Rv. 247902; Sez. 5, n. 3310 del 11/02/1983, Ereddia, Rv. 158479).
CosicchŽ, proprio in forza dei principi sul concorso morale invocati dal Procuratore ricorrente, è ben ipotizzabile una fraudolenta concertazione tra lÕimputato e lÕagenzia (per fornire la falsa attestazione) o, parallelamente, unÕomessa informazione di circostanze rilevanti da parte del COGNOME.
Ma tanto, in assenza di specifica dimostrazione, rimane una mera possibile ipotesi, non suffragata da alcun riscontro probatorio, inidonea a superare quel ragionevole dubbio correttamente invocato dal Tribunale, rappresentando lÕautonoma compilazione del modulo da parte dellÕagenzia non una remota eventualitˆ, astrattamente formulabile, ma una concreta possibile evenienza effettivamente riscontrata nelle emergenze processuali.
NŽ, dÕaltronde, in assenza di ulteriori elementi di fatto, di sicuro valore indiziante, è possibile fondare lÕaccertamento della responsabilitˆ alla luce del criterio del (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286792).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Cos’ deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME