Falsa Attestazione e Abitualità del Reato: L’Inammissibilità del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di falsa attestazione legata all’ottenimento del reddito di cittadinanza, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sul concetto di abitualità del comportamento come ostacolo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea il rigore con cui vengono valutate le dichiarazioni rese per accedere a benefici statali e le conseguenze di una condotta criminale reiterata.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver fornito una falsa attestazione su circostanze rilevanti al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. Avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la Falsa Attestazione
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.). A suo dire, era stato condannato per una falsa attestazione iniziale (comma 1 dell’art. 7), mentre l’accusa originaria si sarebbe riferita all’omessa comunicazione di variazioni reddituali (comma 5 dello stesso articolo). Tale discrepanza, secondo la difesa, avrebbe reso nulla la sentenza.
In secondo luogo, il ricorrente contestava la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale. Sosteneva che il reato commesso fosse di modesta entità e che, pertanto, dovesse essere escluso dalla sanzione penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Sul primo punto, i giudici hanno chiarito che non vi era alcuna violazione del principio di correlazione. Dall’esame degli atti era emerso chiaramente che l’imputato era stato processato e condannato proprio per la falsa attestazione di circostanze rilevanti contestata nel capo di imputazione, e non per l’omessa comunicazione di variazioni successive. Il motivo di ricorso è stato quindi ritenuto privo di qualsiasi fondamento.
Ancor più significativa è la motivazione sul secondo punto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato a causa dell'”abitualità del comportamento” dell’imputato. L’applicazione dell’art. 131 bis c.p. è infatti preclusa quando l’autore del reato è un delinquente abituale. Nel caso di specie, l’imputato aveva a suo carico ben quattro condanne precedenti per violazione dell’art. 95 del d.p.r. 115/2002, relative a tentativi di ottenere il patrocinio a spese dello Stato tramite dichiarazioni mendaci. Questi precedenti, essendo della “stessa indole” del reato contestato (poiché entrambi volti a ottenere indebitamente benefici pubblici tramite falsità), integravano pienamente il presupposto dell’abitualità, rendendo impossibile la concessione della causa di non punibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali: in primo luogo, il controllo sul rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza è rigoroso e non ammette contestazioni pretestuose; in secondo luogo, la valutazione dell’abitualità del comportamento, basata su precedenti penali specifici, assume un ruolo decisivo nell’escludere l’applicazione di istituti premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto, specialmente quando i reati commessi rivelano una persistente inclinazione a ledere lo stesso tipo di bene giuridico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ovvero non hanno alcuna base giuridica per essere accolti, come nel caso di specie in cui le contestazioni sono state ritenute prive di pregio dalla Corte.
Cosa significa abitualità del comportamento e perché impedisce la non punibilità per un fatto di lieve entità?
L’abitualità del comportamento indica una tendenza del soggetto a commettere reati, desunta da precedenti condanne. Tale condizione impedisce l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) perché questo beneficio è riservato a reati occasionali e non a chi dimostra una consolidata propensione a delinquere, specialmente per reati della stessa indole.
Per quale reato specifico è stato condannato l’imputato e perché il suo primo motivo di ricorso è stato respinto?
L’imputato è stato condannato per il reato di falsa attestazione di circostanze rilevanti per ottenere il reddito di cittadinanza. Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché la condanna corrispondeva esattamente al fatto contestato nell’imputazione, rispettando pienamente il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che contesta la violazione di legge in relazione all’art. 521 cod.proc.penullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sia manifestamente infondat 2 o dal momento che l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019 in relazione alla falsa attestazione di circostanze rilevanti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, come contestato nel capo di imputazione, e non già per l’omessa indicazione della variazione del reddito di cui al comma 5 cit.
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato tenuto conto dell’abitualità del comportamento (quattro condanne per la violazione dell’art. 95 d.p.r. 115/2002 volte ad ottenere il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato) della stessa indole.
Rilevato GLYPH e pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024
Il Consi GLYPH estensore 27
Il Presidente