Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1798 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1798 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza deliberata in data 23 gennaio 2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condanNOME l’imputato a pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. per avere attestato falsamente, in occasione della presentazione dell’istanza di rinnovo della patente nautica, il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 37 D.M. n. 146 del 2008 e, in particolare di non avere mai riportato condanne a pena superiore a tre anni di reclusione.
La Corte territoriale riteneva che la precedente sentenza, anche se frutto di un procedimento definito ndel medesimol patteggiamento ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. pen., dovesse essere considerata come una sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 445 del medesimo codice, con conseguente obbligo per l’imputato di
renderne conto, in sede dì attestazione dei requisiti previsti dall’art. 37 D.M. 146/2008, in quanto anche la mancanza di un espresso provvedimento di riabilitazione imponeva comunque di tenerla in considerazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME, per il tramite del suo difensore di fiducia.
2.1. Con l’unico motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 483 cod. pen. e alla legge 241/2006, violazione di norma processuale in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Deduce che, in ordine alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione, applicata nei confronti dell’imputato a seguito di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stato concesso indulto per complessivi mesi 5 giorni 23 e che la relativa pena è stata dichiarata estinta, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 28 maggio 2013; inoltre, la domanda di rinnovo della patente nautica è stata presentata, in data 12 Aprile 2022, quando erano decorsi oltre tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (28 novembre 2013); entrambe le circostanze avrebbero dovuto essere considerate in ordine al profilo soggettivo della condotta ascritta e la sentenza impugnata è carente di motivazione sul punto; la necessità di autocertificare i “requisiti morali” era, infine, sottolineata nello stampato in caratteri “piccoli” e i giudici avrebbero dovuto valutare la possibilità che l’imputato non se ne fosse accorto.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale in relazione agli art. 444, 445 cod. proc. pen. nonché in relazione al combiNOME disposto degli artt. 47 e 37 D.M. 146/2008, oltre che vizio di motivazione. Deduce che: ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi e che, a tale proposito, sarebbe erronea l’affermazione della Corte territoriale secondo cui occorrerebbe distinguere tra la nozione di giudizio e quella di procedimento; inoltre, la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile, in data 28 novembre 2013, mentre la richiesta di rinnovo della patente nautica era intervenuta nell’aprile 2022 e dunque, decorsi oltre tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di talchè la patente avrebbe dovuto essere rinnovata, senza neppure la necessità di un provvedimento di riabilitazione, come anche ritenuto dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3084/2021, che aveva ritenuta non necessaria l’emissione di un espresso provvedimento di riabilitazione; il falso sarebbe stato, comunque, inidoneo ad ingannare la fede pubblica e privo di effetti sulla funzione documentata dell’atto; non era stato considerato che, relativamente alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione, era stato concesso indulto nella misura di mesi 5 e giorni 23
con la conseguenza che la pena da espiare non era superiore ad anni tre e che tale circostanza avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione per valutare la sussistenza della buona fede del dichiarante.
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione dolendosi della mancata considerazione di circostanze influenti ai fini dell’applicazione della suddetta norma, in ragione della buonafede dell’imputato, condanNOME ad una pena effettiva da espiare inferiore ad anni tre, della non necessarietà della riabilitazione e del tempo decorso tra la data di irrevocabilità della sentenza e la data di presentazione della richiesta dì rinnovo della patente.
2.4. Con un quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla entità della pena.
Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.L’imputato è stato condanNOME per non avere indicato, nella domanda volta ad ottenere il rinnovo della patente nautica, di avere riportato condanna a pena detentiva di anni tre mesi quattro di reclusione a seguito di patteggiamento ex articolo 444 cod proc pen.
Risulta, tuttavia, dal certificato del casellario che in relazione alla medesima suddetta pena l’imputato ha ottenuto il beneficio dell’indulto nella misura di mesi cinque e giorni 23 successivamente dichiarata estinta (giusta ordinanza del Tribunale di Salerno del 28 maggio 2013).
L’applicazione di tale beneficio, e la successiva estinzione di pena, hanno concretamente inciso sulla determinazione della pena residua da espiare facendola scendere al di sotto del limite dei tre anni previsto dall’art. 37 del D.M. n. 146 del 2008 ai sensi del quale «Non possono conseguire la patente nautica, né la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione».
Per effetto della concessione del beneficio dell’indulto, l’imputato non è risultato condanNOME ad una pena effettiva da espiare superiore ai tre anni e tale circostanza fa venire meno la materialità del reato contestato che richiede, per la
sua integrazione siccome dalla norma destiNOME ad integrare la fattispecie penale, una condanna a pena superiore a tre anni oltre che, sicuramente, la prova dell’elemento soggettivo del reato che ha natura inequivocamente solo dolosa (Sez. 5, n. 1284 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 275300 – 01).
Del resto, anche in altre peculiari ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la natura necessariamente dolosa del reato di cui all’art. 483 cod. pen. porti a far ritenere l’esclusione del delitto quando non sia certo il dato dell’elemento soggettivo ed anzi questo si fondi su una eventuale colposa omissione di ulteriore indagine del privato, negligente per non essersi magari meglio informato sui caratteri della dichiarazione da rendere (cfr., in tema di moduli prestampati non chiaramente intellegibili da compilarsi in sede di autocertificazione, Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888).
Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non sì è confrontata con la ricostruzione degli elementi costitutivi del reato avendo omesso di considerare che l’imputato era stato si condanNOME a pena di anni tre e mesi quattro di reclusione con sentenza di patteggíamento ma che tuttavia rispetto alla pena di mesi 5 giorni 23 di reclusione era stato concesso l’indulto e che con ordinanza successiva era stata dichiarata l’estinzione della pena in relazione a tale segmento di pena.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata perché fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ I fatto non sussiste. Così è deciso, 14/11/2025