Falsa Attestazione Età: la Cassazione Conferma la Validità dell’Esame del Polso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di falsa attestazione età, fornendo importanti chiarimenti sulla validità delle prove scientifiche, come l’esame radiografico del polso, per determinare l’età di un imputato. La decisione ribadisce principi consolidati sia sulla valutazione delle prove che sulla concessione dei benefici di legge.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Nello specifico, l’imputato aveva dichiarato un’età inferiore a quella reale. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La presunta inaffidabilità dell’esame diagnostico utilizzato per accertare la sua età anagrafica, sostenendo che il margine di errore intrinseco della procedura minasse la certezza della sua colpevolezza.
2. Il diniego ingiustificato dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
L’Analisi della Corte sulla falsa attestazione età
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni.
Il Primo Motivo: La Prova dell’Età e la sua Validità
Il ricorrente contestava la sentenza per insufficienza e contraddittorietà della motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Il fulcro dell’argomentazione difensiva era il margine di errore dell’esame radiografico del polso, un esame comune per la determinazione dell’età ossea.
La Corte ha respinto questa tesi, chiarendo che il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità non consiste in una mera opinione sulla validità di una prova scientifica, ma deve emergere da un contrasto logico all’interno della sentenza stessa o con le cosiddette ‘massime di esperienza’.
Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, i giudici hanno affermato che l’esame radiografico del polso è uno strumento del tutto idoneo per l’accertamento dell’età, poiché permette di valutare il processo di accrescimento dell’organismo. Tale prova è pienamente utilizzabile, specialmente quando, come nel caso di specie, i documenti di identità forniti dall’imputato sono di dubbia efficacia identificativa.
Inoltre, la Corte ha definito il motivo di ricorso ‘aspecifico’, poiché la difesa non aveva considerato che i giudici di merito avevano basato la loro decisione non solo su un singolo esame, ma su una pluralità di metodi di accertamento.
Il Secondo Motivo: Il Diniego dei Benefici di Legge
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva negato i benefici sulla base di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato, evidenziando la ‘reiterazione di condotte illecite’ (tra cui dichiarazioni di false generalità e violazioni in materia di stupefacenti).
Secondo la Cassazione, tale giudizio è tipicamente di merito e non sconfina nell’illogicità quando, come in questo caso, non si limita a considerare la gravità astratta del reato, ma esamina l’impatto dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato. La decisione dei giudici di merito era quindi basata su aspetti soggettivi e sulla personalità del ricorrente, in modo logico e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza non può estendersi a una rivalutazione delle prove acquisite nel processo. Il suo compito è limitato a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, senza poter controllare la rispondenza della motivazione alle risultanze processuali. Nel caso specifico, l’uso di un esame radiografico per determinare l’età rientra pienamente nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, supportata da una solida giurisprudenza. In secondo luogo, la valutazione per la concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena deve tenere conto della personalità complessiva del reo. La reiterazione di comportamenti illegali, anche di natura diversa, è un indice rilevante della sua propensione a delinquere e può legittimamente fondare una prognosi negativa, giustificando così il diniego dei benefici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida importanti principi. Conferma che, in assenza di documenti certi, le prove scientifiche come l’esame del polso sono strumenti validi ed efficaci per l’accertamento dell’età nel processo penale. Inoltre, sottolinea che la concessione dei benefici di legge non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti relativi alla condotta e alla personalità dell’imputato. La decisione finale, quindi, ribadisce l’inammissibilità dei ricorsi che cercano di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, riproponendo questioni già adeguatamente valutate nelle sedi precedenti.
Un esame radiografico del polso è una prova valida per determinare l’età di un imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’esame radiografico del polso è uno strumento idoneo per l’accertamento dell’età, in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo. È particolarmente utile quando i documenti di identità sono di efficacia incerta.
È possibile contestare una condanna basandosi solo sul margine di errore di un esame scientifico?
No. Secondo la Corte, un motivo di ricorso basato su un vizio di motivazione è infondato se si limita a criticare il margine di errore di una prova scientifica senza dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà nel ragionamento complessivo del giudice, il quale potrebbe aver basato la sua decisione su molteplici elementi.
Perché possono essere negati i benefici come la sospensione condizionale della pena?
Un giudice può negare tali benefici sulla base di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e della sua capacità a delinquere. La reiterazione di condotte illecite, anche di diversa natura (come false dichiarazioni e reati in materia di stupefacenti), può essere considerata un indice di pericolosità sociale che giustifica il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4719 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME alias NOME (cui: CODICE_FISCALE) nato in GUINEA EQUATORIALE il 04/04/2002 avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d’appello di Torino
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge, nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale facendo leva sul margine di errore dell’esame diagnostico utilizzato per rilevare la reale età dell’imputato, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
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che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. anche tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale, richiamato dal giudice di merito, secondo cui in tema di accertamento dell’età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l’esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l’efficacia identificativa e fidefacente (Sez. 5, n. 8908 del 05/11/2021, Fall COGNOME, Rv. 282822 01; conf.:N. 9493 del 2006 Rv. 233883 – 01, NI. 38379 del 2003 Rv. 225961 – 01, N. 18336 del 2003 Rv. 225211 – 01, N. 16946 del 2015 Rv. 263448 – 01);
Rilevato che comunque il primo motivo di ricorso non si confronta né con la circostanza che la motivazione di primo grado, confermata da quella ora impugnata, faceva riferimento a plurimi metodi di accertamento e non ad uno solo, cosicchè il motivo è anche aspecifico;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione degli stessi argomentazioni logiche e ineccepibili la reiterazione di condotte illecite (dichiarazione di false generalità e violazione della disciplina in tema di stupefacenti) secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione: il che è avvenuto senza manifeste illogicità nel caso in esame;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ‘ento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.