Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39159 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39159 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Vico Equense (NA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Teano (NA) DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12 dicembre 2024 della Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate in atti, conclude per l’inammissibilità dei ricorsi; udito, per il ricorrente COGNOME, il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO i quale si riporta a tutti i motivi chiedendone l’accoglimento, e, per il ricorrent COGNOME, il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale si riporta a tutt motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 12 dicembre 2024 ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Napoli, concedendo agli imputati il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna dei
ricorrenti alla pena di giustizia per il delitto di cui agli articoli 110 e 481 cod. p a loro ascritto con riferimento alla falsa attestazione contenuta nella segnalazione certificata di inizio attività (di seguito S.C.I.A.) del 06/09/2016 e nella relazio tecnica asseverata, presentate per la modifica di alcune opere ricomprese dell’originario progetto di ristrutturazione del Lido Nettuno.
In specie, secondo quanto ritenuto dal Tribunale che aveva solo in parte condiviso la prospettazione accusatoria, falsamente attestando:
che l’area non fosse sottoposta a vincolo idrogeologico;
che non vi fosse necessità di sottoporre la variante alle procedure di valutazione di incidenza ambientale (VIA) o alle rispettive verifiche di assoggettabilità, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche dell’intervento di riqualificazione, consistente nella ristrutturazione della zona bar e ristorante e nel mutamento della destinazione di uso di diverse strutture con la realizzazione di vere e proprie unità abitative, cosiddette “camere di ospitalità”.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono separati ricorsi tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso di NOME COGNOME, articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte, cui era stata sottoposta la medesima questione, avrebbe errato nell’escludere la dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento al cambio di destinazione d’uso, costituente fatto nuovo mai contestato all’architetto COGNOME, invece in modo illogico ritenuto implicitamente contenuto nell’imputazione (si cita Cass., sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020).
Nella stessa sentenza di primo grado -pag. 21- è affermato che nella SC.I.A., che pure si assume falsa, si attesta che lo stato dell’immobile era conforme allo stato di fatto legittimato dal permesso di costruire n. 45/2014, laddove invece la contestazione aveva ad oggetto esclusivamente la configurazione strutturale delle camere e la loro concreta realizzazione. In definitiva la Corte (e cosi il Tribunale), pur non rilevando modifiche strutturali, ha ipotizzato una sostanziale modifica della destinazione d’uso verso una finalità alberghiera, che avrebbe richiesto una variante al permesso di costruire, nonostante le “camere d’accoglienza” fossero già previste nel progetto iniziale non vi fossero elementi per dubitare della legittimità del permesso.
Vi è poi da aggiungere che la sentenza impugnata viola anche i principi convenzionali in punto di prevedibilità della condanna, non potendo pretendersi
che l’imputato debba desumere un fatto falso non espressamente contestato, il disposto di cui all’articolo 481 cod. pen. richiedendo una puntuale correlazione tra attestazione e fatto.
3.2. Col secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli articoli 159 e 161 cod. pen., nonché 129 cod. proc. pen. poiché la Corte non avrebbe correttamente rilevato la maturazione di una causa estintiva, non potendo spiegare effetto ai fini della sospensione del termini prescrizionali i rinvii dispos con ordinanze non richiamate in sentenza e di conseguenza non impugnabili (si cita Cass.pen., sez. 1, n. 11100 del 07/02/2006).
3.3. Col terzo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione al disposto di cui all’articolo 481 cod. pen. e alla disciplina extrapenale di riferimento di cui agli artt. 22 e 23 ter del Dpr 380 del 2001, in quanto, da una parte, se è vero che la relazione di accompagnamento alla S.RAGIONE_SOCIALE ha natura di certificato in ordine la descrizione dello stato dei luoghi, non può non considerarsi che nel caso in esame la conformità agli strumenti urbanistici non è attestata dal COGNOME ma deriva direttamente dal preventivo rilascio del permesso di costruire, dall’altra il mutamento di destinazione d’uso rilevante è solo quello che comporta uno spostamento dell’immobile dalla originaria classe funzionale a un’altra, mentre nel caso di specie l’immobile è rimasto comunque nella categoria turistico – ricettiva di cui alla lett. a -bis d ll’art. 23 ter cit.
Ricorso di NOME COGNOME, articolato in cinque motivi.
4.1. Anche quest’ultimo ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché 481 cod. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione sul relativo motivo d’appello, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento alla pretesa modifica della destinazione d’uso.
Difatti il Tribunale, come già evidenziato nell’atto d’appello, indugia sulla presenza del vincolo idrogeologico e sull’esigenza della valutazione di incidenza ambientale, ma in definitiva – sostanzialmente accedendo alla tesi difensiva secondo la quale in merito ai citati profili di difformità non potesse riteners integrato il fatto tipico di cui all’articolo 481 cod .pen. trattandosi al pi un’erronea valutazione tecnica ma non di una falsa attestazione – argomenta al netto dei predetti profili tecnici e introduce un nuovo tema di pretesa difformità individuato nella modifica di destinazione (delle c.d. camere di ospitalità) a uso abitativo, fatto estraneo alla contestazione che aveva riguardo esclusivamente alla difformità strutturale delle camere.
Aggiunge, che comunque non basta sostenere, come fa irragionevolmente la Corte territoriale, che tale difformità ulteriore potesse essere desunta dal tenore complessivo dell’imputazione, in quanto occorre considerare le componenti strutturali della tipicità oggettiva della fattispecie di cui all’art. 481 cod. pen. senso che se l’atto asseritamente falso non fa riferimento ad un determinato fatto non può essere tacciato di falsità rispetto a questo.
Rileva infine che il ragionamento della Corte, oltre a scontrarsi irrimediabilmente con i principi convenzionali in punto di prevedibilità della condanna, risulta viziato in quanto intrinsecamente contraddittorio poiché l’affermazione circa la desumibilità del falso dal tenore complessivo dell’intera imputazione e non solo del capo per il quale è intervenuta la condanna, trascura la circostanza che la contestazione mossa all’AVV_NOTAIO trova il proprio fondamento nella presunta falsità del permesso di costruire n. 45/2014, rilasciato a prescindere da alcun contributo del ricorrente, sul quale invece questi si è trovato a basare le proprie conclusioni tecniche, e che, in ogni caso, per i capi dell’originaria rubrica aventi ad oggetto quest’ultima imputazione non è intervenuta alcuna condanna e comunque non erano contestati al COGNOME.
4.2. Col secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod proc. pen., la violazione dell’art 125, comma 3, cod. proc. pen., ìn quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare in relazione ai motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod proc. pen., la violazione dell’art. 481 c.p. quanto alla ritenut sussistenza dell’elemento soggettivo non essendo consentito tacciare di falsità un giudizio valutativo.
Oltre che per evidenti ragioni di diritto sostanziale, ciò che determina la lamentata violazione di legge, l’argomento, sottoposto con i nuovi motivi d’appello, è stato totalmente preterrnesso dalla Corte territoriale, che pur dando atto dal tempestivo deposito dei motivi nuovi, con i quali l’appellante si soffermava sulla natura valutativa delle dichiarazioni tacciate di falsità, nella trama motivazionale non affronta minimamente siffatta doglianza.
Difatti, nell’atto di appello (pag. 6) e nei motivi nuovi, si evidenziava, che:
non era intervenuta alcuna modifica di destinazione d’uso rilevante ai sensi dell’alt 23 bis e 23 ter TUE, atteso che lo stabilimento balneare, così come l’attività alberghiera connessa alle citate camere di accoglienza, rientra nella classe degli insediamenti turistici; si tratta infatti di categorie omogenee, le cui modifiche si risolvono in meri cambi d’uso, giuridicamente irrilevanti date le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici (si cita in tal senso Consiglio di Stato, sezione 1, 25 maggio 2012);
il permesso di costruire, cui era estranea la prestazione professionale del COGNOME, autorizzava proprio la trasformazione delle cabine spogliatoio in camere di accoglienza, come si ricava anche dalle prescrizioni della Soprintendenza riportate nel permesso di costruire allegato al ricorso;
la scelta di procedere con RAGIONE_SOCIALE invece che con variante è frutto di una valutazione che poggia su una base di giudizio certa, l’originario permesso di costruire col quale era già stata autorizzata l’edificazione delle camere di accoglienza, come tale non può essere tacciata di falsità.
Tuttavia nessuno di questi argomenti ha trovato riscontro nella sentenza impugnata neppure in via indiretta.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione agli articoli 586 cod. proc. pen e 159 cod. pen., poiché la Corte non avrebbe correttamente rilevato la maturazione di una causa estintiva, non potendo spiegare effetto ai fini della sospensione del termini prescrizionali i rinvii dispos con ordinanze non richiamate in sentenza e di conseguenza non impugnabili.
In tal senso si assume che non è dato comprendere se la mancata menzione in sentenza delle ordinanze, unitamente al loro presupposto costituito dal rinvio dell’udienza, sì asintomatico della scelta della Corte di revocarle o di modificarne il contenuto.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod proc. pen., la violazione dell’art 481 in relazione all’art. 23 ter, del dpr 380 de 2001, e il connesso vizio di motivazione la Corte territoriale avendo omesso di pronunciarsi sul relativo motivo.
La conformità agli strumenti urbanistici, peraltro nemmeno oggetto di contestazione da parte del PM, non è stata attestata dal ricorrente, ma deriva dal preventivo rilascio del permesso di costruire che prevedeva le camere di ospitalità, di talché non è integrata la condotta tipica di cui all’articolo 481 cod. pen.; in ogn caso l’attestazione incriminata cadeva esclusivamente sulle modifiche delle opere in questione (camere d’ospitalità) non certo sulla destinazione d’uso, corrispondente a quella impressa nel permesso di costruire.
Infatti mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’art 23 ter del dpr 380 del 2001, è solo quello che assegna l’immobile ad una diversa categoria funzionale, mentre nel caso in discorso l’immobile sarebbe sempre rimasto nella categoria turistico-ricettiva di cui alla lettera a bis) de medesimo articolo.
Di tale ultima questione giuridica non vi sarebbe traccia nella sentenza della Corte territoriale.
4.5. Col quinto motivo di ricorso, deduce ulteriore violazione di legge in relazione all’art 481 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie.
Aggiunge che la Corte territoriale nell’affermare che era stata acclarata la falsità della RAGIONE_SOCIALE anche in ordine alla esclusione della presenza del vincolo idrogeologico e alla necessità della valutazione di impatto ambientale, ha travisato la decisione del Tribunale che – a pagina 22 nella sentenza – aveva invece concluso trattarsi di profili tecnici molto delicati e controversi non necessariamente frutto di mendacio, ma piuttosto derivanti da una diversa valutazione dei tecnici, dunque di un errore, affermando invece la consumazione del falso solo con riguardo alla destinazione d’uso delle camere d’accoglienza.
Parallelamente non risulta affrontata dalla Corte la questione della contraddittorietà dell’assunto accusatorio in ordine alla sussistenza, a questo punto in re ipsa, del dolo in capo al ricorrente, a fronte della intervenuta assoluzione del committente, l’unico ad essersi evidentemente avvantaggiato degli effetti del presunto falso imputato ai tecnici.
Infine evidenzia che la stessa natura definitoria della disposizione di cui all’art 23 ter del dpr 380 del 2001, già analizzato nei precedenti motivi, rileva anche ai fini della disciplina di cui all’articolo 47, comma 3, cod. pen., la soluzione tecnica prescelta dal ricorrente configurandosi al più quale errore sulla fonte penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono manifestamente infondati e generici i motivi primo e secondo dedotti dal COGNOME e i motivi primo, terzo e quinto del COGNOME.
2.11 primo motivo dedotto dal COGNOME, speculare al primo motivo del COGNOME, che attiene alla violazione degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e il fatto ritenuto in sentenza è generico per difetto di specificità estrinseca in quanto puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti e risolti dalla Corte di appello e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2.1. È generico perché ripropone, senza alcuna apprezzabile novità critica, le stesse doglianze svolte avverso la sentenza del primo giudice, in questo modo esponendosi ad inammissibilità per aspecificità. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 39598 del 30/09/2004 Ud., Rv. 230634 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 19951 del 15/05/2008 Ud., Rv. 240109 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud., Rv. 255568 01; Sez. 6 – , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud., Rv. 281521 – 01; Sez. 4 , Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud., Rv. 286468 – 01).
La sanzione trova fondamento nell’esigenza di porre il giudice della impugnazione in condizione di individuare i capi ed i punti del provvedimento che si intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con specifico riferimento alla concreta situazione giudicata e non già con prospettazioni che, per la loro astrattezza e genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, V, Rv. 267011; Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 262455; Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257434; Sez. 6, n. 31462 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256303; Sez. 4, del 01/04/2004, Distante, Rv 228586).
2.2. Non si confrontano i ricorrenti con la decisione impugnata laddove, a fronte dell’analogo motivo di gravame, la Corte ha motivatamente escluso che il rilevato mutamento della destinazione d’uso dell’area correlato all’inizio delle opere e proseguito anche con quelle successivamente realizzate, volte a sanare le difformità dal permesso di costruire, mutamento deliberatamente sottaciuto nella relazione asseverata presentata unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si trovasse rispetto al fatto contestato in rapporto di eterogeneità, in quanto, da una parte non era rilevabile alcuna immutazione radicale del fatto contestato nei suoi elementi essenziali tali da creare un radicale pregiudizio dei diritti della difesa, poichè, al di là del confronto puramente letterale fr contestazione e sentenza, tenuto conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza degli imputati, si trattava di un elemento agevolmente ricavabile in via induttiva; dall’altra, proprio il punto specifico della modifica di destinazione d’uso, laddove era risultato che le originarie cabine in legno stagionali ed amovibil«
erano state trasformate in camere per l’accoglienza, dunque chiaramente trasformate in unità abitative, aveva costituito uno degli aspetti principali dell’istruttoria sul quale i ricorrenti avevano avuto ampia possibilità di difendersi e si erano effettivamente difesi.
Osserva il collegio che, del tutto correttamente, la Corte di merito ha fatto applicazione del consolidato insegnamento del giudice di legittimità in virtù del quale la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quel contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2 – , Sentenza n. 21089 del 29/03/2023 Ud., Rv. 284713 02; Sez. 6, Sentenza n. 54457 del 17/11/2016 Ud., Rv. 268957 – 01)
Nel caso in esame la Corte ha quindi ritenuto di poter superare la doglianza con riferimento ad argomenti squisitamente fattuali, quale in particolare il fatto che i ricorrenti si fossero ampiamente difesi anche sul punto, oltretutto, come risulta dalla sentenza del Tribunale attraverso l’esame di svariati consulenti tecnici di parte, punto quest’ultimo sul quale non è stata sviluppata in questa sede di legittimità alcuna autonoma critica; risultando soltanto riproposte una serie di considerazioni, anche in parte eccentriche, ancorate al fatto che non vi è stata con riferimento alle altre numerose imputazioni, sia in materia edilizia che di falso, delle quali erano chiamati a rispondere soggetti diversi dagli odierni imputati, alcuna istruttoria, in quanto, nel corso nelle medesimo dibattimento, ne è stata soltanto dichiarata la prescrizione previo stralcio delle relative posizioni, ciò che tuttavia non esclude affatto l’accesso dei ricorrenti al fascicolo nella sua integralità ed è comunque irrilevante alla luce della specifica istruttoria svolta, di cui si dà atto nelle sentenze di merito.
Sono manifestamente infondati anche il secondo motivo di ricorso del COGNOME e il terzo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, coi quali si assume la pretesa maturazione del termine prescrizionale in epoca antecedente alla definizione del secondo grado di giudizio, non potendo spiegare effetto ai fini della sospensione dei termini prescrizionali i rinvii disposti con ordinanze non richiamate in sentenza e di conseguenza non impugnabili.
Va premesso che i ricorrenti non contestano le ragioni o la natura delle sospensioni ed il conseguente effetto, sotto questo profilo, sui termini di prescrizione, ma il solo dato formale della mancata ripetizione delle ordinanze nel corpo della sentenza impugnata.
Questa Corte ritiene pacificamente che, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogniqualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa” (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, COGNOME, Rv. 279861; Sez. 4, n. 40309 del 04/10/2007, Impero, Rv. 237783 – 01; Sez. 5, n. 12453 del 23/02/2005, COGNOME, Rv. 231694 – 01; di recente, Sez. 1, 24/06/2024, n.29264; Sez. 3, Sentenza n. 28566 del 2025, non massimate).
Pertanto, in mancanza di contestazioni specifiche in merito all’idoneità delle ipotesi di rinvio a determinare la sospensione dei termini di prescrizione, in base alle risultanze in atti, il termine di prescrizione massimo, tenuto conto che il delitto di cui all’articolo 481 cod.pen., per cui si procede è punito con pena massima non superiore a sei anni, calcolato l’aumento ex. art. 161 cod. pen. per effetto degli atti interruttivi e dei giorni di sospensione nel corso dei vari gradi del giudizio, deve individuarsi nel 14 gennaio 2025, data successiva alla definizione del secondo grado di giudizio.
Analogo giudizio di manifesta infondatezza deve esprimersi con riguardo al quinto motivo del COGNOME con cui si deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione afferente l’elemento soggettivo del delitto in contestazione, comunque, l’errore sulla legge extra penale integrativa della fattispecie avuto riguardo alla natura definitoria della disposizione di cui all’art 23 ter del dpr 380 del 2001, in materia di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
4.1. Con riguardo alla questione dell’elemento soggettivo, si rileva la aspecificità estrinseca del motivo, dunque la sua genericità, posto che il ricorrente in primo luogo non si confronta con le ragioni esposte dai giudici di merito, che necessitano di una lettura congiunta laddove il Tribunale ha ben chiarito che il delitto in questione costituisce un reato proprio degli autori della certificazione, nel caso di specie i tecnici, dunque il COGNOME e il COGNOME, i quali, proprio in virtù delle rispettive specifiche qualità professionali erano ben consapevoli sia delle questioni sottostanti la relazione asseverata allegata alla SCIA che delle preg resse vicissitudini del complesso edilizio, per cui è escluso, sotto questo profilo, qualsiasi difetto di consapevolezza nel rilascio della certificazione non corrispondente al vero. In piena coerenza con siffatta ricostruzione la Corte d’appello ha ribadito che l’attestazione oggetto di contestazione aveva la funzione di garantire un’informazione sullo stato dei luoghi, la cui falsità è ascrivibile ai tecnici, propri
per questo loro ruolo ben consapevoli che quanto realizzato non potesse essere assentito con SCIA, necessitando di un permesso di costruire.
Nè deve stupire, trattandosi di una conseguenza perfettamente logica e coerente, la assoluzione del committente, si osservi, non già per difetto dell’elemento soggettivo del quale si discute, bensì, radicalmente, per non aver commesso il fatto, non ricorrendo i presupposti per affermarne il concorso.
4.2. Quanto poi alla doglianza inerente il mancato rilievo dell’errore sulla legge extrapenale, avanzata nell’ambito dello stesso motivo di ricorso, si rileva che la stessa non risulta avanzata in grado di appello, avendo l’appellante lamentato esclusivamente una carenza motivazionale e la contraddittorietà della sentenza di primo grado in punto di elemento soggettivo, senza minimamente richiamare l’istituto in discorso ovvero la disciplina di cui all’articolo 47, comma terzo, cod. pen. né la ricorrenza della relativa causa di non punibilità.
Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.
Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell’art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 Ud., dep. 2013, Rv. 256631 – 01; Si vedano poi per alcune specifiche applicazioni del principio Sez. 3 – , Sentenza n. 27256 del 23/07/2020 Ud. Rv. 279903 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud., Rv. 269368 – 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202)
5. Ad avviso del Collegio non possono ritenersi manifestamente infondati, né appaiono articolati in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimit il cui accesso è subordinato all’osservanza del precetto dei commi 1 e 3 dell’art. 606 c.p.p.. il secondo e quarto motivo di ricorso dedotto dalla difesa del COGNOME e la terza doglianza del COGNOME, ripetitivi, per la parte di interesse, di analogo motivo d’appello che non ha trovato una puntuale risposta nella sentenza impugnata.
I ricorsi, quindi, non sono inidonei ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v S.U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; tra le decisioni delle sezioni semplici, Sez. 5, Sentenza n. 29225 del 04/06/2018 Ud., Rv. 273370 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 2334 del 18/11/2015 Ud., dep. 2016, Rv. 266414 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10515 del 12/12/2014 Ud., dep. 2015, Rv. 262568 – 01; Sez. 2, n. 28848 dell’8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463, tutti caso in cui, come in quello oggi scrutinato, la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)
5.1. Gli appellanti infatti, come in sintesi riportato nella sentenza impugnata (pag. 2), avevano sostenuto l’omogeneità dal punto di vista giuridico dell’attività alberghiera e di quella di gestione dello stabilimento balneare entrambe comprese nella macro area denominata zona turistico-ricettiva, in specie, nei motivi d’appello, del COGNOME, era stato individuato l’art. 23 ter del dpr 380 del 6 giugno 2001 quale norma definitoria del mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ove erano indicate le diverse categorie omogenee, fra le quali quella turistico-ricettiva di cui alla lettera a bis) del comma primo, problematica ripresa anche nei motivi di appello aggiunti, tempestivamente depositati, ove si sosteneva che, per via dell’implicito riferimento a previsioni normative, quale quella in discorso, che dettano criteri di valutazione, si sarebbe stati in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, di cui si può assumere la falsità solo se non rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (si cita. Sez. 2, Sentenza n. 1417 dell’11/10/2012 Dep. 2013, Rv 254305).
La Corte di merito era stata dunque chiamata, in primo luogo, a valutare in diritto la correttezza o l’erroneità della prospettazione difensiva in relazione alla rilevanza della norma in discorso nel caso di interesse, nonché sollecitata a esprimersi, circa la latitudine dell’articolo 23 ter, comma 1, cit. e il rapporto tra l macro categorie omogenee ivi individuate, in specie quella residenziale di cui alla lett. a) e quella turistico-ricettiva di cui alla lett. a bis), onde accertare se l’intervento edilizio, in discorso fosse oggettivamente funzionale, una volta realizzato a una forma di utilizzo diversa da quella originaria e soprattutto
integrante il passaggio da una categoria all’altra, perché solo in tal caso si sarebbe realizzato un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, in virtù del quale le nuove opere non erano assoggettabili alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, rendendosi necessario il rilascio di un nuovo permesso di costruire. Inoltre, ove rilevante, lo stesso giudice di merito era chiamato accertare in fatto la concreta sussunzione, per via delle concrete caratteristiche dello stesso, del complessivo intervento edilizio realizzato, ovvero di singole parti di esso, nell’ambito dell’una o dell’altra macro categoria.
Si trattava di un motivo certamente ammissibile in quanto l’eventuale accoglimento era in grado di ribaltare il costrutto accusatorio escludendo rilevanza tecnico giuridica al mutamento di destinazione d’uso.
5.2. Ebbene, nella sentenza impugnata si individua la falsa attestazione proprio nella circostanza che le “modifiche inerenti le camere di ospitalità incidessero in ogni caso sulla destinazione d’uso”, senza tuttavia affrontare a monte il problema della originaria categoria in cui erano inquadrabili i manufatti prima delle modifiche da ultimo oggetto della segnalazione certificata di inizio attività (come, anche, prima del rilascio del permesso di costruire le 2014, cui si allude in alcuni passaggi della sentenza) e della nuova categoria in cui sarebbero transitati, tema che, alla luce di tale conclusione appare di rilievo tutt’altro ch marginale o secondario, anche tenuto conto della affermazione perplessa e marginale degli ulteriori profili di falsità.
Né del resto l’omessa valutazione e considerazione esplicita della disciplina di cui all’articolo 23 ter cit., norma nemmeno citata nella sentenza impugnata, può ritenersi implicitamente assorbita e disattesa dalle spiegazioni svolte nella motivazione o con le premesse logiche della ratio decidendi. La Corte napoletana in proposito afferma che era stato edificato “un corpo di fabbrica realizzato ex novo destinato a camere per ospitalità” di cui è “indiscussa la finalità alloggiativa”, senza tuttavia prendere posizione esplicita in ordine alla categoria funzionale in cui inquadrare la relativa destinazione d’uso (sui caratteri della motivazione implicita in grado di superare l’omesso esame di un motivo d’appello, si veda da ultimo Sez. 1 – , Sentenza n. 30257 del 12/06/2025 Ud., Rv. 288566 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019 Ud., Rv. 277593 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014 Ud., Rv. 260841 – 01).
Non essendo stata neppure citata la norma in discorso, risulta di conseguenza assente anche una specifica valutazione in ordine alla natura del giudizio espresso dai tecnici nel momento in cui nella relazione asseverata non hanno dato atto della modifica di destinazione d’uso, oggetto del motivo aggiunto sottoposto alla Corte dalla difesa del COGNOME.
6. La non manifesta infondatezza della doglianza dei ricorrenti conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez. 6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato oggetto di impugnazione per maturata prescrizione alla data del 14 gennaio 2025, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 30 ottobre 2025.